Associazioni Non Profit: come modificare lo statuto sociale? PARTE 2

Ci eravamo lasciati qui analizzando l’interpretazione della norma relativa alla prassi da adottare in caso di modifica dello statuto sociale di un’Associazione riconosciuta costituita attraverso atto pubblico. Occorre a questo punto definire l’analoga prassi nell’ipotesi in cui da assoggettare a modifica sia lo statuto sociale di un’Associazione non riconosciuta anch’essa costituita attraverso atto pubblico (come precisato nel precedente articolo ipotesi assolutamente possibile seppur non usuale vista il considerevole esborso economico di un atto notarile rispetto ai costi di una scrittura privata registrata).

Modifiche statutarie delle Associazioni non riconosciute (costituite ai sensi del Capo III, libro I c.c., art. 36 e seguenti)
Le perplessità evidenziate nell’articolo precedente relativamente all’asserita necessità di verbalizzazione da parte di un Notaio delle deliberazioni dell’assemblea sociale di un’Associazione non riconosciuta che favorevolmente approva una modifica di statuto sociale, possono senza difficoltà essere estese all’ipotesi in cui sia da modificare lo statuto di un’Associazione non riconosciuta costituita per atto pubblico.

Premesso che:
– la costituzione di un’Associazione non riconosciuta non ha alcun obbligo di forma (potendo risultare anche solo tacitamente dall’esercizio dell’attività);
– per ragioni di ordine pratico e di corretto funzionamento dell’Ente la forma scritta è comunque da considerarsi pressoché indispensabile;
– al fine di fruire delle agevolazioni fiscali (ad esempio quelle previste dell’art. 148 del TUIR) o di poter godere di speciali qualifiche (come ad esempio quella di ONLUS) è necessario che la scrittura privata sia anche registrata;
accade a volte che nel procedere con la costituzione di un’Associazione non riconosciuta si utilizzi la forma dell’atto pubblico. Tale scelta, possibile seppur molto poco comune, può dipendere dalla volontà di “marcare” l’importanza della costituzione stessa tra i partecipanti all’atto, ma anche in funzione di una futura ipotetica volontà dell’Associazione di richiedere il riconoscimento giuridico, per il quale, come indicato nel precedente nostro articolo (consultabile qui), è necessaria la costituzione in forma di atto pubblico.
Come detto può tranquillamente accadere (e spesso accade) che l’introduzione di nuove diposizioni legislative oppure differenti orientamenti dei soci inducano a ritenere necessario un adeguamento dello statuto: in tale circostanza gli operatori del settore si dividono tra coloro che ritengono indispensabile la verbalizzazione da parte del Notaio delle deliberazioni modificative dello statuto assunte dall’assemblea (in considerazione della prima forma solenne utilizzata) e coloro che ritengono sufficiente anche una “semplice” scrittura privata registrata nonostante l’Associazione si sia costituita in forma di atto pubblico.

A parere di chi scrive il presunto obbligo di adozione di una forma “superiore” rispetto a quella richiesta dalla legge non può vincolare successivamente le parti, salvo che non lo abbiano espressamente pattuito indicando tale obbligo di forma nello statuto. Per tale motivo (non solo economico!) si ritiene condivisibile poter procedere alla modifica dello statuto di un’Associazione non riconosciuta costituita con atto pubblico anche solo attraverso una “semplice” scrittura privata registrata (ovviamente qualora in futuro l’Associazione dovesse decidere di richiedere il riconoscimento giuridico dovrà preventivamente depositare in atto pubblico l’ultimo statuto approvato ai fini dei depositi richiesti dal D.P.R. n. 361/2000).

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36 commenti

  1. Buongiorno,
    ho costituito un’associazione no profit che ha per fini attività ludiche, ricreative, didattiche e artistiche, per bambini. Vorrei ampliare i fini “artistici” anche agli adulti, per farlo posso modificare lo statuto già esistente, o devo costituire una nuova associazione?
    Nel caso possa ampliare lo statuto già esistente, posso avvalermi di una modulistica on line, o devo rivolgermi direttamente all’agenzia delle entrate?
    Grazie,
    Annamaria

    1. Buongiorno. Nulla osta alla circostanza che si modifichi lo statuto di un’associazione, con l’inserimento di nuove previsioni piuttosto che attività specifiche e/o sviluppi che, all’epoca della costituzione, non si ritenevano immaginabili. In questa direzione è necessario verificare le previsioni contenute nello statuto vigente per individuare iter e modalità di modifica dello statuto, posto che in via generale è richiesta la convocazione di un’assemblea sociale straordinaria la quale sarà chiamata ad esprimersi sull’ipotesi di modifica dello statuto, delegando poi il Presidente (o qualcuno per lui) alla registrazione della nuova versione, ovviamente previo parere favorevole dell’assemblea in merito. Segnalo in particolare un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/modifica-statuto-associazione-riforma-terzo-settore.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Ho un dubbio. Sto redigendo lo statuto di una APS e non so se inserire anche le figure del vice presidente, del segretario e del tesoriere con un profilo essenziale delle competenze. Il mio dubbio è il seguente: in questo momento non è previsto il tesoriere e quindi la competenza ricadrebbe sul presidente; se inserisco la figura del tesoriere nello statuto, l’associazione è tenuta ad individuarlo? Anche nell’atto costitutivo? In sintesi: riportare tali figure dell’Organo di Amministrazione vincola la nomina di tali cariche?
    Grazie mille

    1. Buongiorno. In via generale le caratteristiche dell’Organo di Amministrazione sono individuate nell’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017. Ciò premesso, occorre valutare, sempre nel rispetto del dettato del citato Codice del Terzo Settore, il tenore letterale delle previsioni inserite, valutandone i profili di opportunità e/o necessità in funzione di come sono previsti in statuto/atto costitutivo. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buonasera,
    Dovrei modificare l’atto costitutivo di un associazione non riconosciuta di cui sono il vicepresidente. La variazione riguarda la figura del segretario/consigliare in quanto la persona che attualmente ricopre questa carica non vuole più farne parte (attualmente il suo nominativo è presente nel atto costitutivo nel consiglio del direttivo). Qual’è la procedura corretta da eseguire? Si può fare online? Grazie
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno. L’atto costitutivo di un’associazione non è modificabile, in quanto questo rappresenta di fatto il certificato di nascita dell’Ente, che è stato costiuito per la volontà di talune persone ben precise. Se uno dei costituenti intende rassegnare le prorpie dimissioni ed uscire dalla compagine sociale certamente lo potrà fare (occorrerà verificare termini e modalità in base alle previsioni statutarie, procedendo poi con le eventuali comunicazioni agli organismi competenti: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/cambio-presidente-associazione-consiglio-direttivo.html), ma resterà per sempre tra i fondatori dell’Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Salve,
    modifica statuto: le marche da bollo vanno applicate anche sul verbale di assemblea o solo sul nuovo statuto?
    grazie.

    1. Buongiorno. Le marche da bollo vanno apposte su ciò che viene portato in registrazione: pertanto se intendete registrare copia del verbale andranno apposte anche su di essa, diversamente solo sul nuovo statuto sociale che registrerete. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno,sono nel consiglio di una associazione Genitori di una scuola primaria divenuta Istituto Comprensivo nei tre ordini di scuola. L'associazione li comprenderà tutti ma dovrà cambiare la sua denominazione e quindi lo statuto. La domanda è: dovrà variare anche il codice fiscale? Qual'è la procedura? Stefania

    1. Buongiorno Stefania. La modifica dello statuto di un'Associazione non comporta la variazione del suo codice fiscale, che rimane inalterato. Il soggetto giuridico infatti rimane il medesimo (e così il suo CF) ma si modificano solamente le regole che lo disciplinano (statuto). Per modificare lo statuto sociale di un'associazione occorre che in occasione di un'assemblea sociale straordinaria appositamente convocata i soci esprimano parere favorevole alla modifica secondo le maggioranze disposte dallo statuto sociale vigente, e che in esito lo stesso venga portato in registrazione all'Agenzia delle Entrate (dopo aver pagato l'imposta di registro tramite F23) attraverso il modello 69. Successivamente occorrerà inviare un nuovo modello EAS recante gli estremi di registrazione del nuovo statuto (http://www.tuttononprofit.com/2016/03/modello-eas-per-associazioni-ed-enti-non-profit-ecco-tutto-quello-da-sapere.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno, può essere sufficiente che il verbale dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto sia sottoscritta solo dal Presidente e dal segretario e non da tutti i soci presenti? grazie

  7. Gentile dott. Bertoletti,
    è sempre obbligatorio depositare uno statuto all'agenzia delle entrate in caso di modifiche statutarie? Va registrato nuovamente in toto anche se viene aggiunta o tolta una sola frase?

  8. Salve.
    Presiedo un associazione senza scopo di lucro con atto registrato all'agenzia delle entrate con scrittura privata.
    Abbiamo bisogno di eliminare un articolo. Come procediamo?
    E' possibile modificare solo una pagina e registrarla all'agenzia delle entrate come integrazione?
    (mediante marca da bollo magari)

    1. Buongiorno. Per modificare un articolo occorre procedere con la registrazione di una nuova versione dello statuto sociale, completando l'intero iter (imposta di registro e marche da bollo incluse). Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Buongiorno,
    sono socia di una APS, e vorremmo "trasformare" l'associazione in un'associazione di volontariato, tramite modifica dello statuto come riportato nello statuto attuale. E' possibile fare questa trasformazione in questo modo o occorre adottare un'altra procedura?
    Nel caso positivo, per la registrazione del nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate, è sempre necessario pagare il registro (modulo F23) e le marche da bollo, trattandosi di un cambio di statuto di un'associazione APS?

    Grazie mille in anticipo

    1. Buonasera.
      E' possibile che l'assemblea dei soci si esprima a favore della trasformazione dell'APS in OdV secondo le previsioni e le maggioranze previste dallo statuto sociale vigente all'epoca dell'ipotesi di trasformazione. Per quanto rigurda infine il Suo secondo quesito, il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività siano esenti dall'imposta di bollo e di registro. Quindi l'agevolazione concerne non solo la registrazione dell'atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell'attività tipica dell'associazione di volontariato. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Buongiorno,
    l'associazione di cui faccio parte, al momento della costituzione, aveva depositato presso l'agenzia delle entrate un unico documento in cui sono "mischiati" elementi del'atto costitutivo ed elementi dello statuto. Ora noi vorremmo modificare lo statuto. Potremmo in tale contesto staccare atto costitutivo e statuto, senza modificare il contenuto originario dell'atto costitutivo, presentando quindi all'agenzia delle entrate due nuovi documenti?
    Grazie mille per la gentile risposta.

    Elena

    1. Buonasera Elena. L'atto costitutivo di un'Associaizone ne rappresenta, di fatto, il "certificato di nascita": in esso sono contenuti i dati dei fondatori, la sede e la finalità. Se intende procedere con una modifica sarà possibile variare il solo contenuto dello statuto, e ciò dal momento che l'atto, come detto, risulta immodificabile nel suo contenuto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Buongiorno,
    la associazione di volontariato di cui faccio parte deve approvare la modifica dello statuto per divenire una A.P.S..
    Vorrei sapere se nel nome della stessa deve essere presente la dicitura "Associazione di promozione sociale" o si può lasciare invariato il nome che attualmente è " Canterimmagine Associazione fotografica".

    Grazie mille,
    Damiano Malorzo

  12. Buongiorno, ho delle domande riguardo la modifica dello Statuto di una asd non riconosciuta e non registrata mediante notaio. Peccando di alcune lacune lo Statuto necessita dell'inserimento di nuove voci. Come procedere? Riscrivere l'intero Statuto modificato? Inserire le voci in un foglio e registrarlo all'Agenzia delle Entrate? Cosa bisogna pagare? F23 o solo marche da bollo? Grazie in anticipo per il vostro lavoro e un saluto caloroso. Stefano

    1. Buongiorno. Occorre che in occasione di un'assemblea sociale appositamente convocata l'assemblea si esprima favorevolmente per la modifica di statuto, conferendo al presidente il di registrare una nuova versione integrale dello statuto stesso, che pertanto andrà a sostituire la precedente in tutto e per tutto, L'iter di registrazione della nuova versione di statuto sarà nei fatti analogo alla prima registrazione (F23 e marche da bollo per il nuovo statuto). Cordialit, Stefano Bertoletti

    1. Buongiorno. L'iter non cambia, anche se la compagine sociale risulta estremamente ampia: in occasione di una riuione di assemblea sociale straordinaria appositamente convocata i soci dovranno esprimersi per la modifica (o meno) dello statuto, ratificandola attraverso apposita votazione e sottoscrizione del relativo verbale (http://www.tuttononprofit.com/2015/03/chi-puo-deve-firmare-i-verbali-di-riunione-di-assemblea-sociale-ordinaria-e-straordinaria.html) oltre che della nuova versione di statuto, da registrarsi successivamente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. buonasera, sul nostro statuto abbiamo scritto di accogliere soci con età non inferiore ai 16 anni. Per modificare tale dicitura, come dobbiamo procedere? Grazie

    1. Buongiorno. Occorre procedere con una modifica di statuto se intendete cambiare la prescrizione citata; pertanto sarà necessario che un'assemblea sociale appositamente convocata si esprima a favore di una nuova versione di statuto sociale, che verrà poi portata in registrazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. salve,
    Vi chiedo se è possibile cambiare il nome di un'associazione OdV dallo statuto, facente parte di un'associazione nazionale??

  15. Buongiorno gentilmente vi chiedo delle spiegazioni in merito ad un A.S.D scuola calcio di qui sono da poco entrato nel direttivo, leggendo lo statuto registrato regolarmente nel 2005 da un presidente che all’epoca era in carica ed oggi non lo e più ma viene sostituito con un latro presidente. Vi chiedo se e regolare che lo statuto riporti la firma del vecchio presidente e non di quello attuale.
    Grazie
    Piergiorgio

  16. Buongiorno,
    intanto grazie per la risposta (e per la rapidità!). Ho appena verificato: la scelta dell'EPS, oltre ad essere indicata nell'atto costitutivo ("il Presidente viene autorizzato a compiere le pratiche necessarie atte a conseguire […] il riconoscimento dell'associazione da parte dell'EPS XY …) è ribadita nell'art. 2 dello Statuto, rubricato "natura e scopi" nel quale è scritto "L'associazione si affilia al XY, EPS riconosciuto dal CONI e potrà altresì affiliarsi ad altri organismi sportivi a livello internazionale". A questo punto, quindi occorre solo una modifica di statuto deliberata dall'assemblea sociale, giusto? Grazie ancora, Valentina

    1. Esatto! La modifica di statuto però comporta anche una registrazione dello stesso con i relativi costi di registrazione. I migliori saluti, Gabriele Aprile

  17. e nel caso in cui invece ad essere modificata dovesse essere una previsione inserita nell'atto costitutivo e non nello statuto? mi spiego meglio: un'a.s.d. (costituita con scrittura privata registrata) stabilisce nell'atto costitutivo che la stessa si affilierà all' E.P.S. "XY" (regolarmente riconosciuto dal CONI), così come in effetti viene fatto nei giorni successivi. Tuttavia, si viene a conoscere un altro ente "ZZ", le cui attività sembrano essere maggiormente rispondenti alle proprie finalità… è possibile affiliarsi a tale nuovo EPS, sebbene nell'atto costitutivo sia espressamente indicato l'ente XY?
    se è possibile (come credo) la mia domanda è: 1. occorre una modifica dell'atto costitutivo ed in tale caso quali sono le modalità? 2. in alternativa va bene una semplice delibera ed in questo caso chi è l'organo chiamato a decidere in merito? GRAZIE!!!! Valentina

    1. Buongiorno Valentina.
      L'atto costitutivo di fatto coincide con il primo verbale di assemblea dei soci e non può essere modificato. Quello che potete verificare è che tale vincolo non sia indicato anche nello statuto. Nel caso in cui non sia indicato, è sufficiente che il consiglio direttivo deliberi circa la scelta di un nuovo EPS. Nel caso invece fosse indicato un EPS specifico, per affiliarsi ad altro EPS è necessaria una modifica di statuto deliberata dall'assemblea sociale.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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