5 per mille 2015: istruzioni e scadenze

Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) – Contributo del cinque per mille dell’IRPEF esercizio finanziario 2015 e successivi (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente).

Questo è il titolo della circolare 13/E del 26 marzo 2015 (cliccando QUI trovate il testo completo della circolare) che parla di:

1. ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
2. PERIODICITÀ ANNUALE DEL CONTRIBUTO;
3. PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO:
– 3.1 Domanda di iscrizione
– 3.2 Presentazione della dichiarazione sostitutiva
– 3.3 Modelli
– 3.4 Regolarizzazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva
– 3.5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
4. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI;
5. TABELLA DI SINTESI;
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE;
CIRCOLARI E RISOLUZIONI.

La legge di stabilità 2015 trasforma il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.

Spesa prevista: 500 milioni di euro annui “a decorrere dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.

Restano invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite (articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010). Pertanto, rimangono invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre viene aggiornato l’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
Le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille sono ben sintetizzate a pagina 7 della circolare 13/E del 26 marzo 2015.

Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:
– costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
– possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
– affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
– presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
– effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

ATTENZIONE: La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico (26 marzo 2015) fino al termine del 7 maggio 2015.

Nonostante ci sia la possibilità di sanare eventuali irregolarità con la solita sanatoria da 258 euro entro il 30 settembre, Vi consigliamo di rispettare i termini relativi alle diverse scadenze.

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2 commenti

  1. Buongiorno
    per un'associazione di volontariato registrata nel registro regionale del volontariato e quindi Onlus di diritto, nel compilare la domanda per l'iscrizione al 5 per 1000 alla Sezione I deve barrare la prima casella (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale D.Lgs 460/97) oppure la terza (Organizzazione di volontariato legge 266/1991)? Grazie e saluti

    1. Buongiorno.
      Essendo prima di tutto OdV, si consiglia di barrare la terza.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

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