Agenzia Entrate: Risoluzione 10/E del 23.01.2015 – qualificazione “ONLUS” ed attività connesse

Cari lettori affrontiamo oggi un tema caro a tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per godere delle agevolazioni fiscali a questi Enti destinate, oltre a doversi iscrivere all’Anagrafe Unica (avevamo già approfondito questo aspetto specifico QUI) devono necessariamente altresì rispettare taluni obblighi imposti dalla legge. In particolare l’art. 10 n. 5 del D. Lgs. 460/97 precisa come ad una ONLUS sia consentito “l’esercizio delle attività connesse … a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione“.

Bene, nei giorni scorsi Agenzia Entrate con la risoluzione n. 10/E si è trovata a rispondere ad un quesito del seguente tenore letterale: “La Fondazione ALFA ONLUS (di seguito Fondazione) ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di ONLUS, anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito della propria attività di consultorio – al fine di assicurare il completamento della terapia e, così, garantire il proficuo trattamento dell’utente – renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente“.

Senza addentrarci troppo nel ragionamento portato avanti da Agenzia Entrate (che potrete in ogni caso leggere consultando la sopra indicata risoluzione), questa ha ribadito come:
la lettera c) dell’articolo 10, comma 1, del citato D. Lgs. n. 460 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, “ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse”;
– sono attività connesse “(…) le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.

Ciò premesso, sulla base di quanto già previsto dalla circolare n. 168/E del 26.06.1998, Agenzia giunge dunque ad affermare come la prevalenza vada “valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse” e pertanto come “nel rispetto delle condizioni … si è dell’avviso che la Fondazione interpellante – pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso – non perda la qualifica di ONLUS“.

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