Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.)

Perché un E-Book sulle Associazioni di Promozione Sociale?

Da quando nel 2000 con la legge 383 (e sono passati ormai 10 anni…) è stata pubblicata e ha preso vigore questa importante normativa, non si è sviluppata, come invece meritava (e ci si poteva attendere) una letteratura approfondita sul tema e sulle rilevanti questioni che il concetto di “Promozione Sociale” assolutamente merita.

Non dimentichiamoci che il settore del no (o non) profit era stato (con il Decreto Legislativo 460 del 1997) profondamente ri-definito e ri-ordinato in modo importante.

Sul fronte delle APS abbiamo invece assistito (anche) ad una significativa lentezza (e ritardi …) nella predisposizione e messa in funzione dei vari registri e servizi di controllo. Ancora abbiamo dovuto annotare una (preoccupante …) scarsa conoscenza delle norme di riferimento, con conseguenti richieste di modifica statutaria basate su preconcetti (se non totale mancanza di concetti …)., in alcuni casi paradossali. Queste difficoltà hanno prodotto a volte letture distorte e richieste assurde e incomprensibili.

Certamente con il tempo non solo il vino migliora e si spera che questo piccolo contributo di chiarezza possa innescare meccanismi virtuosi e comunque contribuire a definire alcuni aspetti. Certamente oggi più che mai abbiamo bisogno di occuparci di Promozione Sociale, di valorizzazione del territorio, cercando (se possibile) di trasformare limiti, difficoltà e tensioni in elementi positivi, creando le condizioni per il superamento di difficoltà che limitano fortemente lo sviluppo di una coscienza civile consapevole.

Certamente le legge 383 non fornisce un elenco di quelle che possono essere considerabili quali attività di promozione sociale e certamente non possiamo considerare che tutto ciò che proponiamo direttamente o indirettamente produce un beneficio agli altri e quindi una finalità sociale. Si tratta di limitare l’oggetto a ciò che direttamente e indiscutibilmente fornisce un effetto sul piano della Promozione Sociale, senza contestualmente riservare una finalità lucrativa a chi si adopera in questo senso.

Fino a quando in Italia non ci saranno le LOW PROFIT (come negli Stati Uniti …., già oggetto di ns. approfondimenti), esisteranno solo gli Enti Commerciali e gli Enti Non commerciali senza scopo e finalità di lucro alcuna (all’interno dei quali occupa un spazio molto significativo l’APS).

Ci pare rilevante sottolineare da subito due aspetti che verranno poi successivamente approfonditi:
– lo svolgimento di attività di promozione (e rilevanza) sociale, non solo a vantaggio dei soci, ma a vantaggio della collettività, quindi anche a vantaggio di soggetti terzi;
– la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (come indicato nel comma 4 dell’art. 32 della legge 383/2000).

 

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

Condividi su:

(Visto 1.368 volte, 1 visite oggi)

14 commenti

  1. In merito a APS vi pongo il seguente quesito:
    – una APS non iscritta in nessun registro (regionale e/o nazionale) a cosa va incontro?
    – una APS costituita nel 2017 da soli 2 soci, in virtù della riforma del terzo settore ha l’obbligo di integrare il numero dei soci per averne minimo 7 ? Se si entro quanto? Infine se rimane con i soli due soci è da considerarsi comunque valida?

    1. Buongiorno. Posta l’abrogazione della L. 383/2000 (norma istitutiva della “discplina delle associazioni di promozione sociale”) in esito all’entrata in vigore del C.T.S (D.Lgs. 117/2017), una APS non iscritta agli appositi registri previsti dalla norma del 2000 non si può ritenere in linea con le previsioni normative normative. Quanto invece al secondo quesito, si è in attesa di possibili emendamenti al testo licenziato del CTS, o comunque di chiarimenti relativi al profilo in oggetto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buonasera,
    vorrei capire che differenze ci sono tra un'associazione culturale e una APS culturale. Non nei vantaggi, che sono sicuramente a favore dell'APS, ma negli "obblighi".
    Un'associazione che promuova eventi e incontri prevalentemente su cinema letteratura e televisione può essere un APS?

    1. Buon giorno.
      Le APS sono tenute all'iscrizione all'apposito registro, con tutte le conseguenze del caso in termine di adempimenti. Per quanto riguarda le attività le stesse dovranno essere ritenute di "promozione sociale" del registro stesso che dovrà confermare o meno l'iscrizione, pena l'impossibilità di ritenere l'Ente un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell legge 383/2000. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. gradierei sapere cosa si intende con il termine "sede" riguardo la destinazione urbanistica. Mi spiego meglio la realizzazione di una palestra utilizzata dai soci una A.S.D. deve avere dei requisiti, se si da chi devono essere valutati? Il Coni dice di avere competenza su qualsiasi luogo dove si svolge attività sportiva.Deve rispondere la palestre alle direttive del predetto Ente?

    1. Buongiorno.
      Dovete rivolgere il quesito allo sportello SUAP del Comune in cui avrà sede l'Associazione.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  4. Buongiorno, cosa significa questo: "lo svolgimento di attività di promozione (e rilevanza) sociale, non solo a vantaggio dei soci, ma a vantaggio della collettività, quindi anche a vantaggio di soggetti terzi;
    – la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (come indicato nel comma 4 dell’art. 32 della legge 383/2000)." Grazie

    1. Buongiorno.
      Significa che qualsiasi destinazione d'uso, anche non compatibile con la presenza di persone (es: magazzino), può essere utilizzata come sede per una APS. Questa cosa non è possibile per le altre Associazioni.
      Buona giornata,
      Gabriele Aprile

  5. Salve,
    siamo un associazione di promozione sociale da circa tre anni ma non ci siamo ancora iscritti all'albo delle associazioni di promozione sociale, è obbligatorio? Quali vantaggi porta? Qual'è la procedura?
    Grazie

    1. Buongiorno.
      E' obbligatorio, passati 12 mesi dalla costituzione, iscriversi al registro delle APS per godere dei benefici fiscali. La procedura potete richiederla al Vostro registro delle APS territoriale. Solitamente sul sito trovate la modulistica da scaricare.
      Saluti,
      Gabriele Aprile

    2. Grazie per l'informazione. Solo una domanda: si incorre in qualche particolare sanzione se non non ci siamo iscritti fino ad ora?
      Grazie

    3. Non sono in grado di prevederlo a priori…Vi inviterei a inoltrare la richiesta al registro di competenza.
      Saluti,
      Gabriele Aprile

  6. Buon giorno, la presente quale formale risposta alla sua cortese mail.
    Nel testo è stato riportato a titolo esemplificativo (ma non esclusivo) la modalità di iscrizione al registro delle A.P.S. per il Piemonte, questo aspetto non occupa la metà del libro (non scherziamo sul lavoro degli altri per cortesia…); le altre Regioni hanno procedure del tutto simili e, se ha piacere, possiamo fornirle i riferimenti per la Regione Lazio. I nostri ebook non trattano "trucchi", ma cerchiamo ogni giorno rigorosamente e umilmente di contribuire a chiarire alcune normative e procedure, senza certamente aggiungere nulla alle norme (e ci mancherebbe altro).
    E' possibile che il lettore si aspetti di più, di questo siamo spiacenti. Fortunatamente è la prima comunicazione negativa che riceviamo.

  7. La metà del libro è indirizzata esclusivamente ai residenti nel Piemonte mentre io ho proprio difficoltà nel sapere le leggi della regione lazio, es. dove e come iscriversi ai registri regionali. Il resto del libro non dice niente di più di quello che già è detto nella legge 383/2000.
    Sinceramente pensavo di più che trattasse consigli e "trucchi".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *