Enti sportivi a natura commerciale o con finalità di reale promozione sportiva?

CTP di Firenze, sentenza n. 579 depositata il 5.05.2014: un ente sportivo che organizzi, promuova e gestisca attività secondo modalità analoghe a quelle con le quali possono essere svolte anche da realtà for profit (ditta individuale o società) deve essere soggetto ad IRES ed IVA.

Questo il principio di diritto che emerge dalla citata sentenza, la quale ha visto il giudicante esprimersi a favore del disconoscimento della natura sportiva dilettantistica di una ASD, non ritenendo da questa soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Per giungere a tale conclusione la CTP si è soffermata sull’analisi dei requisiti per ottenere le agevolazioni, giungendo quindi a negare la loro sussistenza nel caso di specie (basti pensare che la denominazione dell’Ente non conteneva i termini “associazione sportiva dilettantistica”, l’oggetto sociale non prevedeva l’organizzazione e la promozione di attività sportive e non vi era traccia, nei fatti, del rispetto del fondamentale principio di democraticità nelle gestione dell’Ente stesso).

Non solo: dai questionari somministrati dai verificatori ai frequentatori era altresì emerso come gli stessi si ritenessero “clienti” del Centro sportivo piuttosto che soci, e ciò a conferma delle modalità gestionali adottate, non sicuramente di stampo associativo.

Questa sentenza conferma quindi il filone giurisprudenziale indicato dalle Cass. 4148/2013, 15321/2002 e 16032/2005 secondo cui “gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto ” e ancora che l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni spetta proprio al soggetto che le invoca (così Cass. 16032/2005, 22598/2006, 11456/2010 e 8623/2012).

Prestate pertanto molta attenzione:
– nel caso in cui lo scopo sia quello di “produrre reddito” (assolutamente lecito, ci mancherebbe altro!) d’obbligo è la costituzione di un Ente commerciale, for profit, caratterizzato dalla possibilità di distribuire gli utili;
– nel caso in cui lo scopo sia ideale, di promozione dell’attività sportiva, iscrivendosi altresì alle attività organizzate e promosse dal CONI, dalle Federazioni o Enti di Promozione, con una finalità evidentemente diversa dal profitto economico personale e connotata da una mission “ideale”, sicuramente è da ritenersi preferibile la costituzione di una ASD o di una SSD, con tutti gli oneri (e onori ben maggiori) del caso.

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

Condividi su:

(Visto 245 volte, 1 visite oggi)

12 commenti

  1. Sono venuti due funzionari dell'agenzia delle entrate nella nostra a.s.d. e ci hanno detto che per loro la danza, la ginnastica e il nuoto (che non pratichiamo) non sono sport, ma servizi alla persona. Non gli interessava la nostra attività agonistica, ne i corsi di avviamento allo sport, ne l'attività per anziani praticamente gratuita in collaborazione con l'Asl, per loro tutta attività commerciale. Le tessere dell'EPS e l'iscrizione al CONI per loro erano irrilevanti. I verbali delle assemblee dei soci sono nulla perché non erano stati firmati da tutti i soci maggiorenni dell'associazione, ma solo dal presidente e dal segretario. Fanno le regole caso per caso come gli fa comodo e nessuno ne parla. Attaccano le associazioni perché non possono permettersi avvocati di grido.

    1. Buongiorno.
      I verbali delle assemblee firmati solo da presidente e segretario sono spesso dimostrazione del fatto che non ci sia coinvolgimento dei soci, ma vi sia una gestione di pochi, motivo per cui hanno messo in discussione tutto il "meccanismo associativo".
      Se desiderate posso metterVi in contatto con un nostro legale per capire se e come procedere con eventuale ricorso.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  2. Gentile Gabriele le chiedo ancora una delucidazione sui locali in uso alle associazioni no profit. Questi devono esser chiusi dall'esterno e non visibili dal pubblico cittadino vero? inoltre le persone che accedono dovrebbero farlo solo dopo esser stati riconusciuti come soci o sbaglio

    1. L'ingresso è riservato ai soci. La parte che non deve vedersi dalla pubblica via è la zona dedicata all'eventuale somministrazione di bevande ed alimenti. I migliori saluti, Gabriele Aprile

  3. Buongiorno, sono Alberto, socio e volontario di un’aps nata nel settembre 2013.
    ritengo il vostro blog fra i più interessanti in assoluto rispetto a questi temi.
    La possibilità di leggere quesiti e commenti altrui integrati dalle vostre risposte chiarisce molti punti oscuri.
    Avendo letto i punti chiave della riforma del terzo settore, mi sento di porre questo interrogativo e questa possibile soluzione, nella speranza che sia utile a chi si trova in questa situazione. E penso siano in tanti. enti e persone fisiche.
    Il vostro spazio di condivisione offre la possibilità di crescita reciproca e regala spunti di riflessione rispetto a temi che il commercialista abituale spesso non fornisce, in quanto non è esclusivamente del settore.
    la mia aps che si occupa di arte e cultura non ha ancora p.iva, ma durante l’anno in corso ci siamo resi conto che alcune attività potrebbero avere parvenza commerciale e di conseguenza dopo le vacanze estive abbiamo pensato in accordo con il commercialista che ci seguirà, di aprirla. Vogliamo essere in regola e trasparenti su tutto.
    ad oggi i nostri volontari che hanno prestato servizio per le attività istituzionali e di promozione dell’aps, anticipando soldi di tasca loro e percorrendo chilometri in abbondanza, hanno percepito solo rimborsi misti documentati nel dettaglio a pie di lista.
    1) con apertura di p.iva vorremmo agire in questo modo:
    dare compensi a coloro che opereranno per l’aps attraverso prestazione occasionale in ritenuta d’acconto + i relativi rimborsi per spese di viaggio e materiali utilizzati per quelle attività.
    confermate che è possibile?
    2) avendo fra le nostre fila un operatore sociale possessore di p.iva personale aderente a regime minimi, che lavora esclusivamente con anziani, vorremmo utilizzare sempre prestazione occasionale in ritenuta d’acconto indicando un codice differente esclusivamente riguardante lavoro artistico + i relativi rimborsi per spese di viaggio e materiali utilizzati per la relativa attività.
    confermate che è possibile e che non entra in conflitto con p.iva?
    3) nel caso invece di un musicista professionista (con p.iva ordinaria aperta da anni) che lavorerà per aps conducendo laboratori e concerti, abbiamo pensato di fargli emettere fattura all’aps e di conferirgli comunque il rimborso chilometrico e per materiali usati per l’attività dell’aps relativi alle attività svolte.
    non siamo però sicuri al 100 % che questa soluzione sia percorribile in quanto, probabilmente scarica già attraverso la sua attività.
    ringraziandovi anticipatamente rinnovo i complimenti per l’utilità del vostro blog!!
    alberto

    1. Buongiorno Alberto e grazie.
      Premesso che tutte e tre le cose è possibile gestirle anche con il solo C.F., nel secondo caso è opportuno che il professionista verifichi che l'attività svolta presso di voi non rientri nelle attività fatturabili, altrimenti dovrà emettere fattura. Per quanto riguarda i rimborsi spese a piè di lista, gli stessi possono essere erogati per trasferte in nome e per conto dell'Associazione, ma non mi sembra molto logico il rimborso a piè di lista per i materiali usati durante le attività.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

    2. grazie per la risposta celere.
      gli operatori sono comuqnue soci dell'associazione stessa.
      cambia qualcosa?
      alberto

    3. Grazie. Anche se alcuni sostengono che sarebbe meglio evitare di dare a un singolo socio un rimborso spese a pie di lista + prestazione occasionale in caso di prestazione professionale.credo comunque che in molti lo facciano perché dovrebbe essere regolare. Saluti

    4. Buongiorno. Mi perdoni, ma io ho scritto che nel caso in cui si tratti di prestazione di un professionista lo stesso dovrà emettere fattura. Potrà trattarsi di una collaborazione occasionale qualora non si tratti dell'attività che il soggetto svolge quale attività prevista dal codice attività attribuitogli.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

    5. buongiorno, infatti. è stato chiarissimo ripsetto al professionista !! forse mi sono spiegato male e mi scuso. d'altra parte non sono esperto in materia. mi arrangio come posso.
      il mio quesito era questo: se un socio (che quotidianamente svolge un'altra professione) compie un'attività per l'associazione e l'associazione ritiene di dovergli un compenso economico e lo paga come prestazione occasionale in ritenuta d'acconto, il socio, oltre il compenso può ottenere a latere anche un rimborso spese chilometrico? cordiali saluti

    6. La risposta è positiva, purchè non si tratti del tragitto casa-lavoro, ma di una trasferta in nome e per conto dell'Associazione. I migliori saluti, Gabriele Aprile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *