ONLUS, iscrizione all’Anagrafe Unica: perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale

Cari lettori, chi ci segue dagli albori sa che questo blog è nato con l’obiettivo (molto ambizioso) di fornire supporti diretti ed immediati a tutti gli operatori di Enti Non Profit. Ebbene, molto spesso i nostri articoli sono dedicati alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, e questo in ragione del fatto che il settore sportivo è costituito principalmente da queste tipologie di Enti non commerciali.
Ciò premesso oggi abbiamo deciso di dedicare questo approfondimento alle ONLUS ed all’individuazione puntuale dei pochi e tassativi scopi sociali che possono essere perseguiti attraverso queste particolari tipologie di Enti (obbligati altresì ad iscriversi all’Anagrafe Unica delle ONLUS).Presupposto fondamentale per il riconoscimento dello status di ONLUS ad un Ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera b) del primo comma dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/97. In base al principio dell’esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 10, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall’Ente: ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di ONLUS.

La qualifica di ONLUS consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/97 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale. Fra le attività teoricamente atte a perseguire tali finalità ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato , e tutela dei diritti civili, ex articolo 10, D. Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o famigliare, così come definite nella Circolare Ministeriale n. 168//E del 26.06.1968 (attività a cosiddetto “solidarismo condizionato”, si veda a tale proposito il comma 2, articolo 10 del D. Lgs. 460/97).

Diversamente, per le attività di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività a cosiddetto “solidarismo immanente”), ex articolo 10, D. Lgs. 460/97, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse.

Per quanto concerne la attività a “solidarismo immanente” riconducibili ai settori di attività di cui ai numeri 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) e 3 (beneficenza) della lettera a), primo comma, articolo 10, del D. Lgs. 460/97, esse saranno riconosciute idonee a perseguire finalità di solidarietà sociale esclusivamente se esercitate a beneficio di soggetti in condizione di disagio connesso a situaizoni psico – fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, o grave disagio economico familiare, o di emarginazione sociale. Ciò, in base al principio affermato dall’Agenzia per le ONLUS / Agenzia per il terzo Settore (organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23.12.1996, soppresso con l’articolo 8 comma 23 del D. L. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. 44 del 26.04.2012, che ne ha trasferito le funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il terzo Settore e le Formazioni Sociali), mutuato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75/E del 21.05.2001, secondo cui “il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di beneficenza / assistenza sociale e socio sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale“.

Inoltre, la normativa richiede che gli atti costitutivi o gli statuti delle ONLUS includano espressamente i requisiti formali indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), del primo comma dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/97.

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