Ulteriori chiarimenti su spesometro ed Associazioni

È stato a lungo dibattuto se gli enti non commerciali (ed in particolare chi applica il regime di cui alla legge 398/1991) debbano o meno presentare tale modello (spesometro). L’unico aspetto certo è che l’adempimento competa anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA, limitatamente però alle operazioni registrate nell’ambito dell’attività commerciale, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

La legge 78/2010, come modificata dal D.L. 16/2012, ha introdotto l’obbligo di comunicare all’agenzia entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti passivi di imposta. Come specificato dalla circolare 24/E/2011, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione anche gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali (come sopra precisato).

In funzione del fatto che questi soggetti liquidano l’IVA mensilmente o trimestralmente, la prossima scadenza per l’invio della comunicazione di tutte le operazioni di natura commerciale relativa al 2012 è quindi il 12 novembre o il 21 novembre 2013, pur avendo l’amministrazione reso noto che il canale telematico rimarrà aperto per eventuali modifiche o annullamenti fino al 31 gennaio 2014.  L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il 19 novembre 2013 che non saranno applicate sanzioni per presentazioni oltre il termine del 21 novembre, a patto che il modello venga inviato entro il 31 gennaio 2014.

Rispetto alle comunicazioni inerenti i dati del 2010 e del 2011, sono stati variati i limiti delle operazioni da comunicare, dal momento che per la comunicazione in questione saranno da comunicare (ovviamente sempre a condizione che si tratti di operazioni in ambito commerciale):
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussista un obbligo di fatturazione (fatture attive e passive, a prescindere dall’importo);
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussista l’obbligo di fatturazione ma a condizione che l’importo dell’operazione sia pari o superiore ad euro 3.600.

Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto mediante l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, l’Agenzia precisa che si può comunicare l’intero importo
della fattura. Le spese relative alle utenze non sono da comunicare.

In data 23 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due faq sull’argomento, consultabili cliccando su questo link.

Aggiornamento del 22 aprile 2015: indichiamo chi deve presentare lo spesometro e come comportarsi nel caso in cui ci si sia dimenticati di inviare il modello entro il termine. Leggete QUI.

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