Associazioni in regime 398/1991 e spesometro

Essendo prossima la scadenza relativa alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto “spesometro”), riteniamo necessario precisare quanto segue.

È tutt’oggi non chiaro se gli Enti non profit (ed in particolare chi applica il regime di cui alla legge 398/1991) debbano o meno presentare tale modello. Allo stato attuale le Istituzioni non hanno ancora fornito una risposta certa. È infatti possibile notare la “confusione generale” sul tema: alcuni ritengono che la comunicazione debba essere fatta, altri no, motivo per il quale, prudenzialmente, riterremmo necessario in ogni caso predisporla.

La legge 78/2010, come modificata dal D.L. 16/2012, ha introdotto l’obbligo di comunicare all’agenzia entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti passivi di imposta. Come specificato dalla circolare 24/E/2011, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione anche gli Enti non profit limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Oggetto della comunicazione per gli enti non commerciali saranno pertanto tutte le operazioni di natura commerciale. Prima del 2012, per le operazioni passive vi era l’applicazione della soglia di 3.000 euro più Iva. In questo caso, gli enti non commerciali che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare in via preventiva i documenti d’importo superiore a quel limite, comunicando i relativi dati.Oggi, invece, se un Ente non profit in 398/91 ha numerato e conservato alcuni documenti, potrà comportarsi in due modi:
– registrare comunque le fatture passive, nonostante non vi sia l’obbligo (per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene quindi a mancare una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91) e procedere quindi all’estrazione dei dati;
– compilare a mano le singole righe del modello, senza registrare documenti nel libro degli acquisti.

Come indicato poco fa, rispetto alle comunicazioni inerenti i dati del 2010 e del 2011, sono stati variati i limiti delle operazioni da comunicare; saranno pertanto da comunicare (sempre se si tratta di operazioni in ambito commerciale):
– Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste obbligo di fatturazione (Fatture attive e passive, a prescindere dall’importo);
– Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di fatturazione se l’importo dell’operazione è pari o superiore ad euro 3.600.La trasmissione telematica dei dati relativi all’anno 2012, ferme le precisazioni di cui sopra (è obbligatoria o meno?), dovrà essere effettuata entro il 12.11.2013 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile) ovvero entro il 21.11.2013 (per tutti gli altri soggetti).

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