In una Associazione è obbligatorio dare ai soci diritto di voto?

Ma è proprio obbligatorio dare pari diritti a tutti i soci di una Associazione?

La parità dei diritti tra i soci di un’Associazione è uno degli argomenti che più interessa coloro che si avvicinano al mondo associativo e si chiedono come poter gestire una Associazione. In questa direzione il nostro intento è quello di fornire un supporto, rispettoso della normativa, a coloro i quali desiderano comprendere come funziona una Associazione “vera”, invitando al contempo coloro i quali invece desiderano “fregare” il Fisco ed il sistema, limitando il diritto di voto ai Soci per poter gestire l’Associazione come se fosse uno strumento professionale personale, a rivolgersi ad altri.

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 intitolato “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, punto 1: “All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività’ svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: … c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione“.

Ciò significa che i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa debbano tutti necessariamente avere i medesimi diritti e doveri, ivi inclusi il diritto di voto nonché l’elettorato attivo e passivo, e ciò proprio nel rispetto del principio democratico che deve obbligatoriamente caratterizzare gli Enti di tipo associativo. Tale principio risponde all’esigenza di escludere la possibilità per alcuni dei soci di un’Associazione di assumere il controllo dell’Ente al fine di concentrare il potere decisionale nelle proprie mani. In ogni caso, in relazione a tale principio, i verificatori nel corso dell’accesso dovranno comunque accertare caso per caso al fine di determinare l’effettiva volontà del consiglio direttivo, e quindi se l’intento reale sia quello di concentrare il controllo dell’attività nelle mani e nelle menti di un numero limitato di soci.
In altre parole, al di là di eventuali rilievi formali riscontrati dagli accertatori occorrerà comunque verificare gli effetti e la portata di ogni singola clausola. Alcuni esempi:
– l’esclusione del diritto di voto per un socio “onorario” potrebbe non essere stata decisa con l’intento di assumere il controllo dell’associazione;
– l’utilizzo del termine “socio onorario” potrebbe non rispondere realmente alla natura del rapporto intercorrente tra il soggetto e l’Ente stesso, nel senso che potrebbe anche trattarsi di una figura nei fatti esterna all’associazione e che per questo non assume lo stato di associato.

In questi ultimi casi quindi, magari “superando” anche, con non poca fatica, le previsioni statutarie, il rispetto e l’osservanza del principio di democraticità potrebbe essere riscontrata verificando la sussistenza di altri requisiti, “salvando” per questa via la natura di Ente di tipo associativo realmente privo di finalità di lucro.

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione/Società Sportiva abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

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48 commenti

  1. Buongiorno,
    vorrei chiedere se una associazione rimasta senza soci, e quindi senza che nessuno abbia versato la quota associativa, possa essere sciolta e come. In rete ho letto che occorre convocare una assemblea dei soci ma, senza soci, come è possibile fare questo? Grazie.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie, in via generale sono sempre gli associati del sodalizio a doversi esprimere favorevolmente o meno per la cessazione dell’Ente. Se l’Ente non ha soci è ragionevole ritenere che non via sia più interesse nella “vecchia” base associativa a portare avanti dell’attività dell’Ente. Ai fini della formale cessazione occorre spedire in Agenzia Entrate il modello AA5/6 o AA7/10 (a seconda che l’Ente non abbia o abbia anche la partita IVA oltre al codice fiscale). Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2013/12/procedura-per-chiusura-associazione-non-profit.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Salve. Gli organismi associavi possono negare ai soci di accedere all’elenco dei soci? E se vi possono accedere, quali dati possono ottenere? (nome e cognome, telefono, mail…).

  3. Buongiorno; chiedo lumi sulla figura del socio onorario di una associazione culturale non riconosciuta. La domanda è se il socio onorario, che sappiamo viene nominato dal CD e non è tenuto al versamento della quota sociale annua, abbia diritto di voto in assemblea e se possa essere eletto nel CD a ricoprire una qualche carica, finanche quella di presidente, Grazie mille.

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie vigenti dell’Ente, questo il testo dell’articolo 24 del D. Lgs. 117/2017: “Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto …”. In via generale, pertanto, agli associati insigniti di questa carica devono essere conferiti i medesimi diritti e gli stessi doveri, nel rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo. Le segnalo in proposito un nostro approfondimento dedicato: https://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno, volevo sapere se può essere eletto un membro del Consiglio Direttivo senza che sia socio dell’associazione sportiva dilettantistica?

    1. Buongiorno. Premessa la necessità di verificare le previsioni statutarie vigenti dell’Ente, non è possibile che venga nominato nel consiglio direttivo di un Ente di tipo associativo un soggetto che non sia socio dello stesso Ente. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. Buongiorno,
    Sono da poco segretario di una asd. Mi chiedo se per le assemblee il numero legale è contato sulla totalità dei soci o solo sui soci che hanno diritto di voto( cioè quelli in regola con la quota associativa). Grazie

    1. Buongiorno. Posta la necessità di verificare le previsioni statutarie, il numero legale (ai fini della validità di costituzione dell’assemblea) è da individuarsi sulla totalità dei soci aventi diritto di partecipazione e votazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  6. Buongiorno, da molti anni faccio parte di una associazione culturale del mio paese che si occupa di eventi sportivi, sagre, raduni, musicali…ecc Gli utili della associazione a fine anno vengono investiti in lavori di abbellimento del paese, tutti i soci offrono il loro aiuto senza prendere alcun compenso. In passato si faceva la programmazione estiva insieme, si decideva insieme ai soci quali eventi fare, i menù da preparare, i gruppi musicali da contattare ecc. Il nuovo direttivo invece ha cambiato rotta, si raduna, decide eventi, menù, cibi da acquistare, orchestre da far suonare e tutto il resto, senza consultare minimamente chi, come me, si è sempre, da molti anni e continua tuttora, occupato di far da mangiare. Spesso siamo costretti a chiedere una riunione pubblica per avere i dettagli delle feste. I ragazzi che ogni anno organizzavano una serata di discoteca non hanno più la autorizzazione a farla, come del resto non viene accettato nessun evento proposto da soci non facenti parte del Direttivo. Questa situazione sta portando molti soci ad abbandonare la associazione e mi dispiacerebbe che si dovesse sciogliere. Spesso leggo che la sovranità dell’assemblea dei soci non si discute, l’ho anche fatto presente al presidente ma lui risponde che è il direttivo a prendere le decisioni e che quello è il loro compito. A questo punto mi chiedo quale possa essere il compito dei soci a parte lavorare e pagare la quota associativa…

    1. Buongiorno. Quanto da Lei indicato è corretto, nel senso che l’organo sovrano di un’associazione è l’assemblea dei soci, delle cui indicazioni deve necessariamente tenere conto il consiglio direttivo dell’Ente, che non è null’altro che l’organo che deve consentire all’Ente di perseguire le finalità sociali (ideali) per le quali è stato costituito. E’ dunque legittimo che l’assemblea dei soci si esprima sull’andamento dell’Ente e la sua gestione, il tutto secondo criteri e modalità che consentano una agevole amministrazione dell’Ente. Se per ogni decisione, infatti, dovesse venire convocata l’assemblea dei soci, il rischio sarebbe quello di una gestione estremamente lenta, complessa e macchinosa. Ciò detto è chiaro che al consiglio direttivo dell’Ente spetta la sola ordinaria amministrazione dell’Ente, mentre tutto ciò che è straordinario risulta di competenza esclusiva dell’assemblea dei soci, in quanto organo sovrano dell’Ente. In caso di eventuali ulteriori necessità di chiarimento resto con piacere a disposizione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  7. In questi giorni ho letto molteplici articoli sullo stesso argomento e il vostro articolo è certamente uno dei più completi. Allo stesso modo ho letto una quantità sterminata di statuti, pubblicati online dalle relative associazioni (basta una ricerca su google), che utilizzano ogni sorta di mezzo\cavillo per escludere dal diritto di voto i soci, andando contro il principio fondamentale di democraticità.

    Insomma, che si tratti dell’inserimento di “soci speciali” con diritti di voto e altri no, di quote associative salate per “L’acquisto del diritto di voto” e ultimo, ma non ultimo, di quote associative –
    così definite – che, in realtà, poi non danno diritto ad essere soci, si tratta pur sempre di violazioni. Questo mi è chiaro.

    Ciò che invece non mi è chiaro e vi chiedo: com’è possibile che tutte queste associazioni (alcune molto grosse, con basi di miglialia e migliaia di iscritti), che pubblicano senza vergogna uno statuto chiaramente in disaccordo con uno dei principi fondamentali, stiano ancora lì da anni, se non decenni?

    Mi sfugge qualche particolare che permette a queste realtà di esistere in modo così sereno e sfrontato, o c’è semplicemente un’alta tollerabilità? Perchè altrimenti non saprei spiegarmelo.

    Grazie per i vostri chiarimenti!

    1. Buongiorno. Premesso che un’associazione che (nella forma e nella sostanza) non rispetta i requisiti alla base degli Enti di tipo associativo NON è un’associazione “vera”, e come tale non è meritevole delle agevolazioni fiscali (http://www.tuttononprofit.com/2017/02/quali-sono-le-agevolazioni-fiscali-di-un-ente-non-profit-associazione-societa-sportiva-dilettantistica.html) riservate dal Legislatore a questi Enti che operano per il perseguimento di una finalità ideale di utilità sociale, è (ahimè) chiaro che, in assenza di attività di verifica diretta effettuata dagli Uffici preposti una (presunta) Associazione continuerà ad operare come meglio crede. Va infine da sè che, in esito ad accertamenti fiscali, eventuali prassi scorrette ed in violazione delle normative di riferimento farebbero perdere all’Ente verificato le agevolazioni fiscali di cui ha ingiustamente beneficiato nell’anno di imposta oggetto di verifica, con conseguente richiesta di versamento delle imposte dovute e delle relative sanzioni (http://www.tuttononprofit.com/2017/02/finte-associazioni-non-profit-e-circoli-di-comodo-evasione-e-contributi-pubblici-chi-piu-ne-ha.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  8. Buongiorno,
    dopo le votazioni dobbiamo provvedere alla nomina delle cariche previste nel CD, la nostra domanda è chi si propone come presidente può autovotarsi?
    Grazie mille per la risposta.

    1. Buongiorno. Se sullo statuto e/o sull’eventuale regolamento interno dell’Ente nulla di specifco nel merito è precisato potete individuare tra di Voi una soluzione condivisa, nel rispetto del principio di democraticità ed uguaglianza che deve necessariamente caratterizzare gli Enti di tipo associativo (http://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html). Cordialità, Stefano Bertoletti

  9. Buongiorno,
    Lo statuto di un'associazione no profit può contenere delle clausole secondo cui non sono ammessi soci appartenenti a determinate categorie? Per esempio: si può prevedere per statuto che i soci non possano ricoprire cariche politiche o una simile clausola farebbe perdere all'associazione lo status di no profit?

    1. Buongiorno. Al fine di poter godere a pieno titolo delle agevolazioni fiscali riservate agli Enti Non Profit di tipo associativo è indispensabile , sotto il profilo formale, che gli statuti contengano talune disposizioni ben precise (qui un nostro approfondimento specifico sul punto: http://www.tuttononprofit.com/2015/06/10-regole-che-non-possono-mancare-nello-statuto-di-una-associazione.html). Una di queste stabilisce la necessità di disciplinare uniformemente il rapporto associativo, previsione in forza della quale tutti i soci, una volta divenuti tali, debbano essere titolari degli stessi diritti oltre che dei mesedimi doveri. Ciò significa che l'associazione è libera di individuare i requisiti per poter richiedere l'iscrizione al sodalizio, ma che una volta entrati a far parte della compagine sociale tutti devono ricevere il medesimo trattamento. In proposito questo il nostro approfondimento http://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  10. Gentile Stefano
    abbiamo finito la stesura della bozza del nuovo statuto della nostra associazione che e' stato gia' distribuito ai Soci e che a breve porteremo in assemblea straordinaria per la approvazione. Lo statuto prevede che la associazione si doti di alcuni regolamenti. Lo stesso statuto stabilisce che la adozione di nuovi regolamenti o la loro eventuale modifica siano possibili stante la approvazione del Consiglio Direttivo della Associazione, senza quindi un coinvolgimento dei Soci. Ovvero non e' necessario il voto favorevole della Assemblea generale dei Soci per adottare e/o modificare regolamenti e codice deontologico.
    Mi chiedo se questo sia corretto, stante il fatto che la nostra associazione opera nel rispetto del principio di democrazia interna, e che i regolamenti possono disciplinare casi cruciali della vita associativa.
    Le chiedo se cortesemente puo' darmi un suo suggerimento su questo punto.
    La ringrazio

    1. Buongiorno. Si suggerisce di prevedere una ratifica dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea dei soci, e qusto proprio nel solco dei principi di democratività ed uguaglianza che devono connotare le associaizoni non profit. Cordialità, Stefano Bertoletti

  11. salve,vorrei porvi un quesito: io sono un dipendente di una onlus di pubblica assistenza e soccorso nella provincia di trento, ho la regolare tessera di socio, i Febbraio è stato modificato lo statuto, con la clausola che i dipendenti non possono essere soci, ma nella mia sede è esposta la vecchia copia dello statuto,(che non toccava l'argomento dei dipendenti), perchè a dire del mio direttivo lo statuto con la rettifica non è ancora arrivato, io mi sono presentato all'assemblea di bilancio con in mano la tessera, mi è stato detto che avrei avuto diritto al voto, dal momento che il nuovo statuto non era stato esposto per la visione dei soci, ma al momento della votazione mi è stata esplicitata davanti all'intera assemblea l'impossibilità di votare, la domanda è questa: l'assemblea può essere ritenuta nulla per irregolarità ?

    1. Buongiorno. Il nuovo statuto sociale approvato dall'assemblea disciplina le modalità di organizzazione e gestione della vita associativa a far data dalla sua approvazione, a prescindere dalla sua esposizione o meno presso la sede sociale. Ovviamente è necessario che la copia dello statuto sociale vigente sia di libera consultazione per i soci. Cordialità, Stefano Bertoletti

  12. Buongiorno io avrei una curiosità e una domanda, in un' associazione non profit costituita anche da un regolare statuto, dice che tutti i soci in regola sono eleggibili, l'assemblea deve solo decidere il numero dei componenti del direttivo da un minimo di 3 a un massimo di 9(sempre dispari)persone.Se ad esempio si decide x 3 io per quante persone potrei votare? nel senso si candidano 10 persone, si decide che il direttivo viene fatto da tre , io posso dare tre preferenze o, solo la maggioranza o, addirittura uno solo dato che non c'è lucro, e poter dare possibilità a tutti di lavorare o gestire? grazie

    1. Buongiorno. Trattasi di ipotesi che lo statuto stesso dovrebbe disciplinare oppure, in mancanza, che i soci devono democraticamente stabilire prima di procedere con le elezioni stesse. Cordialità, Stefano Bertoletti

    2. Salve espongo un caso analogo. Onlus che prevede 11 consiglieri nel CD. Al rinnovo del CD ogni socio può esprimere fino a 11 preferenze e viene dotato di una lista precompilata di 12-13 candidati (tutti quelli che si presentano). il risultato è sempre che quasi tutti quelli che si presentano faranno parte del CD, chiunque può essere eletto. Il presidente usa questo sistema per avere tra i consiglieri i suoi amici e fare una gestione poco democratica dell'associazione approffittando di una base sociale esigua e di un'assemblea molto debole. Lo statuto e regolamento interno non dice niente su questo. Le domande sono: questo meccanismo di votazione è corretto ? Come cambiare questa situazione, le regole di elezione quando devono essere concordate nel caso lo statuto/regolamento non le preveda ?
      Grazie

    3. Buongiorno. Un Ente Non Commerciale deve necessariamente essere retto secondo principi di democrazia. A tal fine, l'Assemblea dei Soci deve essere sovrana e le disposizioni statutarie debbono essere rispettate (presupponendo la loro conformità alle disposizioni di legge). La situazione da Lei descritta appare complessa e, non conoscendone i dettagli, possiamo solo riaffermare con fermezza i concetti di cui sopra: occorre che sia l'Assemblea dei Soci a valutare questa situazione, nella maniera più trasparente e democratica possibile ed in linea con le disposizioni statutarie. Cordialmente, Giacomo Marchesi

    4. La ringrazio, quindi se capisco bene è l'assemblea che può decidere sul meccanismo di votazione qualora lo statuto/regolamento non ne parlino.
      Approfitto per un'altra domanda: il CD di questa ONLUS, per statuto, è aperto a tutti i soci benchè senza facoltà di voto.Il presidente sostiene che i soci non membri del CD non hanno diritto di parola. Mi sembra una grossa violazione dei diritti in generale, prima che della democrazia interna di una associazione. Che ne pensa ?

    5. Buongiorno. Ritengo esistano delle criticità a monte nell'impostazione utilizzata per gestire l'Ente. Alle riunioni di Consiglio Direttivo devono infatti poter partecipare tutti i componenti del CD stesso, ovviamente con diritto di parola/voto. Di quanto deciso dall'organo direttivo quindi (ordinaria amministrazione) dovrà essere informata l'assemblea sociale (organo sovrano), la quale potrà confermare o meno (e dunque sfiduciare) l'organo direttivo (segnalo in proposito nostro specifico articolo in materia di diritto di voto: http://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html). Alla luce di tali considerazioni la gestione mi pare poco trasparente oltre che non in linea con le previsioni di legge. Cordialità, Stefano Bertoletti

    6. Grazie! Non vorrei essermi spiegato male. Il CD è aperto (per statuto) a tutti i soci, quindi anche non membri del CD. E' sul diritto di parola di quest'ultimi (soci non membri del CD) durante il CD che verte il mio dubbio.

    7. Buongiorno. I soci sono titolari di diritti/doveri che possono far valere in ogni sede sia ammessa la loro presenza, ma va da sé che se non compongono il Consiglio Direttivo non possono esrpimere pareri in sua vece. Cordialità, Stefano Bertoletti

  13. Nel caso che lo statuto (o anche l'eventuale regolamento prevedesse il voto a scrutinio segreto per la formazione di decisioni particolari (come accade sovente per l'elezione delle cariche sociali), si dovrebbe dare per scontata un'incompatibilità fra tale forma segreta del voto e il voto per delega (che a rigor di logica e di diritto lo vedo ammissibile soltanto per votazioni a carattere palese), pur se lo stesso statuto (o regolamento) non specificasse alcunché sul punto? Grazie

    1. Buongiorno Alessandro. Premesso che un regolamento non può modificare le disposizioni dello statuto sociale, se lo statuto nulla precisa sul punto in termini di delega è possibile andare a precisare detta lacuna attraverso apposita integrazione, ma sicuramente non è legittimo modificare una disposizione statutaria attraverso semplice regolamento interno (occorre infatti in tal caso procedere con una modifica di statuto). Cordialità, Stefano Bertoletti

    2. Buongiorno e grazie davvero per la pronta risposta, che però chiarisce un punto importante ma sussidiario del mio dubbio. Rileggendo infatti la mia domanda, riconosco di essere stato purtroppo poco chiaro. Mi permetto di riproporre la mia domanda in modo più diretto e semplice: assumendo che non vi sia nessuna disposizione regolamentare in contrasto con lo statuto, se quest'ultimo prevede la possibilità di una partecipazione e voto per delega, e altresì prevede che per particolari decisioni (come per es., le elezioni delle cariche sociali) bisogna ricorrere al voto a scrutinio segreto, si può considerare questa seconda previsione, disposta senza nessun accenno alla prima, come implicitamente incompatibile con il voto per delega, che (secondo me) inficerebbe de facto e de iure in primo luogo proprio la segretezza?
      Grazie per la pazienza e per i preziosi chiarimenti che ci offre. Cordialmente,
      Alessandro

    3. Buongiorno Alessandro. "Implicitamente incompatibile" direi di no, mentre la riterrei ragionevolmente incompatibile esatttamente per le considerazioni da Lei stesso espresse. In questa linea apparrebbe pertanto opportuno un regolamento condiviso che vada a chiarire proprio i profili di dubbio sollevati con il Suo quesito. Cordialità, Stefano Bertoletti

    4. Stefano, grazie per l'approfondimento: a dire la verità, immaginavo un'incompatibilità tout court al punto di poter considerare la possibilità di impedire o impugnare legittimamente una votazione a scrutinio segreto che contemplasse voti per delega. Mi spenderò allora senz'altro per un'opportuna integrazione chiarificatrice in tal senso nel regolamento. Mi permetto, con un po' di anticipo, di augurarle un Buon Natale. Cordialmente, Alessandro

  14. Buonasera. Faccio parte di una vecchia Associazione culturale, che recentemente è divenuta A.P.S. Vorrei sapere se è obbligatorio consegnare ai soci una copia dello Statuto, oppure, come fanno alcuni enti come la Società Letteraria, si può consentire solo la consultazione in sede. Faccio presente che gli articoli che regolano i rapporti economici diretti del socio con l'Associazione (data limite per le dimissioni, pagamento della quota associativa, morosità) sono contenuti nella stessa domanda di associazione, di cui viene consegnata copia all'atto dell'iscrizione. Sarei lieta di una risposta chiarificatrice. Grazie, Ines

    1. Buongiorno Ines. Le modalità di consultazione dello statuto, al quale tutti i soci ovviamente devono poter agevolmente accedere, potete stabilirle Voi, senza pregiudizio dei diritti di nessuno e con piena facoltà da parte dei soci di consultarlo ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Sotto questo profilo non esistendo disposizioni specifiche sul punto occorre semplicmente garantire a tutti i soci la libera consultazione dello statuto sociale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  15. Salve sto lavorando alla stesura dello statuto di una associazione culturale,
    ho visto in alcuni statuti in internet diversificazioni di soci come soci fondatori, ordinari, sostenitori ecc. e mi pare di aver letto che oltre ad appartenere a "gruppi" diversi ad esempio in base alla quota associativa versata hanno diritti e doveri diversificati, sono correttette queste suddivizioni? Riucite a darmi qualche chiarimento ve ne sarei molto grata.
    Lisa

    1. Buon giorno. Le segnalo due nostri articoli specifici sul tema, precisandoLe che se necessitasse di un ulteriore supporto professionale può contattarmi all'indirizzo stefano@movidastudio.it. Ecco i link (che Le consiglio di copiare/incollare sul browser dal quale sta navigando):
      http://www.tuttononprofit.com/2015/06/10-regole-che-non-possono-mancare-nello-statuto-di-una-associazione.html
      http://www.tuttononprofit.com/2011/12/statuto-associazione-non-norma-quali.html
      Cordialità, Stefano Bertoletti

  16. Buongiorno
    nella nostra asd lo statuto riporta che ciascun socio possa avere al massimo due voti, uno proprio e l'altro per delega di altro socio; nella recente assemblea elettiva del direttivo ciascun socio ha votato fino a quattro candidati diversi al CD perche' quattro erano le cariche del CD soggette a rinnovo.
    Ma se da statuto ciascun ha diritto a massimo due voti trovate anche voi non conforme tale votazione?
    Grazie
    Se lo statuto prevede al massimo due voti a socio

    1. Buongiorno.
      Il socio che ha diritto a due voti significa che lo stesso può votare per sè e per un'altro socio che abbia sottoscritto una delega. Se all'ordine del giorno dell'assemblea è previsto che un socio dia 4 preferenze per l'elezione di 4 nuovi componenti del CD, il socio con delega voterà i propri 4 e poi voterà i 4 scelti dal socio delegante.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

    2. Grazie per la risposta,
      nell'ordine del giorno non c'era menzione circa le possibiltà di esprimere preferenze ma solamente il rinnovo delle cariche del direttivo

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