Modello EAS: remissione in bonis per i ritardatari entro il 30 settembre 2014

Gli Enti non profit costituiti dopo il 1 agosto 2013 che non hanno ancora inviato il modello EAS (chi non sa cosa sia il Modello EAS può leggersi QUESTO articolo) per godere degli indubbi benefici fiscali hanno tempo fino al 30 settembre 2014 per regolarizzare l’inadempimento attraverso la ormai conosciuta remissione in bonis.

COME FARE?
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre di quell’anno), esclusivamente in via telematica;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista, con codice tributo 8114 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento.

QUI potete leggere la pagina dedicata, sullo scadenziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

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