WELFARE AZIENDALE: in aumento l’utilizzo del premio per attività sportive presso ASD e SSD. Vediamo cos’è e perchè!

L’espansione negli ultimi anni del “welfare aziendale”, supportata, in particolare, dal suo crescente impiego nell’ambito delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, ha condotto ad interessanti riflessioni circa le “opportunità” che questo strumento è in grado di offrire sia ai dipendenti che agli stessi Enti Sportivi. Vediamo quindi in cosa consiste il “welfare aziendale”, cosa comporta, quali sono i suoi vantaggi, ed a cosa occorre prestare molta attenzione

La legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e le successive circolari del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la n. 28 del 15 giugno 2016) hanno definito, oramai in modo stabile, la normativa in materia di premi detassati ai lavoratori dipendenti, che si traduce nella possibilità di erogare fino a 2.000 €/anno per ciascun lavoratore (del settore privato ed a condizione che nell’anno precedente il suo reddito non sia stato superiore a 50.000 €) senza che questa retribuzione rientri nella base imponibile IRPEF (e pertanto soggetta a tassazione alcuna).

Fatta questa premessa, la vera ragione che ha condotto ad un massiccio utilizzo del sistema dei premi e, in particolare, alla possibilità di impiegare la somma maturata per la partecipazione ad attività sportive organizzate da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è senza dubbio rappresentata dai numerosi vantaggi fiscali che questo comporta.
Già perchè se in origine questo iter si poteva avviare in esito alla volontà di un’azienda di sottoscrivere un accordo sindacale per riconoscere ai propri dipendenti un premio in funzione del raggiungimento di uno o più obiettivi specifici, con il versamento di una aliquota fiscale agevolata del 10%, a carico del lavoratore, e la consueta contribuzione prevista dalla legge, a carico dell’azienda, il “nuovo” welfare aziendale prevede la possibilità di inserire nell’accordo la facoltà da parte del lavoratore dipendente di “trasformare” il proprio premio in “welfare aziendale senza il pagamento di imposta alcuna, né a carico del lavoratore e nemmeno dell’azienda.

Inutile negare quanto questa possibilità rappresenti un’ipotesi estremamente interessante sia per le aziende, messe nella condizione di poter erogare premi ai dipendenti al raggiungimento di precisi obiettivi (incremento della produttività, miglioramento competitivo, …), sfuggendo all’abituale tassazione, sia per il lavoratore, che oltre al compiacimento individuale figlio dell’aver svolto con profitto le proprie mansioni, potrà beneficiare di un premio non assoggettato né ad imposte e nemmeno a contributi previdenziali.
Il tutto senza trascurare l’aspetto che maggiormente interessa gli operatori del (Terzo?) Settore, ovvero la conseguente ed indiretta promozione dell’attività sportiva in genere.

Ma come si utilizza il welfare aziendale? Acquisita la volontà del lavoratore di trasformare il premio ricevuto in welfare, sarà cura dell’azienda (la quale dovrà farsi integralmente ed esclusivamente carico del costo) rilasciare un voucher che potrà essere utilizzato dal lavoratore per il pagamento della relativa prestazione presso l’Ente sportivo prescelto.

I voucher:
– possono essere utilizzati solo dal titolare;
– non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
– devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

A completamento di quanto detto risulta indispensabile una precisazione per tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che si trovino nella condizione di dover “incassare” il voucher in questione … ATTENZIONE! Perchè occorre definire, valutando di volta in volta il singolo caso di specie, se il provento in questione possa essere considerato istituzionale (nella linea delle agevolazioni fiscali riservate a questi Enti) oppure commerciale (con tutte le conseguenze in termini di imposte e di IVA). Questo rappresenta infatti il vero “cuore” della questione per le Associazioni e le Società Sportive che si trovino ad avere a che fare con il welfare aziendale.

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