Partite IVA: il nuovo regime dei minimi e i controlli …

Cari lettori, come abbiamo già avuto modo di anticiparVi, l’anno che è appena iniziato si è portato appresso numerose novità. Una delle più rilevanti a parere di chi Vi scrive (forte anche delle numerosissime richieste di chiarimento in questa direzione) è sicuramente il nuovo regime dei minimi, di cui già l’ottobre scorso abbiamo diffusamente parlato QUI.

Cerchiamo quindi, in maniera schematica, di fotografare “com’era” e “com’è”, rinviandoVi al Vostro consulente per ogni doveroso (e necessario!) approfondimento sul tema.

Regime de minimi fino al 31/12/2014
Regime dei minimi a partire dal 01/01/2015
Aliquota imposta sostitutiva
5%
15%
Limite di fatturato
30.000 euro/anno
Variabile in base al settore
Deducibilità spese
Deducibili i costi inerenti e documentati
Percentuali forfettarie di redditività
Durata
5 anni o fino al compimento del 35° anno di età
Nessun limite temporale
Limite beni strumentali
15.000 euro in 3 anni
20.000 euro annui
Agevolazioni iniziali
No
Imponibile ridotto di 1/3 per i primi 3 anni
Agevolazioni contributive
No
Artigiani e commercianti senza minimale previa
apposita comunicazione all’INPS
Spese personale dipendente
Non ammesse
Fino a 5.000 euro/anno
IRAP
No
No
IVA
No
No
Ritenuta d’acconto
No
No
Studi di settore
No
No
Spesometro
No
No

Ferma questa grande novità Vi ricordiamo inoltre che con l’avvento del 2015 sono trascorsi i famosi due anni solari consecutivi dall’introduzione della riforma Fornero (92/2012): che vuol dire? Che ora sono possibili attività di verifica contro le “false” partite IVA in forza dei parametri individuati dalla citata riforma, che ricordiamo essere:
– durata della collaborazione (complessivamente più di otto mesi all’anno per due anni consecutivi);
– fatturato (più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti nell’arco dei due anni solari consecutivi);
– postazione fissa (anche se ad uso non eesclusivo).

In relazione a tale ultimo aspetto Vi ricordiamo infine che qualora due dei tre profili sopra riportati venissero disattesi, i verificatori potrebbero ricondurre la collaborazione con il professionista  nel novero delle collaborazioni coordinate e continuative, ferma la possibile prova contraria (in mano ovviamente al professionista/committente).

NOVITA’: è del 12 febbraio l’emendamento che proroga di un anno il “vecchio” regime dei minimi con imposta sostitutiva unica al 5% (Eutekne).

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2 commenti

  1. Salve, chi era già nel regime dei minimi prima del cambiamento a cosa è soggetto? Entra in automatico nel nuovo senza più avere il limite temporale? Grazie

    1. Buongiorno.
      Se rispetta ancora i limiti del vecchio regime può restare in quello fino ai termini previsti.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

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