Riforma del Terzo Settore, ARTICOLO 3: Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

Il Governo metterà mano nel cuore della normativa degli Enti Non Commerciali, il titolo II del libro primo del Codice Civile. Semplificazione della normativa e nuovi obblighi per gli Enti Non Commerciali in arrivo: un bene o un male?

Proseguiamo il nostro approfondimento settimanale sulla Riforma del Terzo Settore (tra l’altro recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale) con l’articolo 3, rubricato “Revisione del titolo II del libro primo del codice civile”. Si tratta a nostro avviso di uno dei passaggi cruciali della riforma, motivo per il quale occorre analizzarlo con attenzione poiché contiene precise indicazioni su come il Governo dovrà rivedere gli articoli del Codice Civile che disciplinano le persone giuridiche, fra cui le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute.

Analizziamo ogni lettera dell’articolo (in corsivo il testo della Riforma, cui seguono alcune nostre riflessioni):
Art. 3
1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) (ndr: il decreto che dovrà contenere la revisione di cui sopra), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
Se il Governo riuscirà nell’intento, da una parte avremo la tanto auspicata semplificazione della normativa e delle procedure (ottima l’idea di rivedere il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica), dall’altra ulteriori adempimenti volti a garantire maggiore trasparenza. Le Associazioni, fra l’altro, potrebbero doversi preparare a pubblicare online i propri bilanci, eventualità che sicuramente andrebbe a sostenere il principio della trasparenza, ma che potrebbe causare timori ed anche qualche disagio: gli enti che non possiedono un sito web dove pubblicheranno i propri bilanci? Ogni associazione dovrà dotarsene?

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli  amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
Maggiori indicazioni in relazione alla responsabilità degli amministratori sarebbero ben accolte non solo per quanto riguarda gli enti riconosciuti come persone giuridiche, ma soprattutto per le associazioni non riconosciute: le indicazioni più autorevoli in possesso dei cittadini, ad oggi, sono solo alcune sentenze della Cassazione che si fondano sull’art. 38 del Codice Civile.

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
I diritti degli associati sono sacrosanti: ben venga una normativa in grado di garantirne il rispetto. Tra l’altro, sono oramai anni che Agenzia Entrate fonda buona parte delle proprie contestazioni sulla mancata gestione democratica degli enti. Speriamo solo non diventino complicazioni enormi o ingenue procedure tali per cui “fatta la legge, trovato l’inganno”.

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all’articolo 9, comma 1, lettera e);
Un messaggio lapalissiano: agli enti non profit che si comportano come enti for profit devono essere applicate le norme degli enti for profit!

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Questo passaggio non appare di grande impatto sul mondo del Terzo Settore, tuttavia potrebbe dar luogo a prospettive interessanti per alcune associazioni e fondazioni.

Concludiamo l’articolo, come di consueto, con una domanda/provocazione: le potenzialità del testo di questa Riforma appaiono evidenti, riuscirà il Governo a sfruttarle a dovere? In medicina si dice “primum non nocere”, cioè “per prima cosa, non nuocere” … Speriamo che fra coloro che stanno redigendo i decreti vi sia un buon “medico” …

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