Centri sportivi, palestre e locali di spettacolo: prevenzione degli incendi ex D.P.R. 151/11

Il nuovo regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, individuato dal D.P.R. 151/11 dell’1 agosto 2011, è entrato in vigore lo scorso 7 ottobre 2011, e successivamente prorogato al 7 ottobre 2014 (articolo 38 comma 2 del “Decreto del Fare”). Ora con il Milleproroghe 2015 è stato prorogato al 7 ottobre 2016  il termine ultimo per la presentazione della SCIA, tenendo presente che per usufruire della proroga sarà necessario presentare un idoneo progetto di adeguamento ottenendo parere positivo entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione  (01.11.2015).
Ebbene tale regolamento ha introdotto un elenco di attività le quali devono essere sottoposte in via preventiva ai controlli dei Vigili del Fuoco, tenendo conto che gli adempimenti amministrativi sono stati diversificati in funzione della complessità del rischio di cui ogni specifica attività, intrinsecamente, risulta portatrice.

Innanzitutto una considerazione di carattere preliminare: l’allegato I al citato D.P.R. 151/11 ha individuato un elenco di attività e di relative sottoclassi corredate da differenti categorie di rischio (A, B e C), attribuite in ragione della gravità del pericolo piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. Le categorie in cui sono divise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono:
A: attività a basso rischio e standardizzate (non suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento),
B: attività a medio rischio (caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, in assenza di normativa tecnica specifica di riferimento),
C: attività a elevato rischio.

Ebbene nel testo dell’allegato 1 del D.P.R., al numero 65, la macrocategoria dei “locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq“ (dalla quale risultano “escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”) è stata suddivisa, a seconda della categoria di rischio come sopra individuata, tra “locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” (categoria B) e “locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” (categoria C).

Come si comprende dunque, la classificazione per gli impianti e centri sportivi (associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche) è stata realizzata in funzione della capienza (intendendo con essa l’affollamento massimo consentito stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ex art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.) secondo i seguenti criteri:
– fino a 100 persone;
– tra 100 e 200 persone (categoria B);
– oltre le 200 persone (categoria C).

Ecco dunque gli adempimenti per ciascuna tipologia di categoria, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Ente (ASD o SSD):
– capienza al di sotto delle 100 persone: in questo caso non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA, salvo l’adozione di idonee misure di sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998, D.M. 18/03/1996 e D. Lgs 81/2008;
– capienza compresa tra le 100 e le 200 persone: in questo caso gli impianti, i centri sportivi e le palestre rientrano nella categoria B, per la quale è richiesta la preliminare valutazione del progetto e successivamente la presentazione della SCIA (assoggettabili a controlli a campione o settoriali da parte dei Vigili del Fuoco);
– capienza oltre le 200 persone: in questo caso si rientra nella categoria C, per la quale oltre a quanto specificato nel punto precedente, rimane l’obbligo da parte dei Vigili del Fuoco di effettuare il sopralluogo ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza.

Alla luce di tali considerazioni, prestate molta attenzione, perché violare gli obblighi imposti dal D.P.R. 151/11 può portare a conseguenze molto gravi, motivo per il quale se ancora non Vi avete provveduto Vi invitiamo a contattare i Vostri consulenti affinchè Vi possano riservare l’assistenza qualificata di cui necessitate per verificare lo stato della struttura in cui operate in relazione alle nuove regole imposte dalla norma!

ATTENZIONE! Per approfondimenti sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori ex D. Lgs. 81/2008 Vi consigliamo di leggere questo nostro specifico articolo in proposito.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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3 commenti

  1. Buongiorno,
    sono presidente di un'asd e sto per aprire una nuova sede più grande. Essendo questa nuova sede superiore ai 200 mq (le 2 sale sono 160 mq totali + spogliatoi, uffici e magazzino per un totale di 250 circa) volevo sapere se bisogna fare la SCIA. Siccome avete scritto che non dipende dalla metratura ma dalla capienza volevo capire se la capienza è data dell'effettivo numero di persone presenti oppure da dei numeri stabiliti a prescindere in base alla metratura. Noi avremo 2 sale e facendo corsi con degli attrezzi non avremo più di 15 persone a corso. Quindi facendo una stima approssimata per eccesso non saremo mai più di 40 persone (tenendo conto dei soci, istruttori, receptionist ecc). La Scia va fatta ugualmente? Grazie anticipatamente

    1. Buongiorno. Le palestre sono soggette con capienza superiore a 100 persone o con superficie maggiore di 200 mq. Pertanto, quando si soddisfa uno dei due requisiti, si è soggetti.In questa specifica situazione l’ ASD ha una superficie superiore a 200 mq, quindi è soggetta. Rientrerà nella CATEGORIA B.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

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