Recedere dalla qualifica di Socio in una Associazione

DOMANDA:
Mio padre ha costituito una Associazione insieme ad altre persone nel mese di luglio, ma per vari motivi (anche derivanti da alcune liti) vuole recedere. Il problema è che lui non è in possesso di una copia dello statuto e gli altri soci non gli permettono di averne una copia. C’è un modo per reperire una copia dello statuto in altri modi? E anche se è passato poco tempo dalla nascita dell’associazione può recedere tranquillamente? E in caso di non accettazione degli altri soci della lettera di dimissioni come può fare?

RISPOSTA:
Non è possibile recedere dalla qualifica di SOCIO FONDATORE di una Associazione. Detti soggetti sono i costituenti dell’Ente, che rimarranno tali a prescindere dalle vicende che coinvolgeranno l’Ente stesse. E’ invece possibile recedere dalla qualifica di socio “ordinario” oppure da una qualsiasi carica rivestita all’interno del Consiglio Direttivo.
In tale seconda circostanza, che immagino che sia quella che interessa Suo padre, occorre verificare le disposizioni statutarie, anche se solitamente occorre semplicemente che il soggetto dimissionario formalizzi la propria volontà di recedere/dimettersi attraverso comunicazione scritta (raccomandata, mail, pec, …) da inviare presso la sede legale dell’Associazione (eventualmente anche portandola all’attenzione di tutti gli altri membri dell’organo Direttivo).
Espletata questa formalità sarà il Consiglio Direttivo a doversi attivare per colmare il vuoto generato dalle dimissioni del soggetto. A tal proposito ricordiamo che comunque il Socio dimissionario sarà responsabile delle azioni che ha intrapreso in nome e per conto dell’Associazione prima delle dimissioni.

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121 commenti

  1. Salve. Nel 2020 è stata costituita da 3 soci fondatori un’associazione di commercianti. Nell’elezione del primo direttivo anche i 3 soci fondatori ne facevano parte e tra questi uno come Presidente e l’altro com VicePresidente. Dopo alcune vicissitudini tutto il Direttivo si è dimesso ed anche il Presidnete e il Vice sono dimessi. Ora Insieme ad altri soci abbiamo provveduto a rifare il Direttivo ed a nominare il nuovo Presidnete. I soci fondatori non hanno più intenzione di partecipare alla vita dell’associazione nemmeno come soci ordinari e componenti degli organi. Volevo chiedere se nel prosieguo dell’attività dell’associazioni i soci fondatori posso far valere il loro status di ‘fondatori’ per accedere agli atti che fa l’associazione e in genere alla vita sociale, anche come accesso a verbali e/o bilanci.

    1. Buongiorno. I soci fondatori di un Ente di tipo associativo rimangono “fondatori” dell’Associazione per tutta la vita dello stesso (in quanto ne rimarranno per sempre i “padri costituenti”), ma restano “soci”, con i relativi diritti e doveri annessi, fintanto che ne manifestano la volontà e partecipano attivamente alla vita associativa dell’Ente. In considerano di ciò, qualora gli stessi abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica rivestita ed altresì abbiano rinunciato alla loro qualifica di socio certamente non potranno da lì in avanti far valere il loro vecchio status di “fondatori” al solo fine di intromettersi nella vita sociale dell’Ente con accesso a documentazione, verbali, bilanci, … Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. BUONASERA, SONO SOCIO FONDATORE DI UN’ASSOCIAZIONE. L’ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE NON OPERA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE , LA GESTIONE E’ PESSIMA ED INGARBUGLIATA. POSSO CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE PER IMPOSSIBILITA’ DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE? SE SI QUALE SAREBBE LA PROCEDURA DA SEGUIRE
    GRAZIE

    1. Buongiorno. Per convocare un’assemblea sociale occorre rispettare le previsioni contenute all’interno dello statuto sociale vigente dell’Ente stesso, il quale dovrebbe disporre le modalità di convocazione di un’assemblea sulla base della richiesta di una certa percentuale di associati. Ciò premesso, in ogni caso, potrà certamente porre all’attenzione dei soci del sodalizio le sue rimostranze piuttosto che contestare le modalità operative e/o gestionali dell’Ente, ma la chiusura di un’Associazione deve essere disposta sulla base del parere favorevole di una maggioranza qualificata tra i soci dello stesso sodalizio (nel rispetto altresì dell’iter indicato in statuto). Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2013/12/procedura-per-chiusura-associazione-non-profit.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buona sera, sono un ” presidente emerito” ,
    socio fondatore di un’associazione folk costituita nel 1990 . Dei diversi soci fondatori solo in tre partecipiamo alle sedute. Si chiede: 1) la mancata partecipazione alle riunioni assembleari comporta la decadenza di costoro anche se soci fondatori? 2) per la formazione del direttivo il socio fondatore gode di diritti o è assimilabile a quello di socio ordinario? Grazie

    1. Buongiorno. Ai fini del rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza all’interno delle associazioni, in ossequio all’obbligatoria disciplina uniforme del rapporto associativo (https://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html) tutti i soci (siano essi fondatori o ordinari) devono godere dei medesimi diritti e doveri, inclusi ovviamente elettorato attivo e passivo. Ai fini della decadenza dalla qualifica di socio, infine, occorre verificare quanto previsto dallo statuto sociale relativamente alle cause di decadenza. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Gentile signor Bertoletti,
    Da diversi anni sono il presidente di un’associazione culturale no profit, rieletto per due volte. Premetto che lo Statuto prevede un consiglio direttivo composto da 3 a 5 membri e l’elezione del presidente in sede di assemblea dei soci. L’attuale consiglio direttivo è composto da 4 membri, me compreso. Dovendo procedere all’elezione del nuovo consiglio direttivo, ho il seguente dubbio:
    Vorrei restare nel CD ma non come presidente. Essendo nominato presidente il più votato dei candidati, come posso fare per restare nel cons. direttivo senza essere eletto presidente?

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie vigenti dell’Ente, in via generale si potrebbe candidare a ricoprire una carica nel Direttivo, con espressa esclusione di quella di Presidente, circoscrivendo dunque la Sua disponibilità alle altre cariche dell’Organo Direttivo dell’Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno,
    avrei 3 domande da porre.
    – Sono presidente di un’ODV che si occupa di randagismo. Quando un consigliere del direttivo si dimette da socio, le dimissioni valgono dalla data delle stesse oppure dalla data in cui tali dimissioni si accettano in assemblea del consiglio direttivo?
    – Nel momento in cui viene nominato un nuovo consigliere quanto dura in carica? Ex. se la carica è di 3 anni e questo nuovo consigliere viene nominato a partire dal secondo anno, la sua carica scadrà con quella del consiglio direttivo o dopo un anno? Non c’è alcuna specifica in merito nel nostro statuto.
    – In merito alla redazione dei verbali “ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI” e “ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”: devono firmare tutti i presenti oppure solo presidente e segretario?

    Grazie mille.

    1. Buongiorno. Rispondo per punti:
      – se le dimissioni sono con “effetto immediato” ragionevolmente le stesse sono da ritenersi subito effettive;
      – è sicuramente inopportuno prevedere membri del CD la cui durata del mandato è differente;
      – Le segnalo un nostro specifico articolo di approfondimento sul punto: https://www.tuttononprofit.com/2015/03/chi-puo-deve-firmare-i-verbali-di-riunione-di-assemblea-sociale-ordinaria-e-straordinaria.html.
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno,
    sono socio di una ASD il cui consiglio direttivo non ha ancora predisposto il bilancio 2019 ne il presuntivo 2020. Ho pagato le quote sociali fino ad aprile 2020. Dato che non c’è “trasparenza” nella gestione posso rifiutarmi di pagare le quote sociali fino a quando non presenteranno rendiconto e preventivo? Premetto che lo statuto impedisce la presenza in assemblea ai soci non i regola con le quote sociali e che, decorso un anno dal mancato pagamento delle quote il socio decade automaticamente. In calce stralci dello statuto.
    Art. 5: BILANCIO Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d’ogni anno. Alla fine d’ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario ed un preventivo.
    Art. 12 – DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) Dimissione volontaria; b) Morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento della quota sociale; c) Radiazione deliberata alla unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio,ovvero nocumento alla buona reputazione dello stesso; d) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto.

    1. Buongiorno. Premsso che, tra le varie proroghe introdotte dalla decretazione di emergenza in relazione alla pandemia da coronavirus rientrano anche quelle relativamente all’approvazione dei rendiconti (https://www.tuttononprofit.com/2020/03/coronavirus-cura-italia-proroghe-asd-ssd-ets-aps-odv-non-profit.html), credo sia indispensabile distinguere la quota associativa da eventuali quote attività. La prima ratifica eventualmente l’iscrizione all’Ente, la seconda legittima la partecipazione alle attività dallo stesso organizzate. Pertanto, ai fini del rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza che devono caratterizzare tutti gli enti di tipo associativo, tutti i soci aventi diritto ed in regola con i pagamenti devono poter partecipare alle riunioni di assemblea sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. Egregio sig. Bertoletti,
    Un anno fa, di comune accordo con un gruppo di persone, ho partecipato all’istituzione di un’associazione culturale non riconosciuta e senza scopo di lucro.
    Da allora abbiamo organizzato alcuni eventi, che hanno avuto un discreto successo, ma purtroppo tra mille incomprensioni riguardo la gestione dell’associazione. Tali incomprensioni sono di recente diventate insormontabili, tali da spingere i tre quarti degli associati a presentare per iscritto le dimissioni.
    Vorrei cortesemente chiederLe quali possano essere le ricadute di queste dimissioni di massa sull’associazione, dal momento che tutto il direttivo e buona parte dei soci si sono dimessi. Cioé, la società deve ritenersi sciolta o i soci rimasti in carica (per la precisione 3) possono tenere in vita l’associazione? Nello statuto non viene contemplato un caso come questo.
    Ringraziando per la Sua gentile risposta,
    Le porgo cordiali saluti.

    1. Buongiorno. Le “dimissioni di massa” non comportano d’ufficio l’estizone dell’Ente, essendo indispensabile un parere favorevole degli associati sul punto. A maggior ragione in considerazione del fatto che taluni soci sono ancora in carica: sarà dunque necessario procedere con l’elezione di un nuovo consiglio direttivo e, solo in difetto, occorrerà vagliare l’ipotesi di estizone dell’Ente, qualora nessuno tra gli associati rimasti si rendesse disponibile a rivestire le cariche rimaste vacanti, così come stabilito dalle previsioni dello statuto sociale vigente. In proposito Le segnalo due nostri approfondimenti specifici: https://www.tuttononprofit.com/2019/07/cambio-presidente-associazione-consiglio-direttivo.html e https://www.tuttononprofit.com/2013/12/procedura-per-chiusura-associazione-non-profit.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Egregio sig Bertoletti.
        Grazie per il Suo chiarimento.
        Ne approfitto per porLe altri 2 quesiti:
        1) Se, in seguito alle suddette dimissioni, i soci rimasti in carica diventassero 2 e non piú 3 , sarebbe un numero insufficiente a ricoprire le cariche rimaste vacanti e mantenere cosí in vita l’associazione? Da quel che sappiamo 3 è il numero minimo di soci necessario per formare un direttivo.
        2) E’ possibile revocare le dimissioni presentate per iscritto e messe a verbale?
        Nuovamente grazie,
        Cordiali saluti.

        1. Buongiorno. Rispondo per punti.
          1) Occorre verificare le previsioni statutarie, al fine di individuare il numero minimo di componenti che l’Associazione ha indicato per i componenti del Consiglio Direttivo della stessa.
          2) Dimissioni ratificate, ragionevolmente non possono essere revocate: sarà però possibile, eventualmente, compiere nuovamente l’iter di iscirizone all’Ente.
          Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buongiorno, in data 19 settembre 2016, per fare un piacere ad un “amico”, sono stata eletta segretario dell’ Associazione Culturale fondata da lui e da una sua collaboratrice. Il comitato direttivo all’epoca della costituzione era provvisorio e da modificare o ratificare in “successive apposite elezioni” (mai avvenute), così come non hanno mai avuto luogo nemmeno le Assemblee che dovevano essere annuali. Adesso vorrei dimettermi, anche per la poca trasparenza dell’operato dell’Associazione stessa: posso farlo anche se lo statuto prevede che la carica dura 5 anni?
    Ringrazio anticipatamente.

    1. Buongiorno. Assolutamente sì: può recedere dalla propria carica in qualsiasi momento, formalizzando la Sua volontà attraverso idonea comunicazione, meglio se con contenuto e data certa (PEC). Va da sé che, ai sensi dell’articolo 38 del codice civile, resterà responsabile per obbligazioni dell’Ente per le quali abbia operato in nome e per conto dello stesso (https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Salve, Vi spiego la mia situazione ,e spero che gentilmente mi possiate aiutare, perchè sto impazzendo.
    Abbiamo formato quest’estate una società ASD, sportiva, che è regolarmente iscritta al campionato figc di C5, serie D.
    I soci siamo due, il presidente un signore più grande di me, ed io che sono vice presidente, e come sede legale è inserita la via di casa mia.
    Per varie vicessitudini adesso, concordato con il presidente, io vorrei dimettermi, uscendo da tutti gli incarichi anche legali, e sopratutto levando la sede legale di casa mia.
    Non so bene come fare, perchè ognuno dice la sua, è possibile che lui rimanga come unico socio della società?
    Noi abbiamo formato questa società, perchè siamo un gruppo di amici, che si vuole semplicemente divertire.
    Volevo anche giocare in un’altra squadra, ma mi è stato detto che se non esco da ogni carica non lo posso fare, anche se non sono più tesserato come dirigente.
    Anche qui ci sono pareri discordanti, perchè c’è chi dice che lo potrei fare comunque, in quanto una cosa è il coni, un’altra la figc, ovvero il tesseramento come calciatore.
    Come posso fare allora? Bisogna per forza pagare i 200 euro all’agenzia per rifare lo statuto? A chi devo mandarle le dimissioni se la sede legale è casa mia? Cosa devo fare realmente? La copia dello statuto la ho, e non me la vuole far vedere.
    Grazie.

    1. Buongiorno. Se si tratta di un Associazione (ASD) e non di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD), allora certamente l’Ente non può essere unipersonale, trattandosi per l’appunto di Ente di tipo associativo (per i quali i profili di responsabilità sono disciplinati dall’art. 38 del codice civile: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html). Ciò premesso, se intende rassegnare le proprie dimissioni occorrerà formalizzarle attraverso uno strumneto cero nella forma e nel contenuto (raccomandata A/R, PEC, …), ed in esito a ciò l’Ente dovrà attivarsi per gestire il cambiamento, convocando un’assemblea sociale per l’elezione di un nuovo consiglio direttivo. Sempre in quella sede, inoltre, sarà possibile procedere con lo spostamento della sede legale. Il tutto, infine, andrà comunicato all’Amministrazione Finanziaria attraverso i modelli preposti. Quanto infine all’ultimo quesito, questo il dettato dell’articolo 90 comma 18-bis della L. 289/2002: “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Buongiorno,

    Avrei bisogno di alcune delucidazioni su una situazione creatasi nella nostra società.

    Questo anno si sono svolte regolari elezioni nella nostra società di dove è stato eletto il consiglio ed esso ha eletto il presidente. Io sono stato nominato vicepresidete.

    20 giorni dopo le elezioni, a fronte di una richiesta di pagamento di un creditore del 2017, c’è stata una discussione su come gestire la situazione. Non trovando subito un accordo unanime, il presidente abbandona la riunione successiva (due giorni dopo) dichiarando di volersi dimettere e inviando lettera di dimissioni via whatsapp qualche ora dopo.

    Non riuscendo a fargli cambiare idea, ho convocato un’assemblea soci il 5 giorni dopo dove abbiamo rifiutato le sue dimissioni, spiegato la situazione ai soci e chiesto se c’era possibilità di risolvere la cosa. Ho fatto anche presente di fronte a tutti che il presidente perde le proprie responsabilità legali solo all’elezione di un nuovo presidente (fatto fortemente contestato dal presidente dimissionario).
    Il presidente ha così lasciato l’assemblea e, non essendoci possibilità di eleggere un nuovo presidente, l’intero consiglio si è regolarmente dimesso.
    I soci hanno rifiutato al momento di andare a nuove elezioni.

    Adesso, il presidente vuole il verbale dell’assemblea sostenendo di aver partecipato solo come socio. Verbalmente ha anche dichiarato che le responsabilità adesso sono mie.
    Da statuto non risulta niente del genere.

    Volevo assicurarmi di quali possano essere attualmente le mie reali responsabilità. Non ho fatto alcun atto a nome della società quindi, per l’art. 36 e 38 del c.c. dovrei essere tutleato.

    1. Buongiorno. Le Associazioni non riconosciute (poichè di questa fattispecie, immagino, tratti il caso di specie) disciplinano i profili relativi alla responsabilità sulla base del dettato dell’articolo 38 del codice civile, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Va dunque da sé che anche nell’ipotesi di dimissioni, un soggetto resta responsabile delle azioni poste durante il proprio mandato spendendo il nome dell’Ente. Ciò premesso le Sue eventuali responsabilità potranno essere ricercate in quanto da Lei compiuto nello svolgimento delle manioni connesse alla carica da Lei rivestita, ma non Le potranno sicuramente essere addossate responsabilità per gesioni precedenti o similari. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. Buonasera ho un quesito da porre : mi sono dimessa dal direttivo e da una odv di volontariato , nonostante questo ho scoperto che negli elenchi che inviano ad enti compare ancora il mio nome , avevo il dubbio che non avessero registrato le dimissioni ma risultano accettate , come posso fare per tutelarmi , il presidente della odv in questione sta commettendo un illecito ? Ero anche socia fondatrice Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che, ovviamente, se si è dimessa dalla carica rivestita non è corretto che nelle comunicazioni riguardanti l’Ente compaiano ancora i suoi dati, laddove abbia provveduto a formalizzare le proprie dimissioni con uno strumento certo nella data e nel contenuto (come ad esempio a mezzo PEC o con raccomandata) riterrei agevole che Lei faccia valere le sue pretese di veder cancellati i propri dati, a maggior ragione in virtù della comunicazione certa. Diversamente potrebbe essere meno semplice, ma se ha formalizzato correttamente il proprio recesso in base a quanto eventualmente stabilito sul punto dallo statuto sociale vigente è senza dubbio scorretto quanto posto in essere dall’Ente in esito alle sue dimissioni. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Buongiorno, Sig Bertoletti, avrei in quesito,
    Faccio parte di un consiglio direttivo di un circolo, vorrei dare le mie dimissioni dal consiglio in quanto temo i conti non siano corretti e che siano stati nascosti debiti dai vecchi consigliere ( ancora in carica ora)
    Come procere alle dimissioni per non aver responsabilità di nessun tipo su errori commessi da terzi?
    il consiglio direttivo può rifiutare le mie dimissioni?
    Grazie del suo tempo.
    mi trovo in una situazione di dubbioe stress per questa dinamica.
    Grazie
    Saluti

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie al fine di comprendere se/quali previsioni siano in esso inserite al fine di individuare l’iter da seguire per consentire ai soci (ivi inclusi i componenti del Consiglio Direttivo) di recedere dalla qualifica rivestita, in via generale sarà sufficiente per Lei formalizzare la propria volontà attraverso apposita comunicazione, meglio se con data e contenuto certo (PEC, raccomandata, …). Ciò posto, sotto il profilo delle responsabilità, nelle Associazioni non riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, questi aspetti sono in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente stesso, spendendone il buon nome (art. 38 codice civile: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”). Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Buonasera,sono il presidente di una asd,il.cui.consiglio direttivo e’formatp da me,dal.vicepresidente e dal segretario ; tutti siamo anche soci fondatori.
    premesso che nel ns statuto c è scritto che il consiglio dura in carica un quadriennio ed è revocabile e rieleggibile e inoltre che delibera a maggioranza semplice con la presenza di due terzi dei suoi componenti,se si dovesse dimettere il segretario,possiamo andare avanti io e il Vicepresidente? O è obbligatorio sostituire la figura del segretario che è anche socio.fondatore?
    La.ringrazio molto Per l attenzione

    1. Buongiorno. Occorre verificare le previsioni statutarie, per comprendere se le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo comportino necessariamente la decadenza dell’intero organo sociale, richiedendo pertanto l’elezione di un nuovo Organo Direttivo, oppure se l’Ente possa essere amministrato anche da un CD formato da due soli componenti. Cordialità, Stefano Bertoletti

  14. Salve,volevo una informazione sono Presidente di un’associazione culturale, il cassiere (anche socio fondatore)ha dato le dimissioni. Adesso visto che avevamo un evento in programma come bisogna fare? Lo si può realizzare senza di lui? Bisogna comunicare all’agenzia delle entrate? per il conto corrente bancario ?se nell’assemblea nessuno prende il posto di cassiere bisogna chiudere l’associazione? Grazie

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie vigenti dell’Ente, ritengo che l’evento si possa realizzare comunque, fatto salvo l’obbligo di rispettare le norme contenute nello statuto relativamente alla composizione del consiglio direttivo e similari, in base alle quali si dovrà nel caso provvedere all’elezione di un suo nuovo componente o del CD (https://www.tuttononprofit.com/2019/07/cambio-presidente-associazione-consiglio-direttivo.html) provvedendo alle necessarie comunicazioni di legge. Quanto al conto corrente, invece, su di esso saranno legittimati ad operare i componenti del Consiglio Direttivo autorizzati e che abbiamo la firma sullo stesso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Egregio
    nel gennaio 2018 ho costituito un’associazione no profit con altri due soci, e nell’atto costitutivo sono state nominate le cariche, io sono il presidente. Durante il periodo l’associazione si è distaccata dai principi pattuiti con gli altri due soci, assumendo prevalentemente carattere commerciale. Il tesoriere, anche sollecitato non ha redatto bilanci o inventari, oltre a “indebitare” l’associazione con multe stradali e debiti tributari o erariali pagati parzialmente. Detto che ho scoperto da poco tale atteggiamento e ho già predisposto ed inviato le dimissioni da presidente e socio fondatore (nello statuto non è indicato un termine e si parla testualmente “il socio fondatore che si dimette è definito dimissionario”. Volevo sapere se corro dei rischi essendo stato il presidente fino a questi giorni. Cordialità

    1. Buongiorno. Le Associazioni non riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile,vedono disciplinati i profili di responsabilità in base al dettato dell’articolo 38 del citato codice, in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Ciò significa che in queste tipologie di associazioni la responsabilità è in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente stesso. Le segnalo pertanto due nostri approfondimenti specifici: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html e https://www.tuttononprofit.com/2015/04/associazioni-e-legali-rappresentanti-responsabilita-ad-ogni-costo-oppure-no.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. Buongiorno, la domanda riguarda un’associazione non lucrativa di utilità sociale, dove i genitori acquistano la qualifica di socio mentre i figli (tutti con disabilità) sono semplicemente i fruitori dei servizi offerti. Lo statuto si richiama praticamente in tutto al codice civile. Chiedo se sia possibile per il CDA procedere (se sì, in che modo) alla sospensione temporanea di un genitore che crea (anche per il tramite di avvocati) continui contrasti, in attesa o di chiarire o di convocare l’assemblea per la sua esclusione. E se tale sospensione si estende al figlio, impedendone così a partecipazione alle attività.
    Grazie.

    1. Buongiorno. Premesso che è indispensabile verificare le previsioni statutarie vigenti in tema di espulsione/allontanamento/radiazione di un associato sotto il profilo della procedura, delle modalità e delle tempistiche, oltreché delle possibilità da parte del socio escluso di rappresentare le proprie istanze, è ragionevole immaginare che gli stessi figli (reali fruitori delle attività) venissero in ogni caso associati all’Ente, in quanto effettivi parteicpanti alle attività organizzate dell’Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  17. Buongiorno, ho più o meno lo stesso problema. Ho rassegnato le dimissioni (copia cartacea in sede e copia inviata via mail all’associazione) dall’ASD di cui facevo parte. Il presidente ha risposto pure via mail dicendo “Grazie ma sarà l’assemblea straordinaria a decidere se puoi dimetterti”. Ho consultato lo statuto dell’associazione e non è specificata questa cosa: in un articolo dice solo che una persona smette di essere socio per “dimissioni” (senza specificare come e quando), mentre in un altro articolo dice che il consiglio direttivo può sottopporre all’assemblea straordinaria questioni che eccedano quelle riportate nell’elenco (e quindi è aperta a tutto?). Mi sembra strano che un’assemblea decida se posso o meno lasciare l’associazione.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie, è assolutamente legittimo che un componente dell’organo direttivo di un’associaizone, o anche un socio “semplice” della stessa, rassegni le proprie dimissioni. Sarà onere dell’Ente porre in essere eventuali procedure collegate alla fuoriuscita di un componente del consiglio direttivo, ma di certo non Le potrà essere impedito di rassegnare le proprie dimissioni (meglio sempre se con data certa) nell’ipotesi in cui non intenda più far parte della compagine sociale dell’Ente. Cordialitò, Stefano Bertoletti

  18. Buongiorno, volevo fare due domande se fosse possibile. Abbiamo costituito un’associazione, e i membri fondatori sono 4. Uno di essi, il segretario, mi ha inviato una mail dove dice che si dimette dal suo incarico nella data odierna della mail. Le persone rimaste sono tutte d’accordo, non possiamo certo obbligare nessuno a rimanere nell’associazione, ci mancherebbe. Basta una mail semplice per dare le dimissioni? Se si, la persona che si dimette, a parte rimanere tra i fondatori (cosa giusta e lecita), deve comunque poi essere informata di tutto quello che riguarda l’associazione compreso entrate ed uscite dopo le sue dimissioni?

    Grazie.

    1. Buongiorno. Salvo che lo statuto non preveda modalità specifiche riguardo la procedura da seguire per rassegnare le dimissioni da parte di un associato, anche una semplice mail può essere sufficiente. Una volta ratificate le dimissioni da socio, infine, il soggetto non potrà più essere considerato associato del sodalizio, e pertanto non più titolare dei doveri e dei diritti collegati a tale statuts: non dovrà più essere convocato per le assemblee sociali, non potrà votare, ecc … Cordialità, Stefano Bertoletti

  19. Buongiorno, avrei gentilmente bisogno di un chiarimento:
    a distanza di più di 1 anno dalle mie dimissioni da un’associazione no profit, di cui al tempo ero anche membro del direttivo, esplicitate per mezzo e-mail (non pec, ma lo statuto non esplicitava particolari modalità di recesso), mi viene chiesto a posteriori di fornire loro codice fiscale da inserire nel libro soci per i loro obblighi fiscali.
    Il mio dubbio è quindi se in funzione della mia fuoriuscita dall’associazione (che dovrebbe comportare anche la cancellazione dal libro soci, corretto?) io sia ancora tenuto a fornire loro miei dati privati a posteriori?
    A questo punto mi viene anche il dubbio che non abbiano veramente formalizzato le mie dimissioni…

    Ringrazio per la cortese attenzione,
    Cordiali saluti.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie dell’Ente, a far data dalle dimissioni presentate il Suo nominativo non avrebbe certamente dovuto comparire nel libro soci in relazione alla successive annualità, e ciò proprio alla luce delle dimissioni rasssegnate in allora. Non comprendo pertanto, a posteriori, le ragioni della richiesta avanzata. Cordialità, Stefano Bertoletti

  20. Buongiorno, il nostro vice presidente si è dimesso e nessuno degli altri consiglieri desidera ricoprire detto ruolo. Ho provato a convocare assemblea straordinaria ma anche in tale sedé nessun socio ha voluto candidarsi. Che fare? Grazie.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie, è necessario che l’Organo Direttivo sia composto rispettando quanto in esso indicato. Ciò posto, qualora nessuno si rendesse disponibile a ricoprire le cariche sociali, occorrerà valutare l’estizione dell’Ente (https://www.tuttononprofit.com/2013/12/procedura-per-chiusura-associazione-non-profit.html), dal momento che è indispensabile che questo venga amministrato nel rispetto di quanto indicato nello statuto sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  21. Buongiorno, volevo porvi questo quesito.
    Nella nostra associazione onlus un socio anni fa si è dimesso con una lettera dove giustificava il suo atto in quanto non compatibili con gli altri soci in continuo dissenso e forte contrasto.
    Oggi lo stesso socio ha inoltrato una nuova richiesta d’inscrizione all’associazione e sottolineo che sono presenti sempre quei soci con cui era in contrasto, nel nostro statuto questo problematica non è contemplata …..cosa ci dice il codice civile?
    Il nostro statuto prevede per essere ammessi che ci siano dei requisiti molto banali.
    Mi chiedevo se un socio si dimette con una lettera accusatoria protocollata per essere riammesso non dovrebbe fare il percorso inverso inviare una lettera di scuse in merito al suo gesto fatto precedentemente? grazie per la risposta.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare termini e modalità dell’eventuale accettazione di una richiesta di iscrizione all’associazione indicate nello statuto sociale, se lo statuto nulla prevede occorre adottare le prassi più trasparenti e democratiche possibili, concordate e definite dall’Ente stesso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  22. Buongiorno, io e mia moglie per motivi di incompatibilità gestionale abbiamo rassegnato le nostre dimissioni dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono state accettate, ma visto che la situazione all’interno dell’associazione sta degenerando con accuse infondate nei ns confronti ventilando addirittura la ns radiazione, abbiamo deciso a questo punto di dimetterci anche da Soci. Abbiamo inviato una lettera raccomandata di dimissioni con ricevuta di ritorno che però è stata rifiutata dal destinatario. Possiamo considerarci ugualmente usciti dall’associazione? Il consiglio può non accettare le dimissioni ed eventualmente quanto tempo ha per farlo?.
    Essendo competitori vorremo tesserarci presso un’altra associazione e terminare la stagione sportiva. Grazie dell’attenzione.

    1. Buongiorno. Occorre verificare le previsioni statutarie vigenti dell’Ente in questione, al fine di comprendere se/quali formalità esistano ai fini delle dimissioni dall’associazione in oggetto. In via generale riterrei legittimo quanto da Voi posto in essere: eventualmente, se lo ritenete, potete ancora inviare le Vostre dimissioni a mezzo PEC alla mail dell’Ente, al fine di ulteriormente certificare la Vostra volontà. Coridalità, Stefano Bertoletti

  23. Buongiorno, noi siamo un’associazione non riconosciuta e tre membri hanno dato verbalmente le dimissioni a caldo, ma è stato verbalizzato.
    Il quesito ora è: c’è modo di annullarle da parte loro o nostra facenti parte del direttivo?

    1. Buongiorno. Occorre primariamente verificare cosa (e se) lo statuto disponga sul tema: in esito se esiste una volontà comune, congiunta e condivisa di “fare un passo indietro” rispetto alle decisioni assunte “a caldo”, laddove vi fosse l’unanimità (evidentemente preferibile ad una semplice maggioranza in una situazione così delicata) riterrei che si possa verbalizzare le nuove determinazioni dell’organo direttivo, salvo poi adeguatamente far ratificare le deliberazioni assunte dall’assemblea sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  24. Salve, per le dimissioni di un segretario di una associazione sportiva, nella fattispecie un motoclub anche affiliato fmi, oltre la lettera di comunicazione di dimissioni da parte del segretario al presidente del consiglio direttivo, come si deve procedere in seguito per rimpiazzare il nuovo segretario? in sede di assemblea per le votazioni chi si occupa e firma il verbale stesso che dovrebbe firmare il segretario? e poi per la carica di segretario, oltre che comunicare la nuova carica all’ente fmi, bisogna fare anche comunicazione all’agenzia delle entrate?
    scusi le troppe domande ma e la prima volta che si presenta questa problematica.
    grazie.

    1. Buongiorno. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di un’Associaizone Sportiva Dilettantistica spetta all’assemblea dei soci, appositamente convocata. Occorre pertanto verificare nel caso di specie le vigenti previsioni statutarie dell’Ente al fine di comprendere se le dimissioni del Segretario comportino la necessità di eleggere un nuovo Organo Direttivo oppure se sia sufficiente procedere con l’elezione di un nuovo Segretario, che dovrà comunque venire nominato dall’assemblea sociale. In esito occorrerà notificare l’avvenuta avriazione della compagine sociale dell’Ente a tutti i soggetti interessati, utilizzando la modulistica del caso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  25. buongiorno, la mia richiesta è in merito alla possibilità di poter trasformare una Aps in Odv con la nuova riforma del terzo settore. E’ possibile con solo la stesura di un nuovo statuto oppure risulta più idoneo chiudere l’aps e riaprirla come solo associazione di volontariato?
    Grazie

  26. Buongiorno,
    Nella nostra a.s.d. Si è dimesso il segretario per trasferimento all’estero stato. A questo punto una volta proceduto a regolare elezione del nuovo segretario, va comunicato alla Agenzie delle Entrate? Bisogna ricompilare il modello EAS?
    grazie mille
    Massimo

  27. Salve, sono il segretario di una ASD e socio fondatore , per incompatibilità di visione sulla gestione mi vedo costretto a dimettermi.Uo dei soci fondatori ha continuamente spinto per effettuare spese su una barca che non e nemmeno stata in qualche modo data in uso all’associazione , (ma che lo sarà i futuro) ,è stato richiesto un fido che ormai è già stato utilizzato ed ora la banca chiede di rientrare . SI vuole ora fare un prestito per coprire il fido e altre spese a carico di noi tre soci fondatori . Queste spese e molte altre non sono mai state formalizzate e anche le formalità come le assemblea dell’associazione non vengono fatte , ma vengono compilati verbali fittizi che tra l’atro non ho nemmeno mai visto e che ora mi vogliono far firmare in blocco.
    A parte le formalità per le dimissioni, chiedevo un Suo cortese consiglio su come agire per gestire al meglio la mia posizione e quali responsabilità io abbia verso il presidente e il tesoriere che mi chiedono di colmare i debiti dell’associazione e addirittura parte delle loro spese effettuate per conto dell’associazione.
    Ringraziando per la sua disponibilità porgo i miei più cordiali saluti.
    Roberto

    1. Buongiorno. I soci di un’Associazione sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da questo assunte, ai sensi dell’art. 38 del codice civile, il quale, per le associazioni non riconosciute, stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Ciò premesso è evidente che quanto indicato (mancata formalizzazione delle spese, firma postuma dei verbali in blocco, …) porta a ritenere che l’Ente sia stato gestito in maniera assolutamente non corretta e non idonea, in (palese) violazione delle previsioni normative di riferimento. Cordialità, Stefano Bertoletti

  28. Salve, vorrei sapere se i verbali di una A.S.D. si possono redigere in più copie originali, per potergli dare ai membri del consiglio direttivo. Mi spiego meglio: nel verbale il punto all’ordine del giorno sono le dimissioni di alcuni membri del consiglio direttivo, tali membri vorrebbero ciascuno una copia originale del verbale, che gli garantirebbe il fatto che le loro dimissioni siano state accettate.
    Grazie.
    Distinti saluti.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le modalità di tenuta dei Vostri registri verbali (di consiglio direttivo, di assemblea sociale ed il libro soci: http://www.tuttononprofit.com/2015/03/chi-puo-deve-firmare-i-verbali-di-riunione-di-assemblea-sociale-ordinaria-e-straordinaria.html), dei verbali dell’Ente, redatti in originale, si potrà produrne una “copia conforme all’originale”, attraverso un’autocertificazione resa dall’Associazione stessa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  29. Buonasera
    Dal 2016 sono stato prima presidente e poi ora socio ordinario di una associazione culturale. Alcuni soci, compreso il sottoscritto, vorrebbero da tempo cessare l’associazione per gravi situazioni debitorie e mala gestione dell’associazione stessa. Da tempo abbiamo richiesto la convocazione di una assemblea straordinaria per cessare l’associazione. Purtroppo ne il presidente ne alcuni soci vogliono partecipare o presiedere tale assemblea al fine di cessare l’associazione… anzi si rifiutano!!!
    La mia domanda è: vorrei sapere, verificata la mala gestione e la situazione debitoria che specifico non di mia colpa, se io posso avere altre possibilità alternative (tipo dimissioni o qualcosa di simile) per uscire da questa associazione, prima che accadano altre situazioni gravose.
    Chiedo gentilmente un riscontro perché la cosa è di una certa urgenza.
    Grazie e buona serata.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie relativamente a termini, modalità e numero di soci necessari per consentire a questi di convocare un’assemblea sociale, il rispetto di dette previsioni rende indispensabile lo svolgimento dell’assemblea sociale convocata, e ciò in ragione della circostanza in base alla quale l'”assemblea dei soci” rappresenta l’organo sovrano di un Ente di tipo associativo. Detto questo, le associaizoni non riconosciute, sotto il profilo dell responsabilità, sono disciplinate dall’art.38 del codice civile, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In altre parole, in assenza di obbligazioni assunte da Lei direttamente in nome e per conto dell’Ente o di Suoi atti personali compiuti spendendo il nome dell’Ente, nessuna responsabilità diretta Le potrà essere addossata. Segnalo in proposito nostro approfondimento specifico: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Buongiorno Sig. Bertoletti
        Mille grazie. Gentilissimo ed esauriente nel rispondermi.
        Visto, come già esponevo nel mio commento precedente, che c’è la più totale reticenza da parte del Presidente e di alcuni membri dell’Associazione nel convocare e presenziare una assemblea sociale, causa attriti e situazioni debitorie causate da questi ultimi, è possibile da parte mia rassegnare le dimissioni dall’associazione per gravi motivi o per giusta causa?
        In attesa di una sua cortese risposta la ringrazio anticipatamente e le auguro buona giornata.

        1. Buongiorno. Assolutamente sì, certamente potrà rassegnare le dimissioni, magari precisando in esse le ragioni alla base della Sua decisione. Ovviamente Sue eventuali responsabilità dirette dovute ad obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Ente permarranno anche in esito alle Sue dimissioni. Cordialità, Stefano Bertoletti

  30. Buonasera. Io e un altra ragazza abbiamo dato le dimissioni rispettivamente da tesoriere e da vicepresidente tramite raccomandata A/R a aprile 2018. Da allora il direttivo non ha provveduto a rimpiazzare le cariche mancanti tramite assemblea. Cosa comporta la cosa? Nella lettera di dimissioni avevo richiesto lo spostamento della sede legale da casa mia. Anche questa richiesta non é stata rispettata. Cosa posso fare per sollecitare il cambio sede? Casa mia è in vendita. Se venisse acquistata avrei problemi al momento dell’atto essendo ancora la sede di un associazione?

    Grazie mille

    1. Buongiorno. Se le dimissioni sono state formalizzate con modalità che ne certificano data e contenuto, se l’Ente non ha ottemperato all’elezione di nuovi componenti del Cd non è di Vostra responsabilità, in quanto non siete più formalemente e sostanzialmente parte di esso. Certamente, però, anche alla luce delle considerazioni sull’immobile in vendita di sua proprietà, occorre verificare il contratto in forza del quale l’associazione utilizzava gli spazi, al fine di verificare su di esso termini e modi per un eventuale recesso. Cordialità, Stefano Bertoletti

  31. Salve, sono vice presidente di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, per motivi personali devo dare le dimissioni. Vorrei sapere se posso fare una scrittura privata dove il presidente si accolla tutti i debiti contratti fino alla data delle mie dimissioni, liberando me, appunto da questi eventuali debiti? Premetto che sia io che il presidente siamo d’accordo su questa operazione, purchè abbia valore legale.
    Grazie

    1. Buongiorno. In tema di responsabilità nelle associazioni non riconosciute questo è il dettato dell’articolo 38 del codice civile: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Questo, inoltre, il nostro approfondimento specifico: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Salve, l’associazione di cui faccio parte gestisce una piscina, i debiti contratti sono per la fornitura di gas e energia elettrica, la convenzione le ha firmate il presidente… in questo caso appunto, per i debiti risponde solo presidente dell’associazione, o anche tutto il consiglio direttivo?

        1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare il testo della convenzione, immagino che questa sia stata sottoscritta tra il concedente e l’associazione, nella persona del legale rappresentante. In questa linea i soggetti obbligati, ex art. 38 c.c. sono “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Segnalo in proposito un nostro articolo specifico di approfondimento: http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

          1. Save, la maggioranza del consiglio direttivo vuole rassegnare le dimissione dall’Associazione sportiva dilettantistica, ci chiedevamo se bisogna comunicarlo soltanto al presidente dell’Associazione, oppure la lettera di dimissioni bisogna darla anche ai membri del consiglio direttivo. E in più, dopo aver comunicato le proprie dimissioni, bisogna redigere un verbale per aver la sicurezza che le nostre dimissioni sono state accettate?
            Grazie sempre per la sua gentilezza.

          2. Buonasera. E’ opportuno che le dimissioni dall’Ente vengano rassegnate all’Associazione in modo certo, nei contenuti e nella data. In esito alla presentazione delle stesse sarà quindi opportuno che idoneo verbale che ratifichi le dimissioni presentate dai vari componenti del CD, dando modo all’assemblea dei soci di eleggere un nuvo organo direttivo per l’associazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  32. Buongiorno , sono il Presidente di un Associazione che ha un direttivo composto da : Presidenza / tesoriere /vpresidenza e segretario. Per un lungo tempo il tesoriere ( 8 mesi ) e’ scomparso impedendo quindi l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo dell’associazione. Il presidente ha messo di tasca sua per evitare la chiusura del gruppo , ora dopo nessuna comunicazione e dopo l’impossibilita’ di utilizzo dei fondi ( quote sociali dei soci ) il problema si ripone. Cosa posso fare come presidente per tutelare me e l’associazione stessa ? Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che non è plausibile che la titolarità della carica di tesoriere di un’associazione in capo ad un socio impedisca, agli altri membri del consiglio direttivo e proprio in assenza del tesoriere, di operare per il bene dell’associazione utilizzandone le proprie risorse economiche, a fronte di quanto indicato pare evidente la necessità di verificare le previsioni statutarie relativamente ai tempi/modi per allontanare un membro del consiglio direttivo che non operi in coerenza con la carica rivestita e per il bene dell’Associazione stessa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  33. Buongiorno, volevo avere delucidazione rispetto al “Libro Soci” per un ASD. Nel caso in cui un socio da le proprie dimissioni oppure decade come previsto dallo statuto bisogna comune segnarlo nel Libro Soci oppure può essere definitivamente cancellato e mai più riportato? Nel caso venga cancellato il suo numero di tessera potrà essere consegnato ad un nuovo socio? E possibile ogni 3/4 mettere mano al Libro Soci e aggiornarlo in modo da non dover più riscrivere i soci eliminando definitivamente?

    1. Buongiorno. Il nominativo di un aspiarante socio che lo sia divenuto a tutti gli effetti deve necessariamente essere inserito a libro soci nell’anno di riferimento: se lo stesso dovesse decadere (per morosita/radiazione o affini) nel corso dell’anno occorrerà un apposito verbale a conferma della modifica del suo status, ma il suo “numero” non potrà essere assegnato ad altri, non foss’altro perchè le nuove iscrizioni saranno avvenute certamente in un momento successivo rispetto a quella del socio decaduto/radiato. Cordialità, Stefano Bertoletti

  34. Salve,
    Vorrei porre un quesito.
    Sono presidente di un’associazione culturale/APS nata nel 2015.
    Uno dei soci fondatori nonchè Consigliere, si è dimesso (con lettera scritta consegnata a mano) a fine 2015 dal Consiglio Direttivo, pur rimanendo formalmente socio (anche se era già chiaro il suo scarso interesse nei confronti dell’Associazione). Ce lo siamo “tenuti buono” per l’anno 2016 in quanto era l’unico ad avere l’attestato HACCP per la nostra festa.
    A fine Novembre 2016 ha bloccato il sottoscritto su WhatsApp e Facebook.
    1) Abbiamo fatto bene a segnare nel verbale del Consiglio Direttivo del mese successivo le sue dimissioni scrivendo (qui cito il nostro passaggio): “Si prende atto della non volontà da parte del Sig. XXX YYY di continuare ad essere socio dell’Associazione, dati il suo progressivo allontanamento dall’Associazione e il comportamento assunto nei confronti del Presidente dell’Associazione (blocco account su Facebook)” , deliberando così le sue dimissioni (non penso si possa parlare di espulsione visto che ha manifestato, pur non con lettera scritta, la sua volontà di recedere)?
    2) Questa e altre dimissioni o espulsioni, devono essere portate anche all’attenzione dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci (con apposito punto all’ordine del giorno) o è sufficiente che vengano deliberate dal Consiglio Direttivo, eliminando quindi il socio dal Libro Soci dalla data riportata sul verbale del CD?

    Grazie mille per la disponibilità.

    Cordiali saluti,
    Emanuele

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie in tema di esplusione di un socio, se si ritiene che un socio dell’Ente abbiamo commesso azioni disonorevoli per l’Associaizone stessa o comunque abbia con il proprio comportamento turbato la normale gestione dell’Ente, è in via generale possibile procedere con un suo allontanamento, debitamente ratificato dall’Assemblea sociale. Va da sè, in ogni caso, che sarà possibile per il socio-espulso portare all’attenzione dell’assemblea le sue ragioni qualora intendesse difendersi dal provvedimento che ha subito. Cordialità, Stefano Bertoletti

  35. Salve! Ero Vicepresidente di un’associazione ma per problemi del tutto personali, il Presidente della suddetta è riuscito a convincere tutto il CD che questi problemi inficiassero il lavoro dell’associazione. Il CD quindi si è dimesso quasi nella sua totalità rimandando la decisione di nuova formazione ai soci fondatori (lo stesso CD tranne il sottoscritto).
    Le comunicazioni sono avvenute tutte in modo irrituale e la mia richiesta di consegna dello statuto non è stata nemmeno accolta.

    Oltretutto in tutta la vicenda ci sono ancora dei conti lavorativi personali in sospeso che a quanto pare il nuovo CD finge di aver dimenticato. Non che i soldi siano la cosa più importante, a me interesserebbe più risolvere le divergenze ma che a quanto pare senza alcun tipo di pressione questo non sembra possibile. Ci sono possibilità di riaprire la questione in qualche modo?
    Grazie mille
    Angelo

    1. Buongiorno. Un’associazione che (nella forma e nella sostanza) non rispetta i requisiti alla base degli Enti di tipo associativo (tra cui il principio di uguaglianza e democraticità tra soci), NON è un’associazione “vera”, e come tale non è meritevole delle agevolazioni fiscali (http://www.tuttononprofit.com/2017/02/quali-sono-le-agevolazioni-fiscali-di-un-ente-non-profit-associazione-societa-sportiva-dilettantistica.html) riservate dal Legislatore. Ciò premesso non è possibile che spetti ai soci fondatori la “formazione” di un nuovo Consiglio Direttivo, in quanto prassi ritenuta straordinaria e pertanto riservata all’Assemblea sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. Buongiorno
        Sono stato presidente e poi in seguito diventato socio (causa problemi di lavoro) di una associazione culturale senza scopo di lucro. L’ultima mala gestione di questa associazione, ha prodotto debiti, e temo anche morosità che sia il presidente, che altri soci nascondono al sottoscritto. Nel frattempo poi mi sono anche malato gravemente.
        Domanda: è possibile chiedere e ottenere immediatamente le dimissioni dall’associazione ad esempio per gravi motivi di salute e in seguito non avere problemi (ad esempio cause o risarcimento danni) direttamente a causa di male gestione altrui?
        Grazie e buona giornata

        1. Buongiorno. Premessa la necessità di rispettare le disposizioni statutarie dell’Ente in tema di dimissioni volontarie, è possibile che un associato manifesti la propria intenzione di recedere dal vincolo associativo (http://www.tuttononprofit.com/2013/10/recedere-dalla-qualifica-di-socio-in.html) precisando però che la responsabilità di quanto dallo stesso posto in essere (sia come socio “semplice” che come componente del Consgilio Direttivo negli anni precedenti) permarrà anche in esito alle dimissioni, e ciò in ragione del dettato dell’articolo 38 del codice civile in forza del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  36. buona sera signor Bertoletti sono il presidente di una associazione no profit, purtroppo una nostra amica Socio Fondatore è venuta a mancare qualche giorno fa , so che per la carica di vice presidente che aveva dovrò indire una nuova assemblea, ma per l’atto costitutivo e lo statuto cosa cambia? grazie Russo luigi

    1. Buongiorno. Per l’elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo occorre verificare le disposizioni statutarie e convocare un’assemblea sociale funzionale all’elezione di un nuovo membro del CD. L’atto costitutivo e lo statuto restano invece invariati rispetto alla modifica della compagine sociale, in quanto direttamente su di essi non occorre operare alcun cambiamento (i soci fondatori dell’ente ne risultano infatti i costituenti, per sempre). Cordialità, Stefano Bertoletti

  37. Buongiorno
    Sono membro di una Associazione Culturale che ha circa 2 anni di vita. Per motivi di salute e per la condotta pessima che altri membri hanno avuto nei confronti dell’Associazione io vorrei rassegnare le mie dimissioni.
    Volevo chiedere se in caso di mie dimissioni, potrei comunque avere in seguito delle responsabilità economiche e non solo, in caso di debiti dell’Associazione stessa.
    Grazie.

    1. Buongiorno. Questo il dettato dell’art. 38 del codice civile sul punto: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In altre parole a far data dalle Sue dimissioni non potrà più essere in alcun modo ritenuto responsabile di quanto potrà venire da quel momento in avanti, ma resta responsabile, per il passato, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Ente stesso (http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  38. Buon giorno
    Sono il presidente di un’associazione no profit e parlando con gli altri soci e il direttivo ci chiedevamo se e possibile togliere la quota annuale da versare , Bisogna modificare lo statuto?

  39. Buongiorno,
    ho una secondo quesito collegato in qualche modo al primo. Poiché il consiglio direttivo era composto dai tre soci fondatori e uno se n’è andato in via definitiva, possiamo deliberare ad esempio la ratifica delle dimissioni del Segretario (il terzo socio fondatore che se n’è andato) con un CD a due persone? Nello Statuto è previsto che il Segretario venga nominato dal Presidente sia tra i soci che tra i non soci. In seguito verrà convocata una assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo CD. Grazie

    1. Buongiorno. Come è possibile che un “non-socio” di un’Associazione amministri detto Ente di tipo associativo facendo parte del suo consiglio direttivo? Non è possibile … quanto alla legittimità di un CD composto da sole due persone occorre verificarne la compatibilità con le previsioni statutarie. Cordialità, Stefano Bertoletti

  40. Buongiorno, ho costituito una associazione da pochi mesi e sono in attesa della iscrizione nel registro delle ONLUS. Siamo tre soci fondatori, di cui una Presidente, la sottoscritta, un’altra Vice Presidente ed un’altra Segretario. Da metà agosto c’è il problema della “sostituzione” del socio fondatore con la carica di Segretario. Mentre non è un problema per il Consiglio Direttivo dare l’incarico ad altro socio per la funzione di segretario, come previsto dallo statuto, non so come risolvere il problema della “sostituzione” del socio fondatore a seguito di sue dimissioni da segretario e sua volontà di uscire definitivamente dalla associazione.
    Grazie

    1. Buongiorno. E’ possibile, ovviamente, che un soggetto rassegni le proprie dimissioni da una carica rivestita all’interno del consiglio direttivo di un’associazione, ma se lo stesso ha contribuito alla fondazione dell’Ente, risultando tra i fondatori, questo “fatto” non si può “cancellare” o “eliminare”, perchè resterà per sempre tra i fondatori dell’Ente stesso. In ogni caso questa circostanza non attribuirebbe necessariamente al soggetto responsabilità gestionali di sorta qualora lo stesso dovesse fuoriuscire dalla compagine sociale in esito a dimissioni volontarie, e ciò in ragione del fatto che la responsabilità permane in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente stesso (http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  41. salve,
    vorrei sapere, aldilà di quanto previsto dal regolamento di una associazione sportiva dilettantistica, se il socio può richiedere la sospensione temporanea dall’ Associazione per motivi di salute o altro,
    presentando opportuna documentazione o autocertificazione, (che attesti per esempio l’inabilità temporanea alla pratica sportiva) e non pagare, nel periodo di sospensione, la quota associativa.

    1. Buongiorno. Il pagamento della quota associativa annuale perfeziona e conclude l’iter di iscrizione dell’aspirante socio, e pertanto di norma viene saldata in un’unica soluzione in esito all’apporvazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo (http://www.tuttononprofit.com/2013/09/come-gestire-la-domanda-di-ammissione.html). Discroso diverso per le eventuali quote attività richieste, che potranno essere sospese o meno in funzione del regolamento dell’Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  42. salve,
    volevo sapere nello specifico le modalità con cui un membro di una associazione ricoprente la carica di segretario o cassiere deve presentare le sue dimissioni. occorre una raccomandata con ricevuta di ritorno o basta una mail o anche consegnata a mano?
    grazie

    1. Buongiorno. Se né lo statuto sociale né un regolamento interno individuano specifiche modalità di dimissione, è sufficiente utilizzare uno strumento certo, nella data e nel contenuto della comunicazione (raccomandata, PEC, …). Cordialità, Stefano Bertoletti

  43. Buongiorno faccio parte del comitato direttivo un’associazione no profit, vorrei dimettermi ma nello statuto nn c’è nulla di scritto riguardi alla modalita di dimissioni.
    Inoltre c’è scritto che il Consiglio direttivo ha durata tre anni quindi scadenza maggio 2018.
    Cosa devo fare perché le dimissioni siano valide?
    Grazie

    1. Buongiorno. Premesso che se il Vostro statuto sociale nulla definisce relativamente alle possibili modalità di dimissioni/recesso da parte di un socio, è probabile che per lo stesso sia opportuna una revisione organica nel solco delle previsioni obbligatorie stabilite dalla norma di riferimento (D. Lgs. 460/97, qui il nostro approfondimento http://www.tuttononprofit.com/2015/06/10-regole-che-non-possono-mancare-nello-statuto-di-una-associazione.html), nessuno può essere “obbligato” a far parte di un’associazione contro la prorpia volontà, motivo per cui, anche in assenza di previsioni specifiche, è sufficiente una formale comunicazione, recapitata in maniera certa ed in data certa (raccomandata, PEC, …), in cui venga esplicitata la Sua volontà (ed eventualmente, se lo ritiene, le ragioni alla base della Sua decisione). Cordialità, Stefano Bertoletti

  44. Buonasera. Sono segretario e socio fondatore di un’associazione culturale. Voglio dimettermi e nello statuto vi è un art che cita:”la qualifica di socio può venire meno per o seguenti motivi: a. Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno. B. Per perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione c. Per delibera di espulsione d. Per morte.” Io ho consegnato per iscritto le mie dimissioni ma dicono che non bastano , ma non mi dicono cosa debbo fare per uscirne e prendono tempo. Possibile qualche rivalsa? Possibile che non riesca ad Uscirne? Grazie molte!

    1. Buongiorno. Non è possibile che Le venga impedito di rassegnare le prorpie dimissioni: il suggerimento è quello di utilizzare uno strumento certo (raccomandata, PEC, …) al fine di poter conferire “data certa” alla Sua volontà in forza delle previsioni statutarie. Cordialità, Stefano Bertoletti

  45. Buongiorno, faccio parte di un’associazione culturale formata da 6 soci fondatori. uno di questi anche facente parte del consiglio direttivo e tesoriare ha dato formale dimissione con mail all’attenzione del Presidente. un altro non si presenta piu alle riunioni e si è defilato, non essendo piu interessato all’attività dell’associazione, in questo caso come ci si deve comportare?

    1. Buongiorno. Occorre verificare le disposizioni statutarie al fine di comprendere quale sia l’iter corretto da seguire. Se infatti le dimissioni di uno o più componenti del CD comportano la decadenza dello stesso Organo Direttivo occorrerà necessariamente convocare un’assemblea sociale avente all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Allo stesso modo occorre verificare sullo statuto sociale quali siano i “provvedimenti” che possano essere adottati nei confronti di un socio membro del Consiglio che non onori il suo mandato (http://www.tuttononprofit.com/2015/06/esclusione-socio-associazione-termine-impugnazione-delibera-assembleare.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  46. Buona sera,

    sono fondatore e ricopro il ruolo di vicepresidente di una ONLUS. Il Presidente funge, per statuo, anche da tesoriere. Ora mi trovo in lite con i soci fondatori e vorrei uscire in via definitiva dall'associazione. Purtroppo non ho lo statuto e difficilmente riuscirei ad averne copia. Come mi consiglia di comportarmi?
    Inoltre non essendo il tesoriere in caso di mala gestione da parte del Presidente e tesoriere la mia figura è soggetta a qualche rischio?
    Grazie anticipate della sua risposta
    Antonio A.

    1. Buonasera. Premesso che all'interno degli Enti senza finalità di lucro non riconosciuti la responsabilità è in capo ai soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ente stesso (questo il nostro ultimo approfondimento sul tema http://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html), nel caso prospettato se intende "uscire in via definitiva dall'associazione" il suggerimento è quello di rassegnare le proprie dimissioni (con data e contenuto "certo", quindi meglio se a mezzo raccomandata oppure anche PEC) inviando specifica comunicazione all'associazione ed al consiglio direttivo tutto. Potrà così chiarire le ragioni alla base delle sue dimissioni ed uscire dalla compagine sociale. Come detto permarranno a suo carico le responsabilità connesse al suo operato, mentre a partire dalla data delle sue dimissioni in avanti non potranno esserle addossate responsabilità di sorta. Cordialità, Stefano Bertoletti

  47. se per incompatibilità con gli altri membri di un'associazione appena instaurata uno dei soci fondatori si dimette ha diritto almeno al rimborso delle somme stanziate per l'acquisto dei beni mobili ed anticipi affitto oppure non gli si deve niente?

    1. Buongiorno. La risposta al Suo quesito dipende dalla natura dei denari corrisposti all'Associaizone da parte del soggetto. Infatti qualora trattasi di liberalità/donazione è da ritenersi che il soggetto non possa chiederne la restitutizone (trattasi infatti di vero e proprio "regalo"); discorso diverso nell'ipotesi di prestito infruttifero (analizzato in questo nostro articolo http://www.tuttononprofit.com/2013/05/anticipo-eo-prestito-infruttifero-da.html) in relazione al quale l'associaizone è tenuta alla restituzione dei denari a lei prestati (senza ovviamente la corresponsione di interesse di sorta). Cordialità, Stefano Bertoletti

  48. Buongiorno Stefano,

    per recedere come consigliere o socio ordinario da una ONLUS, è sufficiente portare di persona la lettera di dimissioni, in forma corretta, al presidente direttamente nella sede (mi sembra una forma meno spersonalizzante rispetto alla raccomandata….)?
    Questa lettera dev'essere controfirmata dal presidente oppure basta consegnarla a lui con la firma del socio consigliere dimissionario (tenendone una copia per sè)?
    Oppure consiglia comunque di fare una raccomandata?

    grazie e saluti

    1. Grazie mille per la gentilezza e la tempestività, suppongo quindi che sia meglio fare una raccomandata. In ogni caso, mi conferma che non serve avere una copia controfirmata dal presidente?
      grazie nuovamente

    2. E' opportuno conservare una copia controfirmata dal Presidente nell'ipotesi di consegna a mano al fine di poter provare l'avvenuta consegna della missiva e la relativa data di invio. Cordialità, Stefano Bertoletti

  49. Buon giorno

    scrivo in qualità di Presidente Associazione no profit, ho bisogno delle delucidazioni in merito ad una modifica da apportare allo Statuto e la procedura da applicare in questo caso, Uno dei Soci fondatori deve rassegnare le dimissioni per gravi problemi personali,al suo posto subentra uno dei soci ordinari, quale procedura devo eseguire?

    Cordiali saluti

    1. Buongiorno. Come precisato nell'articolo, non è possibile recedere dalla qualifica di "socio fondatore" di un'associazione. E' certamente possibile che un socio fondatore decida di non far più parte di un ente rassegnando le proprie dimissioni, ma la sua qualifica di "fondatore" dell'Ente permarrà per sempre e sarà sempre riscontrabile nell'atto costitutivo dell'Ente (che non può essere modificato). Nel caso in questione pertanto non si può verificare alcun subentro né è necessario procedere, alla luce di quanto da Lei indicato, con una "modifica da apportare allo statuto". Cordialità, Stefano Bertoletti

  50. salve mi chiamo Alessandra io sono socio fondatore e sono vice presidente di un assoccazione onlus io ho inviato una raccomandata per rassegnare le mi dimissioni dei tutti i miei incarichi mi e stato risposto tramite un messaggio whatsApp che il direttivo non le hanno accettate , allora io ne ho spedita una seconda con le motivazione che mi ha spinto nella mia decisione (ed ho scritto per incongruenza con il presidente e come devo fare per farmi cancelare anche sul cd

    1. Buongiorno Alessandra,
      come indicato nell'articolo occorre verificare le disposizioni dello Statuto Sociale relative alle dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo. In mancanza di un iter prestabilito, è sufficiente l'invio di una raccomandata. Stando alla situazione da lei descritta, non comprendiamo a che titolo l'Associazione possa rifiutare le sue dimissioni.
      Cordialmente,
      Giacomo Marchesi

  51. Salve,
    pongo a lei il mio quesito. Dopo le dimissioni di un vice-presidente tramite lettera al consiglio e successiva elezione di un
    sotituto, è necessaria qualche comunicazione all'agenzia delle entrate alla quale è registrato l'atto costitutivo contenente il primo
    consiglio direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica?

    Ringrazio in anticipo del supporto

    1. Buongiorno. L'elezione di un nuovo vicepresidente, ferma la necessità di verificarne le modalità in base alle disposizioni statutarie, non prevede obblighi di comunicazione in Agenzia Entrate. Discorso diverso in caso di modifica di Consiglio Direttivo/Presidente. Cordialità, Stefano Bertoletti

    2. Buongiorno Stefano,
      il vice-presidente era un componente del consiglio direttivo. Come e cosa si dovrebbe comunicare all'Agenzia essendo cambiato il consiglio direttivo? Chi dovrebbe occuparsene?
      Grazie mille per il supporto

  52. Buonasera Stefano Bertoletti,
    volevo porle alcuni quesiti per favore.
    La nostra Associazione ha ricevuto alcune dimissioni da parte di Soci Ordinari. Sul nostro statuto c'è scritto la qualifica di associato viene meno per: A) Dimissioni B) Morosità C) per Radiazione
    La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
    Essendo costituiti solo da un anno e purtroppo sono le nostre prime dimissioni da affrontare le mie domande sarebbero:
    1) Non essendo specificato la procedura per le dimissioni il consiglio direttivo deve deliberarle?
    2) Se non deve, è meglio farlo?
    3) Se invece deve che data bisogna mettere sul libro soci? Quella della delibera del Consiglio o quella della lettera di dimissioni del socio?

    Un grazie infinite

    1. Buongiorno. E' sicuramente opportuno che vengano ratificate dal CD le dimissioni presentate, eliminando dal libro soci i nominativi a far data da quanto precisato nella lettera di dimissioni stessa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  53. Buonasera,
    ho rassegnato le dimissioni da un'associazione per motivi di incompatibilità con gli altri membri. Ora sia il presidente che vice me le contestano, sottolineando che non sono esaustive. Alle mie rimostranze , dato che in casi precedenti erano state accettate senza problemi, mi è stato risposto: " gli altri hanno date motivazioni concrete e noi eravamo consapevoli della loro uscita". Come posso uscirne? Devo sentire un avvocato?

    1. Buongiorno Silvia. Nessuno può obbligarLa a far parte della compagine sociale di un Ente di tipo associativo, e ciò indipendentemente dalle motivazioni a sostegno della Sua eventuale decisione di dimettersi. In questa linea mi limiterei a ribadire in modo certo (raccomandata/PEC) la Sua scelta irrevocabile di dimettersi, eventualemnte per motivi personali. Cordialità, Stefano Bertoletti

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