Cookie law: sanzioni salate per tutti gli Enti Non Profit che non si adeguano

A coloro che utilizzano internet con grande frequenza non sarà di certo sfuggito come negli ultimi giorni la maggior parte dei siti web visualizzati abbiano iniziato a richiedere l’accettazione espressa di un’informativa specifica per poter proseguire nella navigazione/consultazione “normale” del sito web. Ebbene trattasi della cosiddetta “cookie policy“, figlia della normativa di derivazione europea (direttiva 2009/136/CE) che l’Italia ha recepito con il Provvedimento del Garante della Privacy dell’8.05.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3.06.2014) e che è entrata ufficialmente in vigore ieri, 2 giugno 2015.

Se Vi state chiedendo come possa questa norma interessare gli Enti Non Profit la risposta è semplice: tutti coloro che siano titolari di un sito web/blog sono da ritenersi destinatari del Provvedimento in argomento, e siccome la maggior parte degli Enti non commerciali è proprietaria di un sito attraverso il quale comunica/propone le proprie attività (proprio perchè la corretta comunicazione, magari assistita, rappresenta l’anima di un Ente di tipo associativo o Società Sportiva) le nuove disposizioni sono da ritenersi applicabili a tutti, a prescindere dall’eventuale natura non profit o meno del proprietario del website.

Facciamo però ora un piccolo passo indietro per chiarire di cosa, nei fatti, stiamo parlando.

I cookie HTTP sono piccoli file di testo utilizzati per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione automatica di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono ad un certo sito web. Tecnicamente trattasi di stringhe di testo di piccola dimensione inviate in automatico al browser dell’utente, necessarie (il più delle volte) per memorizzare dati che possono consentire il perfetto funzionamento del sito stesso. Accanto ai “cookie tecnici” ne esistono altri, definiti “di profilazione“, necessari per creare un profilo utente del navigante funzionale ad inviargli “messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete“.

Senza entrare troppo nel merito tecnico della questione (coloro che volessero approfondire l’argomento possono consultare la specifica sezione FAQ istituita dal Garante della Privacy sull’argomento) occorre in definitiva precisare che con l’entrata in vigore della “cookie law” non sarà più possibile installare cookie sul browser dell’utente che sta navigando sul Vostro sito (a sua insaputa) prima di:
– aver predisposto e mostrato all’utente un banner informativo;
– aver predisposto e mostrato all’utente una “cookie policy“;
– aver richiesto specifico consenso ai naviganti.

Ciò significa che d’ora innanzi un navigante che si imbatta su di una pagina qualsiasi del Vostro website/blog dovrà trovare un banner informativo specifico di dimensioni idonee contenente le indicazioni richieste dalla legge sulla “cookie law“, la cui visione/accettazione risulterà necessaria al fine di consentire la normale prosecuzione della navigazione.

L’inadempimento non risulta infine indolore, e questo dal momento che la violazione della normativa relativa ai cookie potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni, per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea di importi compresi tra i 6.000 ed i 36.000 euro (art. 161 del Cod. Privacy), mentre nell’ipotesi di utilizzo di cookie senza consenso espresso del navigante di importi compresi tra 10.000 e 120.000 euro.

Che fare quindi? Contattate il webmaster del Vostro sito/blog affinché possa provvedere a predisporre l’apposito banner informativo oltre che una cookie/privacy policy adeguata!

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