Lavoro in nero nella Associazioni non profit e nelle Società Sportive: ecco cosa si rischia!

Cari lettori … prima di tutto buon anno! Il 2014 si preannuncia portatore sano di una ventata di belle novità per il non profit … speriamo!
In ogni caso, per quanto non ci siano “buone nuove” all’orizzonte al momento, nella linea che ha caratterizzato il nostro blog sin dalla sua nascita (affrontare e chiarire nella maniera più esauriente possibile singole problematiche specifiche degli Enti non profit), cerchiamo con questo articolo di precisare cosa rischia un Ente non profit (sia esso un’Associazione culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale oppure anche una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata) qualora gli venga contestata la presenza di lavoro in nero.

Ecco le novità in breve:
1. aumento del 30% delle sanzioni per chi impiega lavoratori in nero (contestazione tipica nell’ipotesi in cui un collaboratore presti la propria opera tutti i giorni, sempre nel medesimo orario e con le stesse modalità operative, nel rispetto del potere datoriale esercitato da terzi);
2. raddoppio delle sanzioni inflitte per coloro che violano le norme sulla durata e sui riposi, quindi: il superamento della durata media dell’orario di lavoro, fissata a 48 ore (incluso straordinario); le sanzioni per le violazioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente ogni 7giorni di lavoro, della durata di 24 ore consecutive di regola coincidenti con l’ultimo giorno della settimana; le sanzioni per le violazioni delle norme sul riposo giornaliero cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di undici ore.

Nello specifico:
– in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la “CO” telematica), la sanzione è passata dal precedente minimo di 1.500 euro e massimo di 12.000 euro ad un minimo di 1.950 euro ed un massimo di 15.600 euro;
– la sanzione che segue la chiusura dell’attività qualora più di 1/3 dei dipendenti risulti irregolare passa da 1.500 euro a 1.950 euro;
– la sanzione base per violazioni al riposo giornaliero (che andava da 50 euro a 150 euro), ora è compresa tra 100 euro e 300 euro;
– le sanzioni base per violazioni alla durata dell’orario di lavoro e al riposo settimanale, i cui importi antecedentemente erano compresi tra i 100 euro ed i 750 euro, ora sono decuplicati, passando dai 200 euro ai 1.500 euro.

Stanti tutte le considerazioni di cui sopra, necessarie sono a nostro avviso due precisazioni:
– appare evidente la necessità di rispettare le prescrizioni di legge relative alle modalità di instaurazione/gestione dei rapporti di lavoro a prescindere dall’entità della sanzione;
– ferma la considerazione di cui sopra1, l’aggravio delle sanzioni (ed il conseguente implemento del personale ispettivo deputato ai controlli in oggetto) deve in ogni caso spingere gli attenti gestori ad utilizzare forme contrattuali idonee alle prestazioni fornite dai propri dipendenti/collaboratori/volontari. Per ulteriori approfondimenti sul tema Vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Si precisa che il riferimento normativo è l’articolo 14 del D.L. 145/2013.

AGGIORNAMENTO del 29.07.14 successivo alla Risoluzione 70/E del 24.07.2014: un nuovo codice tributo (79AT) da indicarsi nel modello F23 (campo 11) dovrà essere utilizzato per far confluire le somme dovute a titolo di incremento delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di lavoro nero e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in apposito fondo dedicato all’occupazione e alla formazione.

AGGIORNAMENTO del 24.10.14 la Nota 9 ottobre 2014, n.16920 (prot. n. 37/0016920/MA007.A001) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato quanto segue: “…anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione“.

AGGIORNAMENTO del 13 novembre 2014: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 13 novembre 2014, ha deciso che la sanzione fissa di 3.000 euro prevista dal governo Prodi per ciascun lavoratore in nero (indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa) è incostituzionale, in quanto arbitraria e irragionevole.

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione/Società Sportiva abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

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4 commenti

  1. salve,
    vorrei prendere in gestione un circolo Arci, ma prima vorrei essere sicuro di chi può versare da bere all'interno……ossia devo versare solo io, oppure anche altri soci, oppure solo uno addetto a fare quello?
    grazie.

    1. salve,
      ho ancora un dubbio riguardo la destinazione degli utili eventuali e sul versamento dell'Iva….come mi devo comportare?
      grazie.

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