Certificato penale: interviene il Ministero del Lavoro

Cari lettori, sono passati ben 6 giorni dalla pubblicazione dei nostri ultimi aggiornamenti relativi al certificato penale. Vi mancavamo vero? Chi si fosse perso lo storico (assai difficile, ma possibile) può documentarsi cliccando QUI, mentre chi ha seguito l’evolversi della questione può leggere quanto segue.

Dopo la serie di chiarimenti ed interpretazioni forniti dal Ministero della Giustizia (consultabili QUI), terminati con l’aggiornamento della sezione FAQ (consultabile QUI), è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una circolare dell’11 aprile 2014 (consultabile QUI).

Ecco le precisazioni introdotte dall’ultima circolare, in sintesi:
– la richiesta del certificato penale si applica ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 6 aprile 2014 e non a quelli già in essere prima di tale data;
– per “impiego al lavoro” si intende solo il lavoro subordinato, ma anche la collaborazione a progetto, l’associazione in partecipazione, ecc… (ci permettiamo di aggiungere i collaboratori retribuiti con voucher, i collaboratori a chiamata, i collaboratori con partita IVA, le co.co.co. comprese quelle amministrativo gestionali ex art. 67 TUIR);
– restano esonerati dall’obbligo i rapporti di volontariato “vero”, ovviamente a condizione che le organizzazioni non assumano la veste di datori di lavoro per lo svolgimento di attività volontarie organizzate;
– l’obbligo NON riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, i quali possono avere un contatto SOLO OCCASIONALE con i destinatari della tutela;
– l’adempimento riguarda SOLO le attività professionali che implichino un contatto necessario ed ESCLUSIVO con una platea di minori (insegnanti scuole, conducenti scuolabus, animatori per minori, istruttori per minori, somministratori pasti nelle mense scolastiche, ecc…). Restano pertanto ESCLUSE le attività che NON hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori.

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9 commenti

    1. Buongiorno Gabriele. Volevo segnalarle che al casellario ci hanno detto che il certificato serve anche per i volontari…pensa che sia perché la norma non ha ancora recepito le circolari? Grazie

    2. Buongiorno.
      Le circolari non modificano la norma, pertanto fino a quando la norma non cambia, ne resta valido il contenuto.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  1. Grazie Gabriele. Secondo Lei rischiamo qualcosa se non lo chiediamo, in attesa che la normativa recepisca le modificazioni delle note. Grazie ancora per la sollecita risposta.

    1. Gli Uffici del casellario stesso Vi diranno che per i volontari non è da richiederlo in virtù delle note interpretative. Vi consiglio di farVelo mettere per iscritto.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  2. Buonasera Gabriele e innazitutto grazie per il preziosissimo portale e per tutto il vostro lavoro.
    Vi chiedo questo, se un'associazione sportiva si avvale della collaborazione di soci volontari per lo svolgimento di lezioni secondo quanto previsto dal proprio statuto è obbligata a far richiedere il certificato? I soci volontari istruttori non ricevono compenso per la loro attività (e neanche rimborsi spese o altro), ma l'associazione percepisce un contributo dai soci che frequentano le lezioni. Grazie in anticipo

    1. Buongiorno.
      La normativa (che non è ancora stata modificata) prevede che anche per i volontari si richieda il certificato penale. Tutte le note interpretative successive hanno chiarito che per i volontari non è obbligatorio richiedere il certificato penale.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  3. scusate ho difficoltà a interpretare la seguente frase:

    "per "impiego al lavoro" si intende solo il lavoro subordinato, ma anche la collaborazione a progetto, l'associazione in partecipazione, ecc… (ci permettiamo di aggiungere i collaboratori retribuiti con voucher, i collaboratori a chiamata, i collaboratori con partita IVA, le co.co.co. comprese quelle amministrativo gestionali ex art. 67 Tuir);"

    se si intende "SOLO il lavoro subordinato" come fanno a rientrare anche tutte le altre categorie, dalle partite iva ai cococo ai collaboratori a chiamata alle ritenute d'acconto? mi sembra una contraddizione in termini…

    grazie per la gentile risposta!

    1. Buongiorno e grazie per il commento! La parte fino a "…partecipazione, ecc…" è estrapolata direttamente dalla circolare, pertanto come potrà comprendere (indipendentemente da quanto ci siamo permessi di aggiungere) nemmeno la circolare parla di SOLO lavoro subordinato. I migliori saluti. Gabriele Aprile

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