CONI: considerazioni della Commissione Fiscale sulla circolare 18/E di Agenzia Entrate del primo agosto 2018

A tre mesi dalla pubblicazione della circolare 18/E di Agenzia Entrate riguardante “questioni fiscali di interesse” per Associazioni e Società Sportive (nato nell’ambito del tavolo tecnico tra la stessa Amministrazione Finanziaria ed il CONI), non si sono fatte attendere oltre le considerazioni della Commissione Fiscale del CONI su questo documento di prassi.

È dell’altro ieri, 29 ottobre, il “Documento elaborato sulla Circolare n.18/E dell’Agenzia delle Entrate” che la Commissione Fiscale del CONI, presieduta dal Dott. Andrea Mancino, ha reso disponibile al fine di agevolare la comprensione degli indirizzi emersi nella circolare per ASD e SSD (della quale abbiamo iniziato QUI un’approfondita analisi).

Ribadita la centralità del CONI quale “unico certificatore dell’attività sportiva dilettantistica” oltreché “l’importanza riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate al Registro 2.0 delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche“, viene confermata la necessità di presentazione del modello EAS e di adeguamento degli statuti alle previsioni dell’art. 148 TUIR e dell’art. 90 della L. 289/2002 al fine di consentire ad Associazioni e SSD di “poter usufruire dei benefici fiscali e previdenziali“.

Analizzata poi la 398/91 alla luce degli indirizzi di Agenzia Entrate, la Commissione CONI in tema di attività connesse individua “la necessità che gli organismi affilianti definiscano le attività connesse agli scopi istituzionali“, e ciò al fine di dover considerare ogni attività svolta al di fuori di quei parametri sempre ordinaria e commerciale, con l’impossibilità di poter applicare su di essa il regime forfettario (come abbiamo chiarito QUI). Quanto alla tracciabilità, invece, conferma “la tenuta di un registro da cui risultino analiticamente gli incassi e i pagamenti, nonchè i soggetti che hanno effettuato il versamento e la causale“, omettendo però che la circolare 18/E, accanto al registro, aveva individuato anche la necessità che per ogni singola quota incassata in contanti l’ente dovesse rilasciare un’apposita quietanza, conservata in copia dallo stesso ente (su questo tema pubblicheremo un approfondimento specifico nei prossimi giorni).

Vengono infine confermati anche dal CONI gli indirizzi di Agenzia Entrate relativi alla differente qualificazione di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche circa la “democraticità del rapporto associativo” (di cui avevamo parlato QUI), presupposto indispensabile per le prime (dove una testa = un voto) mentre per le seconde “restano applicabili le disposizioni del codice civile relative alle società“, per cui risultano legittime le “differenze di voto in funzione delle quote possedute“.

Detto che, per completezza e così come confermato dalla Suprema Corte in un orientamento consolidato, le circolari dell’Amministrazione Finanziaria non possono vincolare né gli Enti né tantomeno i Giudicanti, rappresentando solamente documenti di prassi e mai una fonte di diritto, ragioni di buon senso portano in ogni caso a suggerire (ricorrendone i presupposti) di seguire gli orientamenti forniti dalla stessa Agenzia Entrate, ovviamente a condizione che risultino coerenti con gli adempimenti e le previsioni normative di riferimento per il settore non profit.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 1.301 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *