Il fitness è uno sport?

Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD, per cui le agevolazioni riconosciute dalla legge alle stesse spettano in quanto soggetto riconosciuto dal CONI e solo il CONI può disconoscere le finalità sportive delle ASD“. In un periodo storico in cui, a detta di alcuni, il fitness non è uno sport, ecco la linea di pensiero di alcune Commissioni Tributarie (in tempi non sospetti …).

Un anno prima della delibera CONI 1566/2016 (che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal primo marzo 2017 per poi essere rinviata, riveduta e modificata, a partire dal primo gennaio 2018), la quale ha ufficialmente inserito tra gli sport (n. 111, id. BI001) la ginnastica, declinata nella disciplina dell’attività sportiva “finalizzata alla salute ed al fitness“, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia è stata chiamata ad esprimersi su di un contenzioso che vedeva l’Amministrazione Finanziaria sostenere che, in forza di una “connotazione individualistica” il fitness non fosse da ritenersi uno sport, e che pertanto dovesse essere disconosciuta la natura “sportiva dilettantistica dell’Ente verificato, con tutte le conseguenze del caso.
Se a questo si aggiunge poi che per Agenzia Entrate il soggetto verificato non era meritevole di godere delle agevolazioni fiscali a causa di una “scarsa partecipazione degli associati alla vita associativa” oltre che per l’applicazione di “quote differenziate per i servizi offerti” … l’epilogo della vicenda sembra già scritto … e invece no!

Già perchè il Giudice di seconde cure ha, pezzo per pezzo, “smontato” la tesi di Agenzia chiarendo che:
– “la scarsa partecipazione alle assemblee … non è significativa perchè è sufficiente la consapevolezza degli associati di partecipare ad un’associazione, della sua organizzazione e dei loro diritti“;
– “l’esistenza di quote differenziate per i servizi offerti non è indice di commercialità, ma i prezzi sono quantificati nell’ottica non di realizzare utile, ma di realizzare la copertura delle spese” oltre al fatto che “è impensabile fare prezzi uguali, anche differenziati, per tutte le prestazioni, diverse per natura ed intervento oneroso di istruttori e diverse per durata“.

Quanto poi alla contestazione che in questa sede maggiormente ci interessa, ovverosia la qualificazione sportiva o meno del fitness (in relazione alla quale potete trovare una nostra riflessione, QUI sul nostro canale YouTube), la CTR ha affermato che il fitnessè un’attività sportiva a tutti gli effetti“, dal momento che essa realizza “la finalità statutaria di promozione sportiva, tenendo conto che l’ASD, oltre ad organizzare l’attività individuale, svolge anche attività didattica e di avviamento allo sport“.

Così la CTR di Venezia n. 1708/15 dell’11 novembre 2015 ha stabilito, se ancora ve ne fosse bisogno, che il fitness è uno sport.

Ora … dimentichiamoci per un momento della sentenza e della delibera del CONI: cosa accadrebbe agli Enti di Promozione Sportiva e, una su tutte, alla Federazione Ginnastica d’Italia che annovera al proprio interno una “Sezione Salute e Fitness”, se il teorema di Agenzia Entrate per cui “il fitness non è uno sport” fosse vera?

È un dato di fatto che una legge, per quanto scomoda o sconveniente sia, debba essere sempre necessariamente rispettata, ma se il presupposto normativo non esiste … perché sostenere che il fitness non sia sport? A che scopo …? Ma soprattutto: saremmo davvero pronti ad affrontarne le conseguenze?

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