Lavoro ed Enti Non Profit: lavoro autonomo occasionale

Cari gestori di Enti Non Profit, quante volte vi siete trovati nella condizione di dover compensare soggetti che hanno prestato saltuariamente la propria opera per l’Ente senza sapere quale fosse la forma contrattuale più idonea? Bene, dopo aver trattato diffusamente il tema dei compensi agli sportivi dilettanti ex lege 342/2000 che collaborano con Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (QUI potete consultare il nostro ultimo post), riteniamo sia ora il caso, dopo aver delineato anche la disciplina normativa dei voucher in QUESTO articolo, di definire i tratti essenziali del lavoro autonomo occasionale, applicabile da qualsiasi tipologia di Ente.

QUANDO È APPLICABILE IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
I requisiti di dette prestazioni lavorative, che possono riguardare qualsiasi tipologia di lavoro (non essendo richiesto che il lavoratore sia iscritto ad albi o che sia titolare di partita IVA), per poter essere propriamente definite tali, sono i seguenti:
– la durata della prestazione lavorativa deve necessariamente essere breve (si tende a considerare lo stesso limite temporale previsto per le mini co.co.co. pari a 30 giornate annue);
– il compenso percepito dal lavoratore non può essere superiore a 5.000 euro nell’arco dell’anno solare (in caso contrario infatti, stante l’evidente “non occasionalità” della prestazione, scatterebbe l’obbligo di iscrizione INPS alla gestione separata, dal momento che dette prestazioni lavorative occasionali risulterebbero prive di contribuzione previdenziale).

Il contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale dovrà recare l’indicazione dettagliata dei dati dei contraenti, eventuali clausole relative alla revoca del contratto in caso di gravi inadempimenti,  la data di inizio e di fine della prestazione oltre che il compenso per il lavoro svolto in relazione alla mansione del collaboratore.

Il contratto
MODALITA’ DI PAGAMENTO E TERMINI
– Il compenso dovrà essere corrisposto per la prestazione resa (nel rispetto dei limiti sopra indicati) dal sostituto d’imposta, ovvero da colui che ha usufruito della prestazione lavorativa, a favore del soggetto che l’ha resa (percipiente).
– Il sostituto d’imposta dovrà procedere all’applicazione della cosiddetta “ritenuta d’acconto”, la quale consiste in una trattenuta sul compenso assoggettato a tassazione corrisposto dal sostituto d’imposta nei confronti del percipiente, mentre non sarà esposta l’IVA (ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni). ATTENZIONE: qualora la ricevuta sia di importo superiore ai 77,47 euro occorrerà applicare sull’originale una marca da bollo da 2 euro, così come già definito QUI.
– Il sostituto d’imposta poi, al fine di adempiere a tutti i propri obblighi, dovrà versare all’erario la ritenuta d’acconto (pari al 20% dell’imponibile) tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento effettuato al percipiente.
– Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il sostituto d’imposta dovrà obbligatoriamente inviare al percipiente una certificazione che attesti il pagamento effettuato oltre che la trattenuta applicata.

ATTENZIONE: disciplinare correttamente i rapporti con i propri collaboratori non solo è doveroso ed eticamente corretto, ma è anche l’unica possibilità per mettersi al riparo da contestazioni potenzialmente drammatiche per la sorte dell’Ente e non solo (come potete leggere QUI in uno dei nostri ultimi articoli).

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

Condividi su:

(Visto 538 volte, 1 visite oggi)

4 commenti

  1. buongiorno
    sono socio fondatore di una associazione culturale no profit. ho chiesto la dimissione ma la mia paura è se ci sono dei rischi riguardo la parye amministrativa visto che non abbiamo fatto mai una riunione per mettere in chiaroil rendimento. come devo procedere?
    grazie

    1. Buongiorno. Segue il link con un’elencazione degli admepimenti di un’associazione: http://www.tuttononprofit.com/2013/10/quali-sono-gli-adempimenti-di-una.html. Ciò posto se intende dimettersi è opportuno seguire le procedure indicate nello statuto sociale, ed in ogni caso notificare attraverso idoneo mezzo la propria volontà all’associazione, in maniera tale che questa possa porre in essere le procedure conseguenti alla fuoriuscita di un membro dall’organo direttivo dell’Ente. Cordialtià, Stefano Bertoletti

  2. Buonasera. Vorrei sapere se in seguito a queste operazioni sono necessari altri adempimenti, nello specifico la redazione del modello 770 o altre dichiarazioni.
    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *