certificato medico CONI

Come si modifica lo statuto di un’Associazione Non Profit (culturale, sportiva, …)? Qui tutte le istruzioni ed i modelli!

Guida pratica alla modifica dello statuto di un’associazione non profit (sia essa culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale, di volontariato oppure una ONLUS): ecco le istruzioni da seguire, i modelli da utilizzare e le varie comunicazioni da effettuare.

Il momento storico in cui stiamo vivendo, che si annuncia “rivoluzionario” per i nuovi Enti del Terzo Settore (i quali per rispettare le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 dovranno modificare i loro statuti entro il prossimo 3 agosto 2019, come abbiamo spiegato QUI) ma anche per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ha portato più di un gestore di un Ente di tipo associativo a domandarsi quale sia la procedura corretta per modificarne lo statuto sociale. Vediamo quindi, in estrema sintesi, le ragioni e le istruzioni da seguire nell’ipotesi in cui la modifica risulti necessaria.

Aggiornamento del 27 giugno 2019: è ufficiale la proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai fini del loro ingresso nel Terzo Settore.

QUI il nostro video tutorial aggiornato con le istruzioni per modificare lo statuto di un’Associazione Non Profit.

Perchè modificare lo statuto sociale di un’Associazione?

Il nuovo “Terzo Settore” è nato, e per quanto non sia ancora certo cosa effettivamente cambierà (non solo mancano i decreti attuativi ma è altresì possibile che entro il prossimo giugno un decreto correttivo “aggiusti il tiro” della Riforma), alcuni Enti potranno trovarsi nella condizione di dover scegliere se diventare o meno ETS, aggiornando di conseguenza il loro statuto alle nuove richieste normative …
Non solo: salvo proroghe degli ultimi giorni (alle quali gli operatori del settore si sono purtroppo abituati, basti pensare alla “telenovela” sui defibrillatori) a partire dal 2018 alcune discipline ritenute fino a quel momento “sportive” non lo saranno più in forza di una specifica delibera del CONI, e pertanto gli Enti che le promuovevano dovranno valutare il da farsi, modificando probabilmente lo statuto al fine di poter continuare a perseguire il loro fine ideale, seppur non più sportivo …
Accanto alle due ipotesi di cui sopra, in ogni caso, potrebbe sempre rendersi necessaria una modifica di statuto qualora l’Ente intenda promuovere attività diverse da quelle indicate nell’oggetto sociale o ancora per la volontà/necessità di modificare le regole alla base della vita associativa … Ecco, in ognuno di questi casi, qualora fosse necessario procedere con una revisione dello statuto, l’iter da seguire dovrà essere questo.

Come modificare lo statuto sociale di un’Associazione Non Profit

In via preliminare occorre che venga convocata dal Consiglio Direttivo (secondo le previsioni del “vecchio” statuto) un’assemblea sociale straordinaria avente all’ordine del giorno la proposta di modifica dello statuto sociale. In quella sede occorre quindi che i soci intervenuti si esprimano favorevolmente per la modifica (sempre secondo le previsioni dello statuto in quel momento vigente), sottoscrivendo in originale il verbale oltre che due copie del nuovo statuto che dovranno poi essere portate in registrazione, eventualmente insieme anche al verbale di modifica. Successivamente occorrerà a quel punto procedere alla registrazione nei giorni successivi (mediante modello 69, dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta di registro, oggi 200,00 euro, tramite F23, consegnando anche in Agenzia Entrate le marche da bollo da 16,00 euro nel numero di una ogni 4 facciate/100 righe per ciascuna copia di statuto) comunicando poi l’avvenuta variazione a tutti i soggetti interessati (prestate attenzione, in proposito, al modello EAS).
NB: l’iter indicato è valido per tutti quegli Enti che intendano procedere alla modifica mediante scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Qualora si volesse o dovesse (nel caso ad esempio delle Società Sportive Dilettantistiche) procedere con una modifica in atto pubblico, necessaria sarebbe in quel caso la presenza di un Notaio all’adunanza sociale.

Chiarite le ragioni e l’iter da seguire per la modifica, ci pare necessaria ancora una considerazione: premesso che l’oggetto sociale di un Ente Non Profit deve essere sempre e comunque non commerciale, e dunque ideale, lo statuto di un’Associazione (idem dicasi per le Società Sportive Dilettantistiche) è un “abito su misura” che deve essere redatto sulla base di esigenze specifiche e che richiede pertanto uno studio ed una progettazione molto accurata: diffidate dunque dai prestampati cui occorre solamente aggiungere la denominazione sociale e la sede legale, perchè le regole che vanno bene per qualcuno non è detto che vadano bene per voi (e anche perchè in assenza delle prescrizioni obbligatorie l’Ente rischia di perdere tutte le agevolazioni fiscali …)!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

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46 commenti

  1. Buongiorno, faccio parte di un associazione senza scopo di lucro, abbiamo fatto delle variazioni su alcuni articoli, con assemblea straordinaria abbiamo deliberato le variazioni, la mia domanda è questa le variazioni dello statuto quando entrano in vigore?

    1. Buongiorno. In esito all’approvazione da parte dell’assemblea sociale straordinaria, debitamente convocata secondo le previsioni contenute nello statuto sociale vigente in quel momento dell’Ente, le previsioni contenute nel nuovo statuto sociale sono da ritenersi immediatamente operative, in attesa che lo stesso statuto venga correttamente e debitamente registrato in Agenzia Entrate. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve,
    faccio parte di una APS che si occupa dello studio della scherma medievale. Con la riforma dovremmo passare ad ASD per poter praticare le tecniche. Vorrei sapere dove posso trovare uno statuto da usare come modello per l’adeguamento e se con la proroga dell’adeguamento alla riferimento, sia possibile il passaggio da APS ad ASD senza il pagamento dell’imposta di 200euro (che è quello che mi era parso di capire si potesse bypassare come una sorta di condono). Grazie delle informazioni e buona giornata. Francesca Regni

    1. Buongiorno. Premesso che tra le discpline sportive riconosciute dal CONI rientra la scherma storica (https://www.tuttononprofit.com/2017/02/prorogata-al-2018-la-bonifica-del-registro-coni-secondo-le-previsioni-della-delibera-1566-2016.html, tra le articolazioni della scherma, disciplina CT003), lo statuto di un Ente di tipo associativo, qualunque esso sia, è sempre un abito su misura, da perfezionare sulla base delle esigenze di quel singolo soggetto, motivo per il quale i fac-simile, non sono mai consigliabili. Se lo ritiene, sul punto, possiamo fornirLe un’assistenza specifica, per la quale resto a Sua disposizione via mail (stefano@movidastudio.it). Ai fini delle imposte di registro, infine, Le segnalo un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/08/esenzione-imposta-registro-bollo-modifica-statuti-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno, in merito alla costituzione di una ASD, volevo chiedere:
    – avete un modello di Atto costitutivo e Statuto?
    – all’interno dello Statuto va indicato lo sport in generale o anche le singole discipline specifiche? Elenco CONI: es. Danza Sportiva (sport), Danze Accademiche: Danza Classica, ecc… (discipline sportive)
    – come e dove indicare che le spese di costituzione verranno sostenute dal Presidente, con donazione o prestito infruttifero, se Associazione non ha ancora codice fiscale, né registazione AdE , né conto corrente?
    – è necessario indicare nell’atto costitutivo il valore della quota sociale per il primo anno o si può fare anche con successivo verbale del direttivo?
    – dal 2019 le ASd sono esentate da marche da bollo, tuttavia per la registrazione dell’atto costitutivo e statuto presso agenzia entrate sono comunque dovute?
    grazie per il vostro aituo

    1. Buongiorno. Rispondo per punti:
      – non esiste dal nostro punto di vista un fac-simile, essendo a nostro avviso necessario predisporre un atto costitutivo/statuto sulla base delle esigenze specifiche di ciascun Ente, con le proprie peculiarità;
      – è consigliabile riportare gli sport e le singole discipline sportive nelle quali ogni attività di articola: https://www.tuttononprofit.com/2017/02/prorogata-al-2018-la-bonifica-del-registro-coni-secondo-le-previsioni-della-delibera-1566-2016.html;
      – è possibile inserire questa previsione in atto costitutivo, oppure in alternativa nel primo verbale che verrà redatto;
      – non è necessario inserire questa previsione in atto, essendo possibile stabilirla e dunque ratificarla in occasione della prima riunione utile;
      – le ASD sono esonerate dalle marche da bollo in virtù dell’iscrizione al Registro CONI, circostanza che all’atto della registrazione non risulta esistente, con le relative consuguenze del caso: https://www.tuttononprofit.com/2019/01/esenzione-bolli-associazioni-societa-sportive.html.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve,
    dovremmo cambiare la nostra statuto di associazione di volontariato in associazione cultura e spettacolo, come possiamo agire?
    Grazie

  5. Buongiorno e grato per un riscontro
    il Presidente di un direttivo in scadenza convoca una assemblea ordinaria per eleggere un nuovo direttivo e stesso giorno a distanza di un’ora convoca una assemblea staordinaria per cambio sede legale e scorporo dello statuto dall’atto costitutivo. E’ possibile? grazie Mimmo

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie dell’Ente in tema di corretta convocazione dell’assemblea sociale, oltrechè di prima/seconda convocazione ai fini della validità della riunione e delle maggioranze necessarie per le votazioni (https://www.tuttononprofit.com/2015/05/convocazione-assemblea-sociale-a-voce-siamo-sicuri-che-non-vada-bene-oppure-no.html), se il mandato del Consiglio Direttivo è in scadenza, sarà in esito all’elezione del nuovo CD che questo potrà sottoporre all’assemblea dei soci l’ipotesi di spostamento della sede legale dell’Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno, faccio parte di una associazione culturale costituita con atto notarile tempo fa; per l’adeguamento è necessario rifare un nuovo atto dal notaio o basta la registrazione delle modifiche all’Agenzia delle entrate? In quest’ultimo caso non si perderebbero le peculiarità tipiche dell’atto notarile?
    grazie

  7. Salve,
    sono presidente di un’associazione culturale no profit non riconosciuta iscritta all’Ag, delle Entrate da 7 anni. Al momento della registrazione non mi hanno fatto effettuare alcun pagamento in agenzia e mi hanno solo fornito il codice fiscale. Ad oggi vorrei procedere alla modifica dello statuto in quanto vorrei che l’associazione divenisse Aps o Onlus. Ho letto sul sito ma non mi è ben chiara la procedura. Potrei venirne a conoscenza per lo specifico del mio caso? Grazie in anticipo

    1. Buongiorno. Per modificare lo statuto di un’Associaizone occorre convocare un’assemblea sociale starordinaria avente all’ordine del giorno l’ipotesi di modifica: in quella sede, qualora venisse incassato il parere favorevole per la modifica dello statuto della maggioranza dei soci intervenuti secondo le previsioni dello statuto vigente in quel momento, occorrerà dare seguito al “via libera” degli associati portando in registrazione lo statuto, muniti di marche da bollo da 16 euro (se dovute) e previo pagamento dell’imposta di registro tramite F23 (anch’essa se dovuta). Segnalo in proposito un nostro videotutorial (https://www.tuttononprofit.com/video/come-si-modifica-lo-statuto-di-unassociazione) ed il relativo articolo di approfondimento (https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Gentilmente mi occorre un’informazione:
    Abbiamo costituito un associazione con regolare statuto registrato nel 2002.
    Dobbiamo sostituire alcuni membri del consiglio e modificare lo statuto in base alle nostre esugenze.
    Occorre registrarlo nuovamente e pagare di nuovo €200,00?

    Grazie mille

    1. Buongiorno. In esito all’approvazione dell’assemblea sociale straordinaria appositamente convocata per la modifica dello statuto sociale occorrerà procedere con la registrazione entro 20 giorni, pagando altresì l’imposta di registro (se dovuta, pari a 200 euro) e le marche da bollo (da 16 euro, anch’esse, se dovute) nella misura di una ogni 100 righe oppure ogni 4 pagine dei documenti da registrare (in duplice copia). Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Buongiorno, scusate se mi inserisco. Nel caso di un’Associazione sportiva dilettantistica non agonistica, che nell’ultima assemblea ha provveduto alla modifica/sostituzione di alcuni membri del direttivo (il presidente è rimasto invariato) è necessario procedere alla registrazione delle modifiche presso l’agenzia delle entrate??
        Grazie

        1. Buongiorno. Se non è stato modificato il legale rappresentnate non è possibile comunicare la variazione degli altri componenti del CD attraverso il modello AA5/6 o AA7/10: si può comunicare eventualmente attraverso l’invio di un nuovo EAS, nel caso in cui l’Ente sia tenuto ad una trasmissione dello stesso compilato in ogni sua parte, e non soggetto ad un invio semplificato (https://www.tuttononprofit.com/2016/03/modello-eas-per-associazioni-ed-enti-non-profit-ecco-tutto-quello-da-sapere.html). Certamente occorrerà notificare la variazione al Vostro Ente di Promozione Sportiva di riferimento, e conseguentemente al CONI ed agli altri Enti/soggetti interessati dalla variazione (eventualmente anche all’istituto di credito dell’ASD). Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Buonasera,
    qualche mese fa un mio amico ha deciso di aprire(senza consigliarsi con esperti) un’associazione non riconosciuta (codice 949920) prendendo un atto costitutivo e statuto interamente da internet; infine lo ha depositato e ha richiesto solo il codice fiscale. Ad oggi mi ha chiesto un aiuto in quanto non proprio competente del settore per tenere in ordine i documenti. Visionando quest’ultimi mi sono accorto che nell’atto vi è una scadenza di esercizio a cavallo d’anno, mentre nello statuto il rendiconto economico fa riferimento ad anno solare. Non solo, non vi è alcuna menzione della composizione del fondo comune (quote associative etc). Come può risolvere? Occorre convocare un’assemblea e successivamente depositare il verbale all’AdE? Oppure le disposizioni dello statuto prevalgono sull’atto costitutivo (così come dispone la legge)?
    Grazie in anticipo.

    1. Buongiorno. Le disposizioni statutarie, ragionevolmente, prevalgono, in quanto disciplinano le regole alla base della gestione dell’Ente associativo. Ciò posto, anche alla luce del fatto che l’atto costitutivo di un’assocazione, per sua natura, è immodificabile (in quanto rappresenta, di fatto, il solo certificato di nasciata dell’Ente), può senza dubbio risultare opportuno verificare che tutte le previsioni contenute nello statuto siano in linea con le normative vigenti e dunqune tali da consentire all’Ente di beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli Enti di tipo associativo (https://www.tuttononprofit.com/2017/02/quali-sono-le-agevolazioni-fiscali-di-un-ente-non-profit-associazione-societa-sportiva-dilettantistica.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Faccio parte di un’associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta con statuto a suo tempo registrato. Dovendo adeguare lo statuto ssulla base di quanto previsto dalla nuova riforma del terzo settore tra cui anche l’integrazione della denominazione con l’acronimo APS, non mi è chiaro se tali adeguamenti dovranno essere deliberati da assemblea ordinaria oppure straordinaria.
    Grazie
    Umberto Comi

    1. Buongiorno. Premessa la probabile prorogà che posticiperà la scadenza del 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 (https://www.tuttononprofit.com/2019/06/adeguamenti-statutari-enti-terzo-settore.html), se effettuato entro il termine sarà possibile procedere alla modifica con il quorum deliberativo previsto per le assemblee ordinarie, condizione che si proceda con il solo adeguamento per le previsioni inderogabili e/o per quelle derogabili per volontà assembleare. Eventuali altre aggiunte e/o modifiche, infatti, richiederebbero comunque i quorum deliberativi previsti dall’assemblea sociale straordinaria. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Buongiorno
    siamo un’associazione di volontariato dedita in modo particolare al settore di protezione civile ONLUS, ma visto le continue modifiche e restrizioni nelle sovvenzioni pubbliche avendo volontari super specializzati partecipiamo come volontari agli eventi e gli organizzatori poi ci riconoscono un contributo volontario e riusciamo a sopravvivere.
    La mia domanda… più consulenti mi hanno suggerito di riscrivere lo statuto in base alle nuove leggi e in questa fase approvato entro il 02 Agosto dal direttivo e dall’assemblea ordinaria più essere considerata una modifica. Successivamente NO. grazie 1000

    1. Buongiorno. Per le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della L. 266/91 un emendamento al Decreto crescita recentemente approvato dalla camera ha positicipato al 30 giugno 2020 il termine per adeguare gli statuti con regime “alleggerito” alle previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017. Le segnalo pertanto il nostro approfondimento specifico sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2019/06/adeguamenti-statutari-enti-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. buonasera.
    Per la modifica dello statuto di una APS a seguito delle nuove norme è necessaria la maggioranza dei soci in assemblea? Oppure il parere favorevole dei soci convenuti? Grazie

    1. Buongiorno. Poste le indicazioni sul tema contenute nella circolare dello scorso dicembre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://www.movidastudio.it/contenuti/pdf/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf) ai fini di procedere con la modifica dello statuto occorre il parere favorevole della maggioranza degli associati, secondo termini, modalità e previsioni contenute nello statuto sociale vigente al momento della convocazione dell’assemblea straordinaria. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Buonasera, siamo una asd e per la variazione di molte nostre attività e degli scopi vorremmo trasformarci in aps. Mi sembra di capire che si possa cambiare natura giuridica modificando lo statuto. Valgono le procedure menzionate nel suo articolo?

    1. Buongiorno. La procedura è confermata, con la precisazione che dal luglio 2017 è legge dello Stato il “Codice del Terzo Settore” (D. Lgs. 117/2017, https://www.tuttononprofit.com/2018/02/da-quando-si-applicano-le-novita-fiscali-del-codice-del-terzo-settore-alle-associazioni-117-2017.html), il quale, seppur ancora privo di alcuni decreti attuativi oltreché ancora in assenza di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, va indubbiamente tenuto in considerazione per la costituzione di (futuri) enti del Terzo Settore e/o la modifica in questew tipologie di Enti. Occorrerà dunque altresì verificare se le attività che intendete proporre rientrino (o meno) tra quelle di interesse generale (individuate dal citato decreto all’art. 5) che possono essere promosse da un Ente di questo tipo, al fine di comprendere se si possa perseguire detta finalità mediante un’APS Ente del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Salve, ho costituito un APS il 4 settembre 2017, si è occupato di tutto il mio commercialista, redazione statuto, registrazione ecc… Solo al momento della mia richiesta di iscrizione al registro regionale sono venuta a conoscenza che lo statuto della mia APS doveva già contenere tutti i requisiti previsti dal codice del terzo settore ab origine essendosi costituita dopo il 3 agosto 2017, risultando pertanto adesso immodificabile e precludendomi la possibilità di diventare ets. Quando ho chiesto delucidazioni al mio commercialista mi ha detto che alla data della mia costituzione cioè 4 settembre 2017 non c erano ancora decreti attuativi. Cosa dovrei fare ora??

        1. Buongiorno. Confermo che, ancora alla data odierna, moti decreti attuativi del D. Lgs. 117/2017 risultano assenti ed altresì non applicabile un nuovo regime fiscale per gli Enti in questione, sia perchè in assenza dei decreti in questione che per la mancata autorizzazione (ancora non rischiesta) alla Commissione Europea. Ciò posto segnaliamo il nostro ultimo approfondimento sul tema della modifica degli statuti per i futuri enti del Terzo Settore: https://www.tuttononprofit.com/2019/05/associazioni-riforma-terzo-settore-modifica-statuti-entro-3-agosto-2019.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Buongiorno, per un’associazione culturale qual è il numero minimo di soci necessari? Allo stato attuale la mia associazione è composta da 3 soci fondatori. E’ necessario modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto?
    Grazie

    1. Buongiorno. Posto che l’atto costitutivo di un’Associazione ne rappresenta ill “certificato di nasciata”, e come tale risulta non modificabile, un’associazione può essere costituità da una pluralità di soggetti, non esistendo un minimo richiesto (si precisa in ogni caso che il Codice del terzo Settore, ex art. 32 e 35, richiede ai fini della costituzione di una ODV e di una APS di non meno di 7 oersone fisiche). Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Nel caso di una trasformazione da associazione culturale in APS, il numero dei soci deve essere di almeno n. 7 come per la costituzione di una nuova associazione oppure non è rilevante?

    1. Buongiorno. Il Codice del Terzo Settore (ancora non pienamente operativo in mancanza dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017) stabilisce, all’art. 35, che “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche …”. Nessun riferimento esplicito viene evidenziato circa l’ipotesi di trasformazione, motivo per il quale, per prudenza, si ritiene opportuno in ogni caso rispettare quando individuato dalla norma. Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. Buongiorno
    Siamo un’associazione di promozione sociale che facciaio una festa della musica una volta all’anno che vorrebbe diventare riconosciuta per usufruire dei vantaggi fiscali anche per proseguire a fare più attività ed avere un ricambio maggiore . Ci parlavano che serve notaio . Quali sono i passaggi utili da fare prima per capire se è la cosa giusta grazie Stefano

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le Vostre vigenti previsioni statutarie, per procedere con il riconoscimento, occorre verificare gli adempimenti richiesti dalla Prefettura di riferimento. In esito occorrerà registrare lo statuto in atto pubblico (pertanto presso un Notaio) dando seguito all’inter secondo le indicaizoni ricevute. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. Buonasera, leggo di molte associazioni costituite come associazione culturale sportiva dilettantistica anche se se ne parla poco, e apprestandoci a costituirne una, che si prefigge di proporre giornate culturali abbinate allo sport, ci chiedevamo se la denominazione culturale-sportivo dilettantistica implichi implicitamente la prevalenza dell’una o dell altra (cioè della culturale sulla sportivo-dilettantistica) anche ai fini delle differenza fiscali tra le due (nonchè di eventuali affiliazioni ad enti quali Csen, Aics, Uisp o altro ai fini della copertura assicurativa che questi garantiscono) . Nel ringraziarvi, saluto cordialmente. Giovanna Amoruso

    1. Buongiorno. Se l’intento è quello di promuovere una delle dispcline sportive riconosciute dal CONI come tali ai fini dell’iscrizione al Registro, organizzando altresì attività connesse, è possibile costituire una Associazione Sporitva Dilettantistice, che si dovrà iscrivere al CONI anche (ma non solo) allo scopo di godere delle particolari agevolazioni fiscali ad essa riservate: http://www.tuttononprofit.com/2017/12/iscrizione-al-registro-coni-condizione-necessaria-riconoscimento-ai-fini-sportivi-asd-ssd-non-sufficiente-usufruire-delle-agevolazioni-fiscali.html. Se invece l’intento è quello di costituire un Ente con finalità culturali/ricreative è possibile procedere con la costituzione di un Ente del Terzo Settore, che dovrà necessariamente operare in uno o più dei campi individuati dal Codice relativi alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017: http://www.tuttononprofit.com/2017/08/codice-del-terzo-settore-in-vigore-da-oggi-in-attesa-dei-decreti-e-del-registro-unico-nazionale.html). Va dunque da sé che lo statuto di una ASD “pura” differisce da quello di un ETS, motivo per il quale è opportuno individuare con certezza gli ambiti operativi dell’Ente al fine di definire il soggetto giuridico corretto per perseguire le finalità ideali che si intendono promuovere. Cordialità, Stefano Bertoletti

  18. Scusate, ma ho capito male ma, contrariamente a quanto indicate, secondo l’art. 82 del Dlgs 117/2017, a partire dal primo gennaio 2018 saranno esentate dall’imposta di registro tutte le modifiche statutarie eseguite dagli ETS al fine di adeguare gli atti a integrazioni o novità a livello normativo?

    1. Buongiorno. Premesso che l’intento dell’articolo era quello di informare circa la procedura di modifica dello statuto sociale di un’associazione (tenuto conto che l’art. 101 del CTS precisa che “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”), confermo che l’art. 82 co. 3 del citato CTS, in merito alle modifiche e/o integrazioni da apportare allo statuto, precisa che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.” Cordialità, Stefano Bertoletti

  19. Buongiorno, ho un quesito di carattere generale. Può un’associazione culturale subire modifiche da parte dei soci, nei modi correttamente previsti dallo statuto e dalle leggi cc, nello statuto che snaturino i criteri fondamentali e i principi costitutivi che hanno dato vita all’associazione? Quindi può per esempio un’associazione culturale nata per diffondere informazioni ed accogliere persone legate al mondo dei tumori al seno cambiare ed occuparsi di metalmeccanica, pur chiamandosi ancora, giusto a titolo di esempio, “Libera associazione tumori al seno”? Riferimenti normativi?
    Grazie

    1. Buongiorno. E’ possibile che un’associazione già costitutita modifichi la propria denominazione ed il proprio oggetto sociale, modificando dunque il proprio statuto sociale. Va da sè che tali modificazioni dovranno essere vagliate e validate dall’assemblea dei soci appositamente convocata secondo le formalità statutarie, ed allo stesso modo che un’eventuale nuova finalità che l’Ente intenderà perseguire debba sempre e comunque essere “ideale” e “non lucrativa”, poichè in difetto non si tratterebbe di un’associazione “vera”, e come tale non potrebbe godere delle agevolazoni fiscali ad esse riservate dal Legislatore (http://www.tuttononprofit.com/2016/03/perche-costiuire-associazione-cosa-comporta-come-deve-essere-gestita.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  20. siamo una ASD con solo codice fiscale che come scopo sociale ha la pratica e diffusione delle discipline dello Yoga e del Pilates, quest’ultimo non più nelle discipline ammesse dal registro CONI. Ergo urge la necessità di modificare lo statuto altrimenti per poter continuare a tenere poche ore di corsi pilates a settimana siamo costretti ad aprire p.iva : è possibile passare dalla forma di ASD alla associazione culturale (ovviamente con tutto ciò che questo comporta) cosi da poter continuare la attività defiscalizzando i corrispettivi che i soci versano?
    Premettiamo che i nostri istruttori pilates e yoga hanno tutti p.iva e pertanto non costituisce un problema per noi il discorso dei rimborsi spese 7500 etc etc che anche attualmente non elargiamo se non saltuariamente per qualche corso di ginnastica dolce. grazie per la attenzione

    1. Buongiorno. Premesso che, ad oggi, nell’ultima delibera CONI del 10 maggio scorso non figura nemmeno lo yoga, annunciato in estate dal Presidente Malagò ma ancora non “in lista” (http://www.tuttononprofit.com/2017/02/prorogata-al-2018-la-bonifica-del-registro-coni-secondo-le-previsioni-della-delibera-1566-2016.html), è possibile procedere con la trasformazione di una ASD in associazione culturale, ferme le agevolazioni fiscali riservate agli Enti di tipo associativo (http://www.tuttononprofit.com/2017/02/quali-sono-le-agevolazioni-fiscali-di-un-ente-non-profit-associazione-societa-sportiva-dilettantistica.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  21. Lo trovo molto interessante, visto la Mia esperienza ormai ventennale, comunque CE sempre da imparare. La Mia associazione di volontariato so occupa principalmente di attivita’ connesse all’ emergenze di Protezione Civile, di supporto delle Autorita’ territoriali, oltre ci occupiamo di attivita’ Marginali per sostenere le spese e acquistare Mezzi e attrezzature e il loro mantennimento logistico,oltre il rimborso delle spese sostenute Dai volontari impegnati nelle vari attivita e delle emergenze. Detto questo siamo lieti di sequire i vs consigli, e. Magari la vs assistenza. Il Mio numero 3312404149 Francesco

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