Associazioni e decadenza dei benefici fiscali

Cari lettori, il caso di oggi è quello di una ONLUS che, a seguito della sentenza 1254/2014 della CTR della Lombardia, ha perso tutti i benefici fiscali legati al Decreto Legislativo 460/1997.

Fin qui nulla di nuovo, direte … Il fatto è che tali benefici sono decaduti dal momento stesso in cui è stato accertato che la ONLUS in questione svolgeva prevalentemente (per non dire in via esclusiva) attività commerciale e non dalla cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS. Pertanto, si tratta di perdita di tutte le agevolazioni fiscali con effetto retroattivo in forza dell’art. 5 co. 4 del D.M. 266/2003, il quale stabilisce che: “La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno“.

In base a tale disposizione di legge pertanto, da parte del Collegio giudicante è stata respinta l’esenzione prevista dalla legge 266/91 art.8 comma 1 (“Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato … e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro“) con conseguente recupero, tra l’altro, dell’imposta di registro operato dall’Amministrazione finanziaria, nei confronti della ONLUS che aveva acquistato un albergo per il quale era stato altresì accertato l’esercizio alberghiero (quindi proventi di natura commerciale …) da parte della stessa.

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4 commenti

  1. Buongiorno.
    Volevo farle una domanda: abbiamo fondato un Club non a scopo di lucro nel 2011.
    In base al nostro statuto, il consiglio Direttivo può variare lo Statuto convocando una riunione straordinaria.
    Una volta tenutasi la riunione e modificato lo statuto lo stesso bisogna convalidarlo alle Agenzie delle Entrate oppure no?
    grazie Manuel

    1. Buongiorno Manuel.
      Lo statuto può essere modificato SOLO dall'assemblea dei soci e non SOLO dal direttivo. Questo aspetto non è corretto. Pertanto l'assemblea deve approvare lo statuto (attenzione al contenuto. Se desiderate possiamo fornirVi un supporto in tal senso) e lo stesso deve essere obbligatoriamente registrato in Agenzia delle Entrate.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  2. Buongiorno, sono Alberto. seguendo da tempo il vostro splendido blog mi sorgono domande spontanee che spero sempre possano essere utili a tutti!!
    io e mia moglie siamo soci di un aps con la quale svolgiamo attività creativa e artistica espressiva come hobby.
    mia moglie è anche istruttrice atletica e sport e play-pet sport (sempre come hobby) e da qualche mese sta collaborando (a nome dell’associazione aps) presso un’azienda agricola equestre conducendo molte attività sportive. inoltre sono in via di definizione e di accordo altre attività equestre-sportive presso altri enti.
    la mia domanda è questa: se la nostra aps iniziasse a svolgere molte attività di natura sportiva, modificando parte dello statuto (è già presente una voce che riguarda la nostra attività sportiva) può richiedere anche di diventare asd oltre che aps?
    grazie
    alberto

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