Certificato penale per chi opera con minori: aggiornamenti dell’8 aprile 2014

Cari lettori, negli ultimi dieci giorni le parole nella bocca (e nel pensiero) della maggior parte degli operatori del Non Profit sono “certificato penale“, “casellario giudiziale“, “datore di lavoro“, “dl 39/2014“… o non è così? Ve lo garantiamo noi, è così!

Chi si fosse perso il trascorso non deve preoccuparsi, primo perchè può leggere tutto QUI e secondo perchè ogni giorno ci sono nuove note interpretative da parte del Ministero della Giustizia (QUI la raccolta) che stravolgono il passato.Ebbene, dopo una giornata passata al telefono (per richiedere una copia della nuova interpretazione che gira internamente dal 7 aprile 2014) con Help Desk, Casellari giudiziali, Tribunali, interni, esterni, clienti che si documentano di loro volta e continuamente telefonano per sapere come comportarsi, ecc… e click sul tasto F5 della tastiera, alle 16.30 il sito del Ministero della Giustizia pubblica quest’ultima nota interpretativa (consultabile QUI . Se qualcuno avesse difficoltà a scaricare la nota, può cliccare QUI e poi su “nota interpretativa al decreto legislativo n. 39/2014), strumento utilizzato negli ultimi 3 giorni per fornire le risposte telefoniche agli utenti che chiedevano informazioni e giustamente chiamavano noi per dire che vengono date indicazioni differenti rispetto agli ultimi aggiornamenti… Ora che abbiamo il riferimento per iscritto (non avremmo mai pubblicato aggiornamenti frutto di voci di corridoio), vi indichiamo le novità:
– “La norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano “impiegare al lavoro”, quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori“;
– il certificato penale va richiesto SOLO all’atto dell’assunzione o quando viene rinnovato il contratto;
– “NON si ravvisano argomenti…..per ritenere che il datore di lavoro abbia l’obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato“.

Questi i primi commenti di alcuni amici che hanno letto il nostro post delle 16.50:
help desk? numero verde? rendiamoci conto di cosa siamo ridotti a fare per avere notizie dopo l’impressionante silenzio ministeriale che è seguito alle discutibili circolari che hanno sostanzialmente neutralizzato una Legge dello Stato. Il tutto, poi, per sapere ufficiosamente (ci fidiamo?) che il certificato penale va richiesto solamente all’atto dell’assunzione o al rinnovo contrattuale e per apprendere che verrebbe messa in disparte la validità temporale di un importante certificato (in aperta violazione dell’articolo 41 del Dpr 445/2000 che impone scadenza sei mesi ai certificati)”.
– “A forza di note ministeriali la portata della norma risulta quasi completamente svuotata. Il problema è il solito: che valenza giuridica hanno le note ministeriali? Interpretazione autentica? Ho qualche dubbio. Credo che tutto sia dovuto alla necessità di non intasare le cancellerie, che non sono attrezzate a far fronte alla mole di richieste che sarebbe loro piombata addosso. Dal lato delle associazioni: ben vengano questi alleggerimenti burocratici, salva l’obiezione di cui sopra. Vedremo cosa succederà se (mi auguro non capiti mai) e quando un istruttore senza certificato molesterà un bambino”.Che ne pensate? Come sempre vi terremo aggiornati.

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