Bagno turco, idromassaggio ed associazioni sportive dilettantistiche

Prestazioni quali “Bagno turco ed idromassaggio” da parte di associazioni sportive dilettantistiche possono essere ricondotte tra le attività decommercializzate ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR?

Leggo oggi su un sito per commercialisti come “caso del giorno” una notizia del 17 maggio 2010 che avevamo già analizzato a tempo debito. Si tratta della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 17/05/10 intitolata Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Al quesito la Direzione Centrale Normativa ha risposto in questo modo: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l’altro, essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il “naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”. Le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio non rientrano, quindi, nell’ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività”.

Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione/Società Sportiva abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.

Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.

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