Associazioni Non Profit e falsi miti: facciamo chiarezza!

Obbligo di chiusura del bilancio a zero? Voto ai genitori dei soci minori? Divieto per i famigliari di far parte dello stesso Consiglio Direttivo? Rimborsi esenti (7500 euro) applicabili da tutte le associazioni in genere? Sfatiamo qualche “falso mito” e mettiamo un po d’ordine nel complesso sistema normativo che disciplina gli Enti di tipo associativo.

Cari lettori oggi cercheremo di dissipare qualche dubbio che per gli addetti ai lavori risulterà probabilmente banale e “già sentito”, mentre di certo aiuterà i “nuovi” del settore a non farsi condizionare da voci di corridoio (ormai fuori dal tempo) che tutti, almeno una volta, abbiamo sentito quando si parla di Associazioni Non Profit.

Un’Associazione deve chiudere il BILANCIO A ZERO: FALSO!

Alzino la mano tutti quelli che se lo sono sentito dire almeno una volta … Ebbene, questa è una delle più grandi bugie che (ancora oggi) circola nell’ambiente. Le Associazioni Non Profit, per essere con ragione definite tali e godere delle agevolazioni fiscali ad esse riservate, devono (tra l’altro) necessariamente disporre sotto il profilo formale il divieto di distribuzione di utili, ovviamente da rispettarsi nella sostanza. Nella pratica ciò significa che non è possibile che i componenti dell’Organo Direttivo, e nemmeno i soci, si spartiscano eventuali “utilità” che l’Ente ha accantonato nel corso della gestione annuale finanziaria … ma non che detti avanzi non debbano esistere chiudendo i bilanci a zero!

Il diritto di voto di un socio minorenne viene esercitato dei genitori: FALSO!

Se lo statuto della Vostra Associazione dispone (giustamente) che il diritto di voto può essere esercitato solo dai soci maggiorenni, ciò significa che i soci minori, privi della capacità di agire che gli viene attribuita dallo Stato al compimento della maggior età, non potranno in alcun modo esercitare il loro diritto fintanto che non avranno spento diciotto candeline (art. 2 Cost.). Non a caso alle elezioni politiche nazionali i genitori non votano anche per i figli …

Persone dello stesso nucleo famigliare non possono comporre il Direttivo di un’Associazione: FALSO!

La legge dispone che gli Enti di tipo associativo vengano costituiti per il perseguimento di un fine ideale che, per definizione, non può essere personale ed economico. In altre parole i componenti del Consiglio Direttivo di un’Associazione (sia essa sportiva, culturale e ricreativa, di promozione sociale, …)  devono operare per il bene dell’Ente e senza volerne trarre un beneficio personale. Nulla osta dunque all’ipotesi che componenti del medesimo nucleo famigliare costituiscano un’Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza alla base della gestione di ogni Ente di tipo associativo.

Tutte le Associazioni possono compensare i collaboratori con i rimborsi fino a 7500 euro/anno: FALSO!

L’art. 69 del TUIR, che individua in 7500 euro/anno il limite al di sotto del quale detti denari “non concorrono a formare il reddito” si rifà al dettato dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, che circoscrive detti redditi diversi a quelli corrisposti “ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto …”. In buona sostanza, se non siete uno degli Enti in elenco o non esercitate le attività indicate … scordateVi l’utilizzo della 342/2000.

Se altri dubbi Vi assalgono o qualche “tema caldo” vi fa’ perdere il sono non esitate a chiedere, perchè #MOVIDArisponde sempre!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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2 commenti

  1. Buongiorno.
    Grazie per le sempre puntuali indicazioni
    Mi perfetto di disturbare solamente per una domanda… Spero mi perdoniate l’importinenza e mi fornisca un chiarimento.
    Sono titolare di Partita IVA. Per fortuna tutto in regola… Vorrei chiederle per sicurezza.. Ci sono criticità se assumo la presidenza di una associazione culturale che non svolgerà alcuna attività economica e per almeno un anno non farà neanche fundraising?

    Spero abbiate 3 minuti per un risposta. Grazie.

    Antonio

    1. Buongiorno. Non eistono criticità, ma in tema di responsabilità per gli Enti di tipo associativo non riconoisciuti, costituiti ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, queste sono in capo a coloro che hanno agbito in nome e per conto dell’Ente stesso, spendendone il buon nome. Segnalo quindi un nostro specifico articolo di approfondimento sul tema: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

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