Compensi ai collaboratori sportivi: i giudici spiegano i limiti di applicazione dei 7500 euro

Cari lettori, non molti mesi orsono abbiamo avuto modo di approfondire il delicatissimo tema dei compensi agli istruttori sportivi dilettanti con questo articolo in relazione al quale abbiamo prodotto una specifica guida intitolata “L’istruttore sportivo ed il personal trainer. Guida alla corretta gestione degli aspetti fiscali, contributivi e tutela delle responsabilità” (scaricata ad oggi da più di 1000 tra ASD, SSD, personal trainers ed istruttori).
Da quella data ad oggi NULLA sotto il profilo normativo risultato mutato, con l’eccezione che sono state pubblicate e depositate due rilevantissime sentenze sul tema che hanno contribuito a definire i limiti di applicazione dei celeberrimi rimborsi sportivi esenti fino a 7.500 euro/anno (ex Lege 342/2000). Non temete però: se avete scrupolosamente seguito le indicazioni che da anni ormai andiamo fornendo (era il lontano 2008), leggendo il testo delle sentenze in calce troverete ulteriori conferme in relazione a tutti gli aspetti che in più occasioni e sempre più diffusamente abbiamo affrontato e, speriamo, chiarito.

Sappiamo bene che la lunghezza dei testi sotto riportati molto probabilmente poco vi invoglierà ad una loro attenta lettura, ma capire le motivazioni in base alle quali due differenti Enti sportivi (Società Sportiva Dilettantistica la prima, Associazione Sportiva Dilettantistica la seconda) abbiano ricevuto una sanzione rispettivamente da 425.524,61 euro una e da 54.146,85 euro l’altra, immaginiamo possa essere per Voi altamente formativo.

Buona lettura dunque, e mai come questa volta ci auguriamo commenti e considerazioni che possano, una volta per tutte, definire la questione.

SENTENZA N. 671/2013 pubblicata il 06/06/2013 RG. N. 8/2011
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO
L’art. 67 comma 1 lett. m individua quali redditi diversi per i quali non è previsto il versamento di contributi”se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”…
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La suddetta norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 35 comma 5 DL 207/08 nel senso che “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’art. 67 comma 1 lett. m) TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Enpals … nega il carattere sportivo dilettantistico delle prestazioni dei lavoratori della pretesa azionata, assumendone al contrario la natura professionale.
A fronte di tale contestazione spettava a parte ricorrente, la quale invoca una esenzione dall’obbligo, provare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (…) e dunque il carattere occasionale e marginale dell’attività svolta dai singoli lavoratori oggetto dell’accertamento, essendo evidente che la natura professionale dell’attività esclude in radice la possibilità di far rientrare i proventi nell’ambito di applicazione dell’art. 67 TUIR.
T
ale prova non solo non risulta fornita (né avrebbe potuto esserlo attraverso la generica prova testimoniale richiesta, peraltro vertente su circostanze pacifiche o irrilevanti), ma al contrario in atti vi sono elementi per ritenere provata la natura professionale dell’attività svolta dalla più parte dei lavoratori.
E
’ noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell’attività lavorativa (…). Tali criteri possono essere così riassunti:
– Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
– Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
– Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
– Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite.
Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività (risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio (escludendo il caso limite del Direttore ___ che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5.000 e i 6.000 euro).
Tanto basta per escludere l’applicabilità dell’invocata esenzione.

P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 425.524,61 euro, oltre interessi e somme aggiuntive da calcolarsi a far data dal …

SENTENZA N. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. N. 6732/2013
TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO
“L’art. 67 TUIR, nell’elencare i “redditi diversi”, come tali non soggetti a contribuzione stabilisce alla lettera m) che rientrano tra l’altro in tale categoria “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. L’art. 35, comma 5, DL 207/2008 ha fornito un’interpretazione autentica della frase “nell’esercizio diretto di attivitàsportive dilettantistiche”, chiarendo che in tale concetto “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva  dilettantistica”.
Dalla lettura della norma si ricava che, ai fini dell’inclusione tra i “redditi diversi” dei compensi erogati nell’ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerate devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Alla luce della citata norma di interpretazione autentica, la seconda condizione può dirsi soddisfatta anche quando la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale. Lo ha riconosciuto lo stesso Enpals con la circolare n. 18 del 2 novembre 2009, adottata in epoca successiva all’accertamento ispettivo per cui è causa. Non può dirsi pertanto rilevante il fatto che nella specie i tre istruttori non siano stati remunerati per aver preso parte a gare o per le attività svolte in vista di esse.
La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell’art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale.
Si tratta dunque di stabilire quando un’attività resa nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale.

Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell’associazione possano andare esenti da contribuzione, è necessario che l’attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell’esecuzione della prestazione.

N
ella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi.
Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l’associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (…) e lo riconosce l’opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: … Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell’Associazione, ma anche che erano in possesso di un’adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia.
In tale contesto, il fatto che l’opponente dichiari che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un’altra associazione (…), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalora. Pur costituendo esercizio diretto dell’attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni.
In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all’impegno richiesto (l’istruttore ___ ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 euro al mese in base alle ore, la ____ 1.500 euro al mese, il ___ 9,00 euro netti all’ora).
T
utti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all’opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l’obbligo contributivo rivendicato dall’Enpals e oggi dall’Inps.
L’opposizione va pertanto rigettata.

P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ___ nei confronti dell’Inps …:
– Rigetta l’opposizione, confermando l’avviso opposto …

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18 commenti

  1. Buongiorno,
    sono da poco amministratore unico di una SSD a RL, e percepisco una busta paga non esagerata, di circa 1000 euro lordi al mese.
    Agendo anche da istruttore sportivo pensavo di percepire anche da quest’anno i compensi sportivi, secondo le mie previsioni sui 7000 euro.
    E’ possibile o c’è qualche incongruenza o contestabilità? Le cifre possono considerarsi adeguate?
    Grazie e complimenti per il vostro lavoro.

    1. Buongiorno. Premessa l’utilità di un’analisi specifica, che tenga conto delle attività effettivamente prestate nei due diversi ruoli, è possibile che un Amministratore di una SSD, da questa regolarmente compensato, metta altresì a disposizione del medesimo Ente le proprie competenze sportive, venendo compensato anche per queste. Preciso inoltre, come già appare in forza di quanto da Lei precisato, che il reddito di lavoro (compenso di amministrazione) dovrà necessariamente essere superiore rispetto all’indennità sportiva ex lege 342/2000. Segnalo quindi in proposito il nostro ultimo approfondimento in materia: http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Gentile sig. Bertoletti. Mi trovo in una spiacevole situazione. Collaboro con una associazione come istruttore da diversi anni. Non avendo un altro lavoro e avendo percepito sempre una retribuzione entro i 7500 ma non essendomi stati mai pagati contributi,parlandone con un altro presidente di una palestra, mi è stato detto che il mio attuale "datore di lavoro" avrebbe dovuto procedere all'iscrizione presso l'Enpals (cosa che non è mai stata fatta e che ho scoperto solamente da poco). Mi è stato detto da questo presidente di quell'altra palestra (hanno addirittura lo stesso commercialista e quindi sapendo benissimo di cosa mi stia dicendo questa persona essendosene tutelato per la sua),che non percependo uno stipendio da altri lavori, avrebbe dovuto pagarmi questa sorta di contributi tramite iscrizione all'enpals perchè risulterebbe come lavoro principale e di sostentamento. Il problema è che non è mai stato fatto nulla (ho proposto anche pagamento tramite voucher sentendomi dire che allora la paga sarebbe diminuita se avessi voluto i voucher), ma io non posso permettermelo di prendere meno di quei soldi pagandomi in voucher, perchè servono per mantenere la mia famiglia. Come posso comportarmi ora? Sono anni che sono in questa situazione e ho scoperto solo da poco tempo che le cose sarebbero potute andare diversamente e solo ora scopro che sarei dovuto essere tutelato in qualche modo ma questa persona ha sempre e solo fatto i suoi interessi. Come posso procedere? A chi devo rivolgermi? Ispettorato? Sindacati? Avvocato? Se gli esponessi il discorso dell'Enpals provvederebbe a lincenziarmi sicuramente.

    Cordiali saluti

    Giuseppe Sacco

    1. Buongiorno. Premesso che la situazione è molto delicata, e ciò in ragione del fatto che i compensi sportivi ex lege 342/2000 si configurano come "redditi diversi" e dunque non "redditi di lavoro", circostanza questa che non rende possibile l'erogazione del "potere datoriale" ed allo stesso tempo un "licenziamento" nel senso tecnico del termine (e questo proprio perchè non si può parlare di "lavoro"), appare evidente da quanto scrive che i compensi sportivi disciplinati dalla norma sopra citata non siano applicabili al caso in esame, e ciò poichè l'attività da Lei prestata deve essere configurata come un "lavoro" nel senso tecnico del termine. Per ulteriori approfondimenti Le segnalo quindi due nostri articoli specifici: http://www.tuttononprofit.com/2013/11/compensi-a-istruttori-sportivi.html e http://www.tuttononprofit.com/2014/01/i-giudici-chiariscono-la-differenza-tra-collaboratore-autonomo-e-dipendente.html. Alla luce di ciò, se da una disamina completa dei fatti emergesse la sussitenza reale dei presupposti in fatto ed in diritto, potrebbe adire le vie legali al fine di vedere tutelata la Sua posizione. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Buongiorno, sono un istruttore di nuoto brvettato e affiliato fin e collaboro da diversi anni con una palestra. Nel caso di giorni di assenza o per motivi personali o per malattia, posso vantare qualche diritto?

        1. Buongiorno. Se il rapporto di collaborazione che ha instaurato con i centri sportivi in questione è quello disciplinato ai sensi della L. 342/2000 e Le vengono rimborsate indennità ai sensi dell’art. 67 del TUIR (i famosi rimborsi forfettari esenti da contributi ed imposte fino a 10000 euro/anno), detto rapporto non prevede tutele specifiche in caso di assenze per malattia o motivazioni personali. Così non fosse occorrerà verificare il Suo inquadramento al fine di comprendere se/quali tutele siano previste. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Gent.le Studio Movida vorrei sapere se aprendo una Asd equestre ed essendo figlia del presidente ma non figurando nel consiglio direttivo, posso ricervere compensi come tecnico di equitazione dilettantistica ludica non professionistica.Grazie.

    1. Buongiorno. Fermo il divieto di distribuzione di utili (http://www.tuttononprofit.com/2013/07/cosa-significa-divieto-di-distribuzione.html), è possibile che Lei percepisca i compensi sportivi ex lege 342/2000 se l'Ente è in possesso dei requisiti oggetivi per poterli erogare (ente sportivo non profit iscritto al CONI) e Lei di quelli soggettivi per poterli percepire (titolare di altro reddito di lavoro in altro settore da cui trae il proprio sostentamento). Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Quindi, traslando tutto questo in un coro dove l'istruttore è il DA, se quest'ultimo premesse per diventare socio (e svolge la sua attività a livello professionale anche fuori dal coro) non potrebbe più percepire il compenso che prende ora sotto contratto ma un semplice rimborso giusto? E comunque il fatto che la sua attività non sarebbe "dilettantistica" ( alias amatoriale) sarebbe un ulteriore problema, no? Meglio quindi che le cose rimangano come sono per evitare controlli o problemi ?

    1. la penso cosi chi si sente un professionuista deve avere partita iva e fatturare al limirte alla societa per cui collabora . altrimenti diventa una furbata , falso lavoro autonomo e falsi rimborsi , purtyroppo in questa zona succede da tutte le parti

    2. Buongiorno. Ferme le previsioni legislative cui obbligatoriamente bisogna adeguarsi, ovviamente se un soggetto è un porfessionista del settore occorre che si qualifichi come tale anche fiscalmente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Quindi se ho capito bene, affinchè non si verifichi per l'istruttore la condizione di vedersi riconosciuto come "professionista", dovrebbe essere un cialtrone senza alcuna competenza e non gestire in maniera continuativa alcun corso?! E un genitore dovrebbe portare poi i propri figli ad un corso che non viene svolto in maniera continuativa e che comunque, quando il corso si svolge a tenerlo c'è una persona con competenze così basse che sicuramente non può essere una persona preparata? E meno male che tutti si riempono la bocca con il fatto che lo sport fa bene e riduce l'incidenza di malattie ecc.Quindi la domanda è la seguente: quale deve essere il profilo dell'istruttore o allenatore che dir si voglia affinchè possa usufruire del beneficio fiscale? Se non erro come professionista dovrebbe poi possedere una laurea in scienze motorie… come la mettiamo? chiudiamo tutte le associazioni?!

    1. Buongiorno, premesso che la Legge non l'abbiamo scritta noi, i rimborsi sportivi non sono redditi di lavoro, ma redditi diversi, pertanto chi fa l'istruttore sportivo nella vita (laureato o meno in scienze motorie) deve aprirsi una partita iva o essere assunto. Non comprendo quindi la Vostra considerazione relativamente a "professionisti" e "cialtroni". I migliori saluti, Gabriele Aprile

  6. In pratica in Italia non è possibile avere una asd senza poter stare tranquilli di aver fatto tutto in modo perfetto…

    1. Tenga sempre conto che sta "coordinando" uno strumento che, fino a prova contraria, ha una serie di agevolazioni che nessun altro strumento in Italia ha!
      E' giusto (come avviene anche per gli Enti commerciali) che vengano fatti dei controlli. Non è giusto che sovente vengano utilizzati metodi poco opportuni per verificare.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  7. ma…scriverlo in italiano?
    intendo, comprensibile, esempi e fatti…dopotutto si tratta di un aspetto pratico!

    1. Buongiorno.
      Nel primo periodo dell'articolo sono indicati altri link per approfondire la questione, trattata con linguaggio dozzinale. Come ha potuto leggere, la seconda parte è l'estratto delle sentenze.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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