Come gestire il superamento dei 7500 euro all’anno per i collaboratori sportivi?

Come tutti gli accorti gestori di Centri Sportivi costituiti in forma di ASD e SSD sicuramente ben sanno, qualora un loro collaboratore sportivo percepisca un rimborso ex-lege 342/2000 che ecceda la soglia dei 7.500 euro, su detta eccedenza andrà calcolata e versata una ritenuta (a titolo di imposta fino alla somma di 20.658,28 euro ed a titolo di acconto laddove ecceda anche detto ultimo importo). Bene … ma come si calcola? E soprattutto … a quanto ammonta?
In questa linea riportiamo parte del testo della risoluzione n. 106 /E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 dicembre 2012 avente proprio come oggetto “Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Società Sportiva Dilettantistica. Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133”.

QUESITO
ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), iscritta al Registro delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI.
Con l’istanza di interpello in esame, si chiede quale sia l’aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF, da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7.500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che «…le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto…» costituiscono redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
A tali emolumenti, l’articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi «… non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 euro…». Inoltre, l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, «… le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11…» del TUIR «… maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo…».
Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133“… se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall’ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l’applicazione del tributo regionale”.
Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo dicastero, in relazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che “… la mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione.

Ciò significa che, nell’ipotesi in cui la somma percepita dal collaboratore sportivo superi i 7.500 euro, sull’eccedenza andrà calcolata una ritenuta a tiolo di imposta pari al 23% cui aggiungere un ulteriore percentuale pari all’addizionale regionale e comunale.
In cifre, a titolo esemplificativo:
– compenso lordo del collaboratore sportivo: 8.200 euro;
– importo sul quale calcolare la ritenuta: 700 euro;
– ritenuta IRPEF: 23%;
– addizionale regionale (Piemonte): 1,23%;
– addizionale comunale (Torino): 0,8%;
– totale ritenuta: 23% + 1,23% + 0,8% = 25,03%;
– ritenuta da versare a titolo di imposta (mediante F24): 175,21 euro;
– compenso netto percepito dal collaboratore sportivo: 8.024,79 euro.

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56 commenti

  1. Salve, ai fini della dichiarazione dei redditi per determinare il compenso sportivo vige il principio di cassa? Chiedo in quanto ho ricevuto un compenso a metà del mese di gennaio 2020 che la società sportiva ha però dichiarato nel 2019, a mia insaputa, portando pertanto il totale del 2019 al superamento della soglia dei 10 000 euro. Se vige il principio di cassa dovrei però considerarlo come reddito del 2020, oppure no?

    1. Buongiorno. Se il compenso è stato pagato nel 2020, pur essendo relativo ad un’attività svolta nel 2019, rientrerà ai fini del conteggio dei 10000 euro/anno nel plafond del 2020, essendo da conteggiare nell’annualità in cui viene incassato. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve, se l’asd non versa la ritenuta d’acconto al superamento della quota massima di 10000 euro, l’istruttore è passibile di sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate?
    Grazie
    LP

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni indicate nel contratto sottoscritto tra le parti, se le ritenute vengono certificate e non versate, allora trattasi di inadempienza della ASD, in quanto sostituto di imposta.
      Qualora invece la ritenuta on venisse certificata allora anche l’istruttore può essere chiamato a rispondere del mancato versamento. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Salve se uno lavora con contratto sportivo dilettantistico sportivo per una s.s.d come promoter o istruttore di nuoto per una palestra può anche lavorare come promoter per un altra in ritenuta d acconto o perde così il carattere dilettantistico? Per due fasce di età differenti per cui credo non ci sia concorrenza o sbaglio? La soglia dei 7500 euro e quella dei 5000 annui come funzionano in questo caso forse si cumulano ugualmente o separate? Grazie in anticipo

    1. Buongiorno. I rimborsi ex lege 342/2000 (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html) non si cumulano con i compensi che possono derivare da una collaborazione occasionale (http://www.tuttononprofit.com/2017/05/lavoro-autonomo-occasionale-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-parte-prima.html). Ciò premesso occorre verificare con attenzione quale sia il “lavoro” tecnicamente definito del soggetto in questione al fine di individuarne il corretto inquadramento sotto il profilo previdenziale. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Grazie per la risposta, i lavori in entrambe la palestre sono quelli del promoter cioè raccolta di nomi per prove gratuite delle palestre di una o più giornate. Quale sarebbe l’inquadramento previdenziale? Inoltre la soglia di 2840,51 per essere a carico a quanto ammonta di netto? Grazie in anticipo

        1. Buongiorno. L’art. 67 lett. m) del TUIR stabilisce che sono redditi diversi “le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. Se l’attività gestita non rientra tra quelle indicate dall’articolo occorre individuare il corretto inquadramento con il Vostro consulente a fronte della prestazione resa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno, se una persona che riceve la pensione vuole iniziare una collaborazione in un centro sportivo, come deve gestire la retribuzione? quello che riceve mensilmente va a sommarsi a quelli della pensione, o l’importante è che non superi i 7500 solo della collaborazione?
    Spero di essermi spiegato…grazie

    1. Buongiorno. La soglia di 7500 euro/anno non rappresenta un limite invalicabile, ma un tetto al di sotto del quale nulla è dovuto, mentre al di sopra occorre procedere al versamento di una ritenuta sull’eccedenza. Non esiste dunque cumulo tra il reddito derivante dalla pensione e quello proveniente dalle indennità sportive ex. art. 67 TUIR (i redditi diversi, http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno,
    se un dipendente statale supera i 7500 euro/anno mediante collaborazione sportiva deve semplicemente fare i 730? O ci sono complicazioni maggiori?
    Grazie

    1. Buongiorno. Ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 “I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Anche per loro, pertanto, esistono i medesimi obblighi dichiarativi. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno. Ritirando i CUD Delle varie palestre mi sono resa conto di aver superato di circa euro 300 la soglia dei 7500.
    La ritenuta non mi è stata fatta in quanto (pensando di essere nella soglia) non ho avvertito il mio titolare.
    Come posso fare per pagare le tasse dovute rispetto all’anno 2016?
    Posso farlo andando a fare la dichiarazione dei redditi?
    O in quale altro modo?
    Grazie mille anticipatamente!

    1. Buongiorno. Non può provvedere in autonomia al versamento del dovuto, in quanto l’Ente nel caso di specie funge da sostituto d’imposta per il pagamento delle ritenute. Occorre pertanto che l’Ente con il cui pagamento ha superato la soglia di esenzione, provveda al versamento del dovuto, comprese le more per il ritardato pagamento. Cordialità, Stefano Bertoletti

        1. Buongiorno. Corretto: una volta superata la soglia di esenzione, su ogni pagamento successivo il sostituto d’imposta dovrà effettuare il versamento della ritenuta. Cordialità, Stefano Bertoletti

          1. Salve, un percettore di redditi ex lege 342/2000, può sottoscrivere un fondo pensione aperto e beneficiare delle deduzioni? Se si, si procede in sede di dichiarazione dei redditi? Grazie per la risposta

          2. Buongiorno. Premesso che la possibilità di aderire ad un fondo pensione è valida per tutti, nel caso di un collaboratore in 342 però (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html) il beneficio fiscale non è fruibile a meno che non percepisca un compenso superiore al limite previsto per la tassazione con ritenuta a titolo di acconto (28.158,28 €). Questo perché fino a 7.500 € non è prevista tassazione fiscale e quindi nessun beneficio. Oltre a detto importo, e fino alla somma di 28.158,28 €, la tassazione viene effettuata dal sostituto a titolo di imposta “secca”, senza possibilità di deduzioni/detrazioni. Oltre ai suddetti 28.158,28 € la tassazione è invece effettuata a titolo non di imposta ma di acconto, e pertanto è possibile fruire dei benefici fiscali. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Buongiorno volevo una conferma.
    Lavoro presso 2 strutture. la prima è una ASD e la seconda una SSD.
    La mie domande sono.
    1.Vanno sommati gli stipendi delle due?
    2.Il totale per il 2016 non supera i 7500 quindi devo fare la dichiarazione oppure no?
    non ho altri redditi.
    grazie

    1. Buongiorno. Premesso che i compensi sportivi ex lege 342/2000 possono essere percepiti a condizione che vengano rispettati taluni pre-requisiti sia da parte del soggetto erogante che del soggetto che li incassa (segnalo in proposito due nostri articoli specifici sul tema: http://www.tuttononprofit.com/2014/01/compensi-ai-collaboratori-sportivi-applicazione-7500-euro.html e http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html), il conteggio è unico (e dunque vanno sommati dal percipiente tutte le indennità incassate da parte dei vari Enti sportivi che glieli erogano) e non esite obbligo di dichiarazione, ma semplice facoltà. Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Salve, lavoro presso una palestra ed ho superato i 7500. Ho richiesto l’ F24 del pagamento delle tasse ma mi hanno inviato un f24 in comune con tutti i miei colleghi che hanno superato. Vorrei capire se è corretto o se dovrebbe essere nominale. Grazie

  9. Buongiorno. Se l'associazione sportiva dilettantistica con la quale supero i 7500 versa la ritenuta dovuta, io sportivo devo fare la dichiarazione il modello unico? O dato il fatto che la ritenuta è già stata versata posso stare tranquilla?grazie e cordiali saluti

  10. Buonasera, sono Presidente di un ASD e devo preparare delle lettere di incarico. Scrivendo che il professionista non percepirà più di 7500 euro annue, a che anno mi riferirei? Anno solare?
    Grazie in anticipo

    1. Buongiorno. Premesso che i rimborsi sportivi esenti fino a 7500 euro/anno ex lege 342/2000 ("redditi diversi") non possono essere percepiti da "professionisti" del settore sportivo poichè in tal caso si rientrerebbe nell'ipotesi di "redditi di lavoro", con tutte le conseguenze del caso sia sotto il profilo dell'inquadramento che dell'imposizione fiscale/previdenziale (http://www.tuttononprofit.com/2014/01/compensi-ai-collaboratori-sportivi-applicazione-7500-euro.html), il loro conteggio è da effettuarsi sull'anno solare. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Buongiorno, lavoro con contratti sportivi dilettantistici presso 2 strutture private di fitness. Al momento NON ho superato la soglia di 7.500,00 euro: facendo la somma degli emolumenti percepiti sono arrivato finora ad euro 6.800 euro. Or bene con gli emolumenti del mese di ottobre (1a palestra: 500 euro + 2palestra: 300 euro) che mi pagano a metà novembre supero la quota di euro 7.500,00. Chiedevo nello specifico: il superamento dei 7.500,00 euro lo devo comunicare – per il momento – solo alla seconda palestra presso cui lavoro dato che solamente con il loro accredito di 300 euro supero i 7.500 euro ? Poi successivamente lo comunicherei anche all'altra palestra. Devo anche comunicare ad entrambe le strutture il totale complessivo dei miei emolumenti ? Diversamente non riesco a capire come possano fare i conti corretti circa il pagamento delle tasse: ad esempio nel mio caso arriverei a 7.600 e quindi mi dovrebbero tassare solo sulla quota di 100 euro. Grazie.

    1. Buongiorno. Posti i requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare dei rimborsi sportivi ex lege 342/2000 (analizzati, tra i tanti, in questo articolo http://www.tuttononprofit.com/2014/01/compensi-ai-collaboratori-sportivi-applicazione-7500-euro.html), occorrerebbe innanzi tutto verificare quanto sottoscritto nel contratto di collaborazione con ciascun Ente. Ciò premesso senza dubbio il superamento deve essere comunicato all'associazione con il cui pagamento si supera la soglia di esenzione, e ciò al fine di permettere a questo Ente di versare la ritenuta dovuta. Allo stesso modo poi, si dovrà comunicare a tutti gli altri Enti con cui collabora che per il 2016 ha superato i 7500 euro/anno, e ciò al fine di consentire ad ognuno di essi di poter versare il dovuto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. buongiorno,
    ho superato la soglia di € 7500,00 senza accorgermi e quindi dovrei versare la ritenuta. L'associazione sportiva dice che io ho dichiarato che non avevo superato tale importo e pertanto devo arrangiarmi con il versamento della ritenuta. Come posso fare?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che (ovviamente) non abbiamo conoscenza di quanto dichiarato tra le parti nel contratto sottoscritto per l'instaurazione del rapporto di collaborazione ex lege 342/2000, nel caso in esame l'associazione deve operare come sostituto di imposta: in altre parole è questa che deve procedere al versamento della ritenuta (a titolo di imposta) nell'ipotesi in cui un collaboratore abbia superato la soglia di esenzione con il pagamento da questa associazione ricevuto. Occorre pertanto definire con l'Ente un accordo funzionale a procedere con il versamento della ritenuta. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Buongiorno, ho un allenatore che ha lavorato per 3 ASD superando la somma dei 7500 euro (8850) nel 2015 ma non ha comunicato a nessuno di esse di aver superato il limite. Che fare adesso in fase di compilazione del modello unico 2016? Versa lui con il codice 4001?

    1. Buongiorno. Il modello UNICO deve essere predisposto in funzione dell'attività commerciale esercitata dall'Ente, e non dei compensi corrisposti ai collaboratori: in questo caso da presentarsi è la certificazione unica e/o il modello 770, il quale dovrà ripilogare i denari corrisposti agli istruttori sportivi. Se non è stata versata la ritenuta sull'eccedenza occorre procederevi ora con oltre alla corresponsione della sanzione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Buongiorno, anche alla nostra associazione è capitata la stessa cosa. Abbiamo versato il corrispettivo intero ad un nostro collaboratore che solo ora ci avvisa del superamento dei 7500. Dice che spetta a noi fare il ravvedimento entro il 31 luglio, ma comunque la quota della ritenuta che avremmo dovuto versare l'abbiamo data all'operatore. Come possiamo fare? Grazie mille

    1. Buongiorno. Occorre verificare le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto tra le parti. Eì indubbio che il versamento della ritenuta sia a carico Vostro, ma certo è che occorre definire se i compensi erogati fossero da ritenersi "netti" o "lordi". Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Buongiorno,
    una ditta cliente asd ci ha comunicato che un suo massaggiatore nel 2015 ha percepito un importo superiore ai 7500 in quanto ha lavorato per piu associazioni. Ora si è rivolto al nostro cliente per sanare la mancata applicazione della ritenuta d'acconto. Come dobbiamo comportarci? La cu 2016 che abbiamo inviato riporta 3800 come compenso, se facciamo versare la ritenuta al nostro cliente rischiamo delle sanzioni? La responsabilità non è del percipiente che ha omesso di comunicare all'associazione il superamento del limite?
    grazie

    1. Buongiorno. La CU deve essere predisposta in forza dei denari corrisposti da quell'ente a quel percettore. Se è stata superata al soglia di esenzione, la ritenuta dovrà essere versata dall'Ente con il cui pagamento si è superato il famoso limite di 7500 euro/anno: a seconda delle previsioni contrattuali potrà essere possibile cerificare a chi spetti l'onere di notifica del raggiumgimento della soglia di esenzione (a logica l'istruttore …). Cordialità, Stefano Bertoletti

    2. Buongiorno, con i pagamenti del mese di Giugno (10/06/16) superò i 7.500 euro ( da Gennaio 2016 a Giugno 2016).
      Purtroppo non mi ero accorta e non ho avvisato le società con cui lavoro.
      Cosa devo fare? Sono in ritardo e devo pagare una mora?

    3. Buongiorno. Entro il 16 luglio l'Ente con il cui pagamento ha superato la soglia di esenzione avrebbe dovuto versare la ritenuta sul compenso corrisporto. In funzione del ritardo andrà applicata una mora. Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. buonpomeriggio io collaboro con 2 società sportive. una delle 2 società hanno comunicato all'agenzia delle entrate un importo maggiore di quello che effettivamente ho percepito facendomi superare la soglia dei 7500 euro complessivi. in questo caso dovrebbero richiedere una rettifica all'agenzia delle entrate per riportare correttamente la somma degli importi sotto la soglia minima. in caso contrario poichè io sul modello unico precompilato non posso inserire e pagare l'imposta del 23% sull'eccedenza che cosa succede ? presentando il modello unico senza modifiche posso incappare in sanzioni ? grazie

    1. Buongiorno. Occorre senza dubbio, se possibile, richiedere la rettifica di quanto comunicato, tenendo presente che il Suo sostituto d'imposta è l'Ente che Le ha corrisposto i compensi ed è pertanto questo ente ad essere tenuto al versamento in caso di superamento della soglia di esenzione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. buongiorno, ho visto nel modello 730 precompilato che quest'anno ho percepito 7.709 euro come operatore sportivo. Quindi vado a pagare il 23% solo sui 209 euro di eccedenza, giusto? le polisportive per cui ho lavorato devono pagare qualcosa di extra?

    1. Buongiorno. La ritenuta a titolo di imposta avrebbe dovuto essere versata dall'Ente con il cui pagamento si è superta la soglia di esenzione di 7500 euro entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il citato pagamento. Confermo altresì che il versamento deve avvenire su 209 euro. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Cosa succede se la società versa in ritardo la ritenuta a titolo di imposta: in ritardo intendo ben oltre il 16 del mese successivo, parliamo di 5-6 mesi di ritardo. Grazie. Cordiali saluti

    2. non mi ero accorto del superamento, per quello non avevo avvisato l'ente che mi ha fatto l'ultimo pagamento a novembre 2015 che avrei ecceduto nei 7500. posso fare io il pagamento al posto loro?

  18. Buongiorno,
    sono un collaboratore sportivo e sto iniziando anche un'altra attività commerciale dove mi viene proposto di iniziare una collaborazione in ritenuta d'acconto.
    Come ci si comporta in questi casi?
    E' possibile avere una "doppia ritenuta d'acconto"?
    Grazie

    1. Buongiorno. L'apertura della partita IVA o meno non dipende dal superamento o meno della soglia di esernzione, ma dall'individuazione del Suo "lavoro". Se Lei è un istruttore sportivo e da detta attività trae il proprio sostantamento non vi è dubbio alcuno che Lei sia un professionista del settore per il quale occorre che si qualifichi tale anche di fronte al fisco. Cordialità, Stefano Bertoletti

  19. Buonasera!Avrei bisogna di un'informazione relativa ai rimborsi per i collaboratori. Un nostro collaboratore percepisce da noi meno di 7500 euro l'anno mentre da un altro ente li supera. Sappiamo che dobbiamo tassare la parte eccedente con irpef+addizionale regionale ma non capiamo come calcolare inanzitutto l'eccedenza, visto che da noi non eccede e non abbiamo proprio idea di come si versa (sappiamo che si fa tramite l'F24 ma dove si può fare?). Grazie mille! Stefania

    1. Buona sera.
      Premesso che il limite dei 7.500 euro è indipendente dal numero degli Enti con i quali l'istruttore collabora (ossia, nel momento in cui l'istruttore supera i 7.500 euro totali chiunque lo retribuisce dovrà fare da sostituto d'imposta), nell'ultima parte dell'articolo è spiegato come fare.
      Se avete necessità di un supporto professionale potete contattarmi privatamente (gabriele@movidastudio.it).
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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