Codice del Terzo Settore: in vigore da oggi (in attesa dei decreti e del Registro Unico Nazionale …)

La Riforma del Terzo Settore (L. 106/2016) non è andata in vacanza: è nato infatti ieri (in vigore da oggi) il “Codice del Terzo Settore“, in attesa che i decreti da questo annunciati (non pochi …) gli conferiscano piena “operatività”.

Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con una fotografia aggiornata dello “stato di salute” della Riforma del Terzo Settore, ma la verità è che tutti gli operatori del non profit (dai consulenti ai gestori “in prima linea”) non vedevano l’ora di consultare la versione ufficiale di quel tanto annunciato Codice che, da solo, avrebbe dovuto raggruppare tutte le norme alla base della disciplina degli ETS (Enti del Terzo Settore, meglio cominciare ad abituarsi …).
Ebbene, per soddisfare il desiderio di tutti ed anche per agevolare la scelta della “lettura da ombrellone”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 179), e dunque entra in vigore oggi, il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106“.

La strada per il Registro unico nazionale del Terzo Settore è dunque avviata, ed in attesa dei decreti (qui il comunicato apparso oggi sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia), “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” (così il co. 2 dell’art. 101 rubricato “Norme transitorie e di attuazione“).

Non resta dunque che armarsi di occhiali da lettura e di tanta buona volontà!
PS: per i più virtuosi segnaliamo anche l’iter cronologico di promulgazione dei decreti attuativi della legge di Riforma del Terzo Settore.

Buone vacanze a chi va 😉

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18 commenti

  1. Buonasera dott. Bertoletti,
    come socio fondatore – e componente del consiglio direttivo – di associazione culturale non riconosciuta vorrei sapere se la donazione di immobile da parte di un mio zio paterno potrebbe presentare profili di criticità (legale, fiscale ecc.).
    Trattasi di casa-studio che verrebbe adibita solo parzialmente a sede dell’associazione.

    Ringrazio per l’attenzione.
    Cordialità,
    -angelo
    -angelo

    1. Buongiorno. Nulla osta alla circostanza che Lei metta a disposizione di un Ente di tipo associativo (del quale è altresì socio fondatore oltre che attualmente componente del Consiglio Direttivo) un immobile di sua proprietà: ovviamente sarà necessario che l’Ente abbia titolo per occupare i locali in questione, attraverso idoneo contratto (sia esso di locazione, di comodato dìuso, …). Per quanto riguarda le responsabilità del consiglio direttivo di un’Associazione, infine, segnalo un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno Dott. Bertoletti,

    La ringrazio molto per l’esauriente risposta, quello che non mi è chiaro però è se l’ETS che si avvale in “forma continuativa” di risorse volontarie “non associate” né “aderenti ad altri enti”, deve, al di là della copertura assicurativa obbligatoria, anche inserire tali figure nel “Registro dei Volontari” come previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore e se, di conseguenza, suddette risorse possono essere considerate “personale volontario interno” appartenente all’associazione, sebbene non siano iscritte in qualità di soci.
    Inoltre, sempre in riferimento alle APS, benché trovo inequivocabile quanto riportato nell’art. 35 del CTS “[…] avvalendosi in modo prevalente dell’attivita’ di volontariato dei propri associati”, ho una certa difficoltà a interpretare questo punto dell’art. 36 “[…] In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivita’ non puo’ essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.”. Mi domando se, per poter adempiere con gli obblighi normativi, quel 50% di volontari a cui si riferisce il suddetto articolo, deve essere necessariamente formato da “soci volontari”, oppure no.

    In attesa di un suo cortese riscontro, gradisca i miei migliori saluti.
    Gianluca Sabelli

    1. Buongiorno. Premesso che, in assenza di circolari interpretative o documenti di prassi, visto il momento storico “di transizione”, l’unico strumento cui far riferimento per rispondere ai questiti sul Codice del Terzo Settore è lo stesso D. Lgs. 117/2017, è sicuramente ragionevole immaginare che “i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale” (indipendentemente dalla circostanza che siano soci o meno dell’Ente in questione) vengano inseriti nell’apposito registro individuato dall’articolo 17. Allo stesso modo parrebbe che tutti coloro che risultano iscritti nel registro di cui sopra concorrano a comporre quel 50% individuato dall’articolo 36, fatte salve eventuali integrazioni o specifiche, ad oggi non conoscibili. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buonasera,
    Vorrei chiederle dei chiarimenti sull’art. 6 del Codice del Terzo Settore, che rispetto alle prestazioni di lavoro nelle APS stabilisce che: “Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati”.
    Mi domandavo, se una Aps può avvalersi (anche in forma continuativa) di prestazioni volontarie da parte di NON soci e, in caso affermativo, se questi possono essere iscritti nel Registro dei Volontari sebbene non associati, concorrendo a formare quel 50% di lavoro volontario cui fa riferimento il suddetto articolo.
    Cordiali saluti.

    1. Buongiorno. L’art. 17 del D. Lgs. 117/2017 definisce “volontario” colui che “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”, precisando poi che “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. Dalla lettura dei commi 2 e 5 del citato articolo, pertanto, non appare obbligatorio che un “volontario” di un ETS debba anche rivestire la qualifica di associato dello stesso Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buonasera,
    vorrei costituire una associazione culturale per l’organizzazione di eventi musicali, vista l’esclusione per le associazioni culturali dalla l. 398/91 ma non essendo ancora entrato a regime il RUNTS, posso aderire ancora alla 398 e pensare poi quando sarà operativo il RUNTS sul da farsi?
    Grazie
    Luca

    1. Buongiorno. Sul tema dell’applicabilità del codice del terzo Settore abbiamo realizzato un approfondimento specifico, consultabile qui: http://www.tuttononprofit.com/2018/02/da-quando-si-applicano-le-novita-fiscali-del-codice-del-terzo-settore-alle-associazioni-117-2017.html. Le confermo pertanto che, ad oggi, è ancora possibile costiuire un Ente che benefici delle previsioni di cui alla legge 398/91, e questo in virtù della mancata esistenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno,
    partecipiamo ad un’associazione culturale non profit con opzione 398/91.
    Tutti i nostri incassi sono costituiti da quote sociali o erogazioni liberali di modico valore individuale
    e massimo annuo diecimila euro, senza fornitura di alcun servizio o attività commerciale salvo ,al limite,importi sotto mille euro per partecipazione a fiere o eventi dove fatturiamo per rimborsi spese.
    Mi sembra di poter continuare con l’opzione fino al momento attuativo del terzo settore.
    Chiedo poi se secondo voi possiamo rimanere fuori dal prossimo Registro Unico e cosa cambia effettivamente nella decommercializzazione delle quote associative e degli incassi come piccole donazioni.

    1. Buongiorno. Circa l’operatività del Codice del Terzo Settore abbiamo prodotto un approfondimento specifico, consultabile qui: http://www.tuttononprofit.com/2018/02/da-quando-si-applicano-le-novita-fiscali-del-codice-del-terzo-settore-alle-associazioni-117-2017.html. Ciò posto l’art. 89 n. 4 del D.L. 117/2017 ha stabilito che “All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali»”, circostanza che prevede che le agevolazioni del “vecchio” art. 148 del TUIR non saranno più applicabili alle Associaizoni come la Vostra. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. La ringrazio, ma se non ho capito male questo vale dal 2019 perchè al momento non c’è ancora l’attuazione definitiva.
        Grazie

        1. Buongiorno. Le confermo che, salvo le eccezioni individuate, l’operatività pinea del CTS decorrerà dall’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Cordialità, Stefano Bertoletti

          1. Grazie mille.
            Se non ci iscriviamo al Registo Unico dal 2019 credo che per le entrate commerciali , prestazioni in occasioni di eventi o fiere , le fatture saranno soggette non più alla398/91, ma ad un regime fiscale cosiddetto semplificato ( incassi inferiori a 2500 euro circa).
            Credo comunque nella decommercializzazione delle quote associative e delle erogazioni liberali singolarmente di modico valore e comunque non superiori a 5000 euro annue.
            La ringrazio ancora della consulenza , importante in questo momento di confusione.

  6. Buongiorno,
    siamo un’Associazione Cultura le senza scopo di lucro non riconosciuta. Vorremmo capire quali sono, anche solo a grandi linee, i cambiamenti ai quali fare attenzione, in seguito alla riforma del Terzo Settore. Anche perché non riusciamo a comprendere se possiamo essere beneficiari del 5×1000 oppure no.

    Cordiali saluti.

    1. Buongiorno. Premesso che la Riforma del Terzo settore è attualmente priva di numerosi decreti attuativi e pertanto risulta difficile, se non impossibile, stilare (ad oggi) un elenco di linee guida certe in grado di definire l’effettiva portata delle novità introdotte dalla Riforma in questo delicato momento di transizione, riteniamo opportuno precisare che l’art. 101 del Codice del Terzo Settore precisa che “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e che entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”. Ciò posto, relativamente al cinque per mille (per il quale segnaliamo il nostro ultimo approfondimento http://www.tuttononprofit.com/2017/04/5-per-1000-tutte-le-novita-2017-iscrizione-una-tantum-ed-elenco-permanente.html) precisiamo che l’istituto è stato ridefinito dal D.L. del 3 luglio 2017 n. 111, nel quale sono stati individuati i soggetti destinatari del beneficio (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00122/sg). Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buonasera, vorrei chiedervi alcune informazioni sul codice appena varato. Mi occupo della segreteria di due associazioni musicali, enti non aventi personalità giuridica. Con il varo del codice, ci sarà bisogno di modifiche allo statuto? Dobbiamo effettuare alcuni passaggi? Oppure tutto rimane pressoché immutato come fino ad oggi? L’iscrizione al registro unico sarà obbligatorio o facoltativo?
    Vi ringrazio per la collaborazione.
    Saluti.

    1. Buongiorno. In assenza dei decreti attuativi non è al momento ancora possibile individuare con certezza i confini e le novità certe della Riforma del Terzo Settore, per cui per il momento l’unica possibilità è pazientare per comprendere l’effettiva portata del nuovo Terzo Settore e del relativo Registro. Cordialità, Stefano Bertoletti

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