Lavoro autonomo occasionale: può davvero essere un’alternativa ai voucher? (parte seconda)

Individuati i criteri di applicazione del lavoro autonomo occasionale, analizziamo la natura dei compensi corrisposti in forza di questa tipologia di collaborazione, i contributi dovuti e gli obblighi del committente ai fini fiscali: può davvero questo rapporto di lavoro sostituire i voucher?

Definiti i requisiti per inserire un rapporto di collaborazione nell’alveo del “lavoro autonomo occasionale” (chi avesse bisogno di un refresh trova QUI il nostro ultimo articolo specifico), occorre a questo punto un ulteriore passo in avanti per inquadrare il rapporto sotto il profilo dei compensi (siano essi corrisposti a soci dell’Ente oppure no) e degli oneri previdenziali, individuando altresì tutti gli adempimenti connessi. Ma andiamo con ordine.

Compensi e contributi: l’importo del compenso non rappresenta una discriminante della tipologia del rapporto di collaborazione che, sia per anno solare che per singolo committente, può anche superare i 5.000 euro. A tal proposito però è necessario precisare che la circolare Enpals 13/2006 ha individuato in 4.500 euro/anno un indice di “marginalità dei compensi” per poterli con ragione considerare “occasionali“. Il compenso del prestatore è comunque escluso da IVA ex art. 5 del D.P.R. 633/72, per cui il percipiente non è tenuto all’obbligo di scritture contabili, mentre per il percettore si tratta di un reddito “diverso” da indicare nel proprio Modello 730 o U.P.F., inserendo come credito la ritenuta subita dall’IRPEF complessivamente dovuta. NB: l’indice dell’ammontare del compenso è un parametro alquanto insidioso; infatti se da un lato non esistono vincoli quantitativi appare evidente che l’ammontare del compenso è una variabile di valutazione da porre in stretta correlazione con la “frequenza” della prestazione.
Quanto ai contributi, invece, rispetto alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in ambiti non coperti dalla normativa previdenziale INPS Ex-Enpals, sarà necessario assoggettare a prelievo INPS Gestione Separata i compensi eccedenti i 5.000 euro. Inoltre, poichè L’INPS Ex-Enpals non prevede esplicitamente l’esenzione dal prelievo previdenziale per le somme al di sotto di 5.000 euro (come previsto dalla Gestione Separata INPS), dovranno essere assoggettate interamente le somme percepite a titolo di lavoro autonomo occasionale al prelievo dei contributi INPS Ex-Enpals nella misura del 33% (di cui 23,81% a carico del committente e 9,19% a carico del prestatore), fatta salva la specifica esclusione prevista nei casi individuati dalla Circolare Enpals 2/2008.

Adempimenti del committente (ai fini fiscali):
– operare, trattenere e versare la ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’acconto del 20% (con F24, codice 1040);
– certificare la trattenuta attraverso il rilascio entro il 28/2 dell’anno successivo, salvo proroghe, dell’apposita Certificazione Unica attestante le somme erogate al collaboratore e le ritenute operate;
– presentare entro il 31/07, anche qui salvo proroghe, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770) con il riepilogo delle ritenute fiscali versate;
– includere nella base imponibile IRAP il compenso pagato per la determinazione dell’imposta.
Tali adempimenti prescindono dalla natura commerciale o non commerciale dell’attività posta in essere dal committente.

In definitiva, stante l’assoluta assenza di regole precise e certe che si riferiscano a questa tipologia di collaborazione, la sua adozione va effettuata non solo con estrema attenzione ma altresì come forma assolutamente marginale e residuale di contrattualizzazione di una collaborazione.

Va pertanto da sé, alla luce delle risultanze dei nostri ultimi approfondimenti sul tema, che non è ipotizzabile una trasformazione diretta degli ex lavoratori occasionali accessori (voucher) in lavoratori autonomi occasionali

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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