Associazioni e Società Sportive: divieto di pagamento di stipendi in contanti dal primo luglio

Scatta il prossimo 1° luglio 2018 l’obbligo di corrispondere la retribuzione (o sue anticipazioni) ai dipendenti necessariamente in forma tracciabile: vediamo a chi è rivolto questo adempimento, quali le esclusioni e cosa rischiano i trasgressori.

Non fossero bastate per il mondo “Non Profit” le novità 2018 introdotte dall’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, dalla Riforma del Terzo Settore, dall’istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative o ancora dalla qualificazione giuridica delle collaborazioni sportive come coordinate e continuative, per cui tutte (esclusa la prima), in un verso o nell’altro, sono ancora in attesa di sviluppi e definizioni certe, la scorsa legge di bilancio (n. 205 del 27.12.2017) ha sancito, all’art. 1 comma 910, che “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

L’obbligo normativo, ai sensi dell’art. 1 comma 912 L. 205/2017, ovviamente rivolto anche alle Associazioni in genere ed alle Società Sportive Dilettantistiche (ivi incluse le lucrative), si applica:
– ai rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
– ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
– ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Risultano invece, ai sensi del comma 913 del citato art. 1, esclusi da detto obbligo:
– i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
– i rapporti di lavoro domestico;
– i compensi derivanti da borse di studio;
– i compensi derivanti da tirocinio;
– i compensi derivanti da rapporti autonomi di natura occasionale.

E per i trasgressori? Sanzioni ben più morbide rispetto a quelle previste per la violazione del GDPR europeo in tema di privacy (in vigore per tutti dallo scorso 25 maggio), ma pur sempre sostanziose, nel senso che l’inosservanza delle disposizioni potrà comportare, ex art. 1 comma 912, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile, da euro 1.000 ad euro 5.000.

Nulla di nuovo sotto il sole insomma, con una previsione in linea con gli obblighi di trasparenza e tracciabilità del più recente passato.

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