ONG “idonee”: occorre la modifica di statuto ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS?

Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49“. E’ questo il dettato dell’art. 32 comma 7 della legge  n. 125 dell’11.08.2014 che ha indotto numerose ONG (riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 26.02.1987) a richiedere un chiarimento all’Agenzia delle Entrate.

Il (legittimo) dubbio dei molti interpellanti riguardava dunque la necessità da parte delle ONG riconosciute “idonee” ai sensi della sopracitata legge di dover o meno adeguare i propri statuti, ai fini del riconoscimento come ONLUS all’Anagrafe Unica, a quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, articolo che individua le previsioni minime obbligatorie che devono necessariamente essere contenute all’interno dello statuto di un Ente che voglia fregiarsi del titolo di ONLUS.

Ebbene con la risoluzione 22/E del 24.02.15 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito proprio questo interrogativo, precisando come le citate ONG “idonee” al 29.08.2014 (data di entrata in vigore della L. 152/2014) possano presentare “istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997” precisando inoltre che “al modello di comunicazione non dovrà allegarsi lo statuto o atto costitutivo nè la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266” ma occorrerà semplicemente “in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività” del modello di comunicazioneindicare l’acronimo ONG“.

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