IMU Enti non profit

Esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli Enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale e calcolo dell’IMU per gli Enti non profit che svolgono attività commerciale.

E’ la prima volta che su questo blog trattiamo l’argomento IMU per gli Enti non profit, ma non vi nascondiamo che abbiamo ricevuto numerosi quesiti privati sulla questione, assai spinosa!!! Il presente articolo è volutamente sintetico dal momento che la normativa di riferimento e le successive Circolari/Risoluzioni complicano ancora di più, se possibile, il tema in oggetto. Cerchiamo pertanto di raccogliere in queste poche righe, le informazioni più salienti.

Premesso che per gli immobili di proprietà degli Enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale esiste l’esenzione IMU (art.7 lettera I Dlgs 504/1992 e art.39 Legge 248/2006),  la recente Risoluzione 7/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze spiega il modo (abbastanza bizzaro) in cui viene calcolato l’IMU per gli Enti non commerciali che oltre all’attività istituzionale svolgono anche attività commerciale, utilizzando le seguenti parole: “A tale proposito, viene precisato che l’IMU per il 2013 “dovrà ovviamente essere determinata come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”.“. Questo vale sia per la rata di giugno che per la rata di dicembre 2013. L’acconto 2014 comprenderà un conguaglio definitivo relativo al 2013 alla luce dell’effettivo utilizzo dell’immobile nel 2013. Tutto questo perchè nel 2012 era sufficiente che l’Ente svolgesse anche attività di natura commerciale per assoggettare tutto l’immobile all’IMU, mentre nel 2013 l’IMU si paga per i soli spazi adibiti all’attività commerciale.

Il versamento dell’Imu deve essere effettuato dagli enti non profit esclusivamente mediante modello F24, in 3 rate di cui:
– prima e seconda, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 maggio ed il 16 dicembre;
– la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non profit eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune verso il quale vi è il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1 gennaio 2014.

Ai fini Imu gli enti non profit devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con  stesse modalità e stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, oppure mediante modello cartaceo.

Per approfondire la questione vi invitiamo a leggere l’articolo pubblicato oggi da Fiscal Focus, che periodicamente affronta la questione IMU.

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