5 per mille 2016: un contributo agli Enti del Volontariato ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

5 x 1000: che cos’è? Come si ottiene? Chi può riceverlo? Da giovedì 31 marzo gli Enti del Volontariato e le Associazioni Sportive possono ufficialmente inviare la propria candidatura ad Agenzia Entrate per accedere al beneficio.

Il 5 per mille consiste in una quota dell’IRPEF destinabile dai contribuenti a finalità di interesse sociale. Può quindi rappresentare un significativo contributo economico per lo svolgimento delle attività di un Ente di Volontariato o di una ASD, motivo per cui vale la pena di individuare i passaggi da intraprendere al fine di poterne beneficiare.
Prima di tutto occorre identificare i soggetti non commerciali che possono ricevere questo contributo.

Così li individua tassativamente Agenzia Entrate:
1 – Enti del Volontariato:
– organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
– Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);
– cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
– organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
– enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
– associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
– associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);
– le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs 460/1997.
2 – Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università.
3 – Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
4 – Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
5 – Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
6 – Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Se rientrate in una delle precedenti categorie, allora potete accedervi: per farlo occorre inviare la propria candidatura telematicamente, in maniera autonoma, se abilitati, oppure attraverso un idoneo intermediario compilando QUESTI modelli. Le iscrizioni per l’anno 2016, aperte lo scorso 31 marzo, termineranno il prossimo 9 maggio.
NB: le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al contributo del 5 x 1000 solo ed esclusivamente disponendo dei seguenti requisiti:
– settore giovanile presente nell’organizzazione;
– affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
– esercizio prevalente di una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età  inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 30 giugno poi, gli Enti che intendano beneficiare del 5 per mille dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Seguiranno ulteriori approfondimenti per i ritardatari e per la correzione di eventuali errori che si dovessero riscontrare in esito all’iscrizione negli elenchi provvisori, la cui pubblicazione avverrà il 14 maggio prossimo.ATTENZIONE: SONO DISPONIBILI QUI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEGLI ADDETTI AL BENEFICIO PUBBLICATI IL 25 MAGGIO 2016.

STAY TUNED!

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4 commenti

    1. Buongiorno. E’ possibile inviare la domanda di iscrizione solo se abilitati all’utilizzo dei software indicati da Agenzia Entrate, diversamente occorrerà rivolgersi ad un intermediario abilitato (ad es. il Suo commercialista). Cordialità, Stefano Bertoletti

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