Legge di stabilità 2015: tutte le novità per gli Enti Non Profit

Cari lettori, il Senato ha approvato lo scorso sabato 20 dicembre la nuova legge di stabilità 2015 con il voto favorevole di una considerevole maggioranza di Senatori. E’ stato integralmente sostituito il DDL 1698 ed ora ben chiare sono le novità (per certi versi rilevantissime) che riguarderanno gli Enti non commerciali a partire dal primo gennaio 2015.

Tutti coloro che avessero voglia e tempo, QUI trovano il testo completo della norma licenziato dal Senato. Tutti gli altri invece, che muoiono solo dalla voglia di sapere cosa cambi per il non profit sono invitati a leggere fino alla fine …

Andiamo in rigoroso ordine di commi:

ONLUS – il comma 137 ha confermato l’aumento (a 30.000,00 euro) a partire dal 2015 del tetto della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26%.

IVA – il comma 139 ha stabilito che le ONG e tutte le altre organizzazioni potranno acquistare senza IVA i beni destinati all’esportazione per ragioni solidaristiche. Ad un prossimo Decreto Ministeriale è delegata la definizione delle modalità di applicazione della norma relativamente alle prestazioni accessori.

PARTITI POLITICI – il comma 141 considera al pari di un’erogazione liberale (= detraibile) i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche.

CINQUE PER MILLE – il comma 154 conferma i 500 milioni di euro destinati a questo istituto anche per il 2015 delegando ad un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro i prossimi 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della Bosetti e Gatti (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013).

TASSAZIONE DEI REDDITI DA CAPITALI PER ENTI NON COMMERCIALI – i commi 655 e 656 confermano l’applicazione retroattiva dell’aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali concedendo altresì, a partire dal 2016 e per i due anni successivi, un credito d’imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno.

NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – il comma 713 modifica l’art. 25 della L. 133/99 portando a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i celeberrimi 516,46 euro).  Qualora la citata soglia venisse superata è ragionevole ritenere che le sanzioni irrogabili possano essere:
– sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di cui alla L. 398/1991;
– sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 231/2007.
Fuori da ogni intento polemico e solo come spunto di riflessione spontaneo sorge un quesito in chi vi scrive in relazione a questo ultimo punto: che senso ha imporre il POS quale ipotesi di pagamento per l’onorario dei professionisti e raddoppiare invece la soglia di pagamento in contanti per gli Enti sportivi?

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

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14 commenti

  1. Contattata di nuovo la SIAE per il limite dei 516,00€ per una associazione non sportiva mi hanno risposto per loro è cosi perchè gli dice l'Agenzia delle Entrate. Comunque loro sono dei semplici raccoglitori di notizie e documenti per conto dell'A.d.E. con cui dovrei vedermela in caso di verifica.
    Filippo Drago

    1. Buongiorno.
      Sicuramente meglio che siano tracciate anche le operazioni di minore importo al fine di garantire massima trasparenza e tracciabilità.
      Peccato che non Le abbiano messo nulla per iscritto, indicando i riferimenti…
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

    2. Noi siamo dell'idea che le operazioni finanziarie debbano essere il più tracciabili possibili, indipendentemente dall'importo. Saluti

    1. Buongiorno.
      Cortesemente può chiedere in SAIE i riferimenti normativi per iscritto?
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  2. Grazie per la cortese e tempestiva risposta. Mi è venuto il dubbio perchè nel 2013 ho pagato con contante la somma di 800€ per una prestazione fatturata.
    Filippo Drago

  3. Siamo un'associazione musicale. Fino al 31/12/2014 mi confermate che vigeva il limite dei 1000,00 € anzichè quello di 516,00 € per le operazioni in contanti per la nostra tipologia di associazione? A tal riguardo stò ricevendo pareri discordanti.
    Filippo Drago

  4. Buongiorno. In caso di pagamento in contanti nel mese di gennaio del 2015 di una fattura emessa il 31-12-2014, devo far riferimento al tetto di 516,46€ o a quello di 1000€ entrato in vigore, appunto, nel 2015?
    grazie mille
    Francesca

    1. Buona sera,
      se ragionate per cassa tetto dei 1.000 euro, se ragionate per competenza tetto dei 516,46.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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