Certificato medico per attività sportiva non agonistica: ecco chi deve presentarlo!

Proprio quando pensavamo di aver chiuso definitivamente la presentazione per il webinar sull’obbligo di certificazione medica per attività sportiva (per info e dettagli Vi invitiamo a leggere questo nostro post) siamo venuti a conoscenza che l’altro ieri (16 giugno 2015) il Ministero della Salute ha emanato una specifica Nota esplicativa relativa alle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” (che avevamo analizzato in altro specifico approfondimento, consultabile QUI, dopo aver snocciolato tutto l’iter che ha condotto allo scenario attuale, consultabile QUI). Presi da un’indomabile curiosità scientifica ci siamo gettati a capofitto sul testo di questa fantomatica nota esplicativa, pianificando già a monte chi e come avrebbe dovuto occuparsi della riorganizzazione della presentazione per il webinar. Ebbene … fortunatamente (oppure no …?) nessuno ha dovuto modificare/stravolgere un bel niente, perchè la nota esplicativa in esame non aveva nessun elemento di rilievo tale da richiedere un integrazione di quanto già prodotto. Se Vi state chiedendo il perchè, Vi riportiamo di seguito i passi salienti della nota (prodotta per rispondere “soprattutto alle numerose richieste di chiarimenti che giungono all’Amministrazione sulla sussistenza o meno dell’obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazionisportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni
“) …”Finalità del decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2014

Le Linee guida … hanno ribadito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.
Le Linee guida danno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche – quindi soggette ad obbligo di certificazione – specificando che, per tali, in intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) …;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) ….
Con riferimento alle definizioni dell’attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Attività ludico motoria
Come è noto, l’attività ludico motoria non rientra nell’ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore … ha soppresso l’obbligo della certificazione per lo svolgimento di attività ludico motoria …

Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria
Poichè continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell’obbligo della certificazione sanitaria … si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Nell’ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della Salute, ad impartire, quanto prima e auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinchè distinguano, nell’ambito di tali attività:
a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l’obbligo di certificazione sanitaria
“.

In buona sostanza quindi, quanto prima (?!) il CONI, di concerto con il Ministero della Salute, provvederà ad impartire idonee indicazioni per restringere ai soli tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (immaginiamo da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di certificazione sanitaria. Sotto certi profili potrebbe sembrare un’epocale novità (alcuni “sport” potrebbero venire esclusi dall’obbligo di certificazione medica), sotto certi altri nulla di nuovo (come potrebbe uno “sport” tecnicamente definito non soggiacere agli obblighi di legge attualmente vigenti in tema di certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica?).

E Voi? Come la pensate?

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 1.480 volte, 1 visite oggi)

2 commenti

  1. Vorrei capire una cosa…

    Palestra in cui si danno a disposizione aree di gioco di Badminton o si organizzano tornei.

    Le ASD, come sappiamo, devono per essere a posto fiscalmente ed evitare di pagare tasse devono:

    – far fare attività a chi è socio
    – far fare attività a chi NON è socio ma è TESSERATO ad una FSN o EPS

    Questi due obblighi qui sopra impediscono di fatto a tutte le ASD di far fare gli allenamenti di "prova" gratuita in mancanza di certificato non agonistico.

    Perchè:

    – per diventare socio si deve pagare la quota sociale ed essere accettati tramite riunione del consiglio direttivo dell'ASD (quindi passano giorni/settimane) e quindi non è ne GRATIS e ne immediato.
    – Se non si è soci si deve essere almeno tesserati per una FSN o EPS e di conseguenza si ricade nel caso del certificato non agonistico (a parte gli sport che verranno esclusi il 31 Ottobre 2015)

    Mi perdo qualche passaggio?

    L'unico mio dubbio leggendo qui:
    http://www.provincia.bz.it/enti-locali/temi/1182.asp

    è che la visita medica serve solo per chi fa attività "ufficiale", tornei, gare, campionato. Gli allenamenti non mi pare siano inclusi in questa tabella.

    Se per "attività" si parla solo delle gare e non degli allenamenti, allora chi viene in palestra ad allenarsi e basta a badminton potrebbe essere escluso dalla richiesta del certificato non agonistico.

    Che ne dite?

    1. Buon giorno Lorenzo.
      L'obbligo di certificazione medica è legato all'attività sportiva cui intende partecipare il soggeto presso un qualsiasi Ente iscritto al CONI (associazione o società sportiva). In presenza di questi fattori d'obbligo è la richiesta/presentazione del certificato, a nulla rilevando che si tratti di prova/evento/torneo/gara. Cordialità, Stefano Bertoletti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *